Trasporti: Decreto ministeriale 17/05/1995 N. 317


Ministero dei Trasporti e della Navigazione: Decreto ministeriale 17/05/1995 N. 317

Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.


Preambolo

Il Ministro dei trasporti e della navigazione:

Visto l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto l'art. 123, comma 3, comma 7 e comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto l'art. 335, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto l'art. 336, comma 1, del suddetto decreto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le direttive n. 80/1263 CEE del4 dicembre 1980 e n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991;

Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 in data 11 gennaio 1995; Considerata la necessità di determinare i requisiti, i compiti delle autoscuole, i criteri per consentire la vigilanza sulle stesse nonché le modalità di svolgimento degli esami;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1: Attività e limitazione numerica delle autoscuole

1. Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

[2.Le province accertano la congruità delle tariffe minime praticate per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione. Il tariffario, secondo il modello allegato è vidimato dalle province ed esposto nei locali delle autoscuole]. (1)

3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.

4. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.

5. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) è superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati ISTAT, le autorizzazioni per l'attività di autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti.

6. Le province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonché per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti.

Le province vigilano e verificano la regolarità degli atti amministrativi indicati nel presente art. 8, comma 5, del presente regolamento.

7. é consentito alle province, in caso di significativa presenza nella loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di procedere, per le finalità del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'articolo unico, D.M. 17.09.1997, n. 391.

Articolo 2: Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a L. 100.000.000 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;

- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione riferita ad un importo di lire 50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.

Articolo 3: Locali delle autoscuole e dei centri di istruzione

1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione, di cui all'art. 7 del presente decreto, riconosciuti idonei dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione comprendono:

- a) un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

- b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;

- c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.

3. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4: Arredamento didattico

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;

- b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa;

- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

Articolo 5: Materiale per lezioni teoriche

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali:

segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

- b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;

- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;

- d) tavole raffiguranti dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

- f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

- g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;

- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

Inoltre, le autoscuole di cui al punto a), comma 10, dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:

- i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

- l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

- m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h)ed m).

3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

Articolo 6: Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida

1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell'art. 335, comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). Le autoscuole ricomprese nel punto a) del citato art. 335 devono essere dotate di:

- a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc che raggiunge una velocità di almeno 100 km/h;

- b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;

- c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge la velocità di 80 km/h;

- d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

- e) autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h o un autobus di cui al punto d) con rimorchio di almeno 4 metri.

2. Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato art. 335 sono munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma 1.

3. Tutti i veicoli sono muniti di cambio di velocità manuale e, ad eccezione di quello di cui al punto a) di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale in base all'art. 54, lettera g), del codice della strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla M.C.T.C. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso privato purché su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà.

4. Tutti i veicoli sono immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola dell'ente o della società o del consorzio che ha costituito il centro d'istruzione e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

5. é ammesso anche il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing.

6. I veicoli sono muniti di apposite scritte "Scuola Guida" conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione richiede apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del codice della strada al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Questo provvede a comunicarlo tempestivamente alla amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'attività di autoscuola, anche nel caso in cui essa aderisca ad un consorzio.

8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.

9. Nell'uso dell'autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa all'attività.

10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.

Articolo 7: Centri di istruzione

1. E' data facoltà a due o più autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile (articoli 2602 e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica. Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, indicano fra l'altro all'autorità competente di cui all'art. 123, comma 7, del codice della strada:

- a) le generalità degli insegnanti;

- b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del centro così come previsto dall'art. 3.

2. I consorzi comunicano, altresì, alla stessa autorità:

- a) la denominazione delle autoscuole aderenti;

- b) il responsabile del centro d'istruzione;

- c) le generalità degli istruttori;

- d) l'ubicazione della sede del centro.

3. Il centro d'istruzione è dotato di:

- a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;

- b) attrezzatura didattica di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. Il responsabile del centro d'istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, così come previsto dall'art. 123 del codice della strada.

5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al centro d'istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro.

Non è consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate.

7. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti.

8. L'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri d'istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne dà comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate.

9. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma è effettuato dall'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede di detto centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.

Articolo 8: Insegnanti ed istruttori

1. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.

2. L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.

3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.

4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalle province, che al riguardo provvedono a verificare:

- a) per gli insegnanti di teoria:

- 1) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale;

- 2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

- b) per gli istruttori di guida:

- 1) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D;

- 2) certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Articolo 9: Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore

1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/1992 occorre essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneità tecnica di cui ai seguenti punti:

- a) per gli insegnanti di teoria:

- 1) diploma di istituto medio di secondo grado;

- 2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;

- b) per gli istruttori di guida:

- 1) licenza della scuola dell'obbligo;

- 2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), art. 335, comma 10.

2. Gli insegnanti di teoria già abilitati dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso prova pratica, così come previsto al successivo art. 10, comma 2, purché in possesso di patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera b), punto 2.

[ 3. Agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada]. (1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. unico, DM 17.09.1997, n. 391.

Articolo 10: Programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti ed istruttori

1. Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei certificati di abilitazione professionale integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:

- a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;

- b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.

2. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma precedente.

Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere, altresì, dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.

3. La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.

Articolo 11: Corsi di insegnamento

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

- 1) corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle partenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;

- 2) corsi speciali:

- a) per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);

- b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una patente di guida di altra categoria;

- c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una patente di guida della categoria A;

- d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria C;

- e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente di categoria E;

- f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente.

2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del codice della strada.

Articolo 12: Durata e modalità dei corsi

1. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sotto indicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:

- 1) corsi normali:

- a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale;

- b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;

- c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale, D speciale;

- 2) corsi speciali:

- a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP).

2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.

Articolo 13: Registri e schede

1. Le autoscuole e i centri di istruzione curano la tenuta dei documenti vidimati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:

- a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;

- b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;

- c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;

- d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;

- e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;

- f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

2. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e 9) del presente regolamento.

Articolo 14: Norme transitorie

1. Le autoscuole autorizzate alla preparazione di candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D che richiedano, in ottemperanza all'art. 236, comma 2, del codice della strada e come previsto all'art. 335, comma 10, del relativo regolamento di esecuzione, l'autorizzazione di tipo a), possono adeguarsi a quanto previsto per l'autoscuola di tale tipo attraverso l'adesione ad un consorzio.

[2. Per i veicoli che rimangono in completa proprietà di una autoscuola o vengano conferiti ad un consorzio, si deroga dalle caratteristiche tecniche di cui all'art. 6 del presente decreto, purché rispondenti alle norme previgenti]. (1)

3. I titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, possono trasformare la propria ditta individuale in società, aventi o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità di legale rappresentante o di socio amministratore;

assumere la qualità di legale rappresentante o di responsabile nei centri di istruzione. Analogamente è consentito alle medesime autoscuole di trasformare la società in ditta individuale.

4. I consorzi che hanno regolarmente costituito, alla data del presente regolamento, un centro di istruzione, continuano la loro attività, salvo adeguamento all'art. 7 del presente regolamento, entro i termini stabiliti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Le cooperative regolarmente costituite alla data del presente decreto, continuano ad esercitare la loro attività e analogamente a quanto previsto per i consorzi, ad istituire centri di istruzione adeguandosi al presente regolamento. Non sono più ammesse comproprietà o disponibilità di veicoli tra più scuole non comprese in un unico centro di istruzione.

6. Qualora vi sia una sentenza o una decisione di annullamento di un provvedimento di diniego della autorizzazione all'esercizio di attività dell'autoscuola, a seguito di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'atto con cui si provvede nuovamente in ordine all'istanza, già presentata in sede amministrativa, non tiene conto dei limiti di contingentamento fissati dall'art. 1 del presente regolamento.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'articolo unico, DM 17.09.1997, n.391.

Allegato 1: [Rubrica omessa]

[Omissis]. (1)

(1) Il presente allegato è omesso.

 



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