Trasporti: Decreto ministeriale 16/05/1991 N. 198


Ministero dei Trasporti e della Navigazione: Decreto ministeriale 16/05/1991 N. 198
Regolamento di attuazione della che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Preambolo


IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;Vista la direttiva CEE n. 561/1974 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Vista la legge 30 marzo 1987, n. 132, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 100, che reca modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1988, n. 2910, recante ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988, n. 3199, che prevede la istituzione delle commissioni di esame per l'accertamento del requisito di capacità professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1988, n. 3362, relativo alla proroga del termine di presentazione delle domande d'esame per la seduta del 30 novembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1989, recante disposizioni sulla ripetitività degli esami di capacità professionale;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1989, recante disposizioni sulla regolare composizione delle commissioni d'esame;

Vista la direttiva CEE n. 438/1989 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva 74/561/CEE ed in particolare l'art. 1 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 20 nel quale è previsto che con decreti dei Ministri interessati venga data attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive delle Comunità economiche europee già recepite nell'ordinamento nazionale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, ed in particolare l'art. 5, comma 1, in cui viene data conferma del sopracitato disposto dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Vista la lettera n. 060674 del 10 aprile 1991 con la quale la Commissione CEE afferma che il progetto di decreto di applicazione in Italia delle disposizioni della direttiva n. 89/438/CEE relativamente ai trasporti stradali di merci applica correttamente le disposizioni della direttiva stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 7 marzo 1991;

Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità nel recepire tale direttiva di dare disposizioni definitive in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci;

Adotta

il seguente regolamento:



Articolo 1: Campo di applicazione

1. Con il presente decreto viene data attuazione alla direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Le imprese di cui sopra qualora intendessero esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:

a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;

b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;

c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.



Articolo 2: Requisiti per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori

1. Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre ai requisiti previsti dal già citato art. 13, devono dimostrare di:

a) soddisfare al requisito della onorabilità;

b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria;

c) possedere adeguata capacità professionale.

2. Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta la esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/1974, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.



Articolo 3: Documentazione relativa all'iscrizione di nuove imprese nell'albo degli autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto che richiedono l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi devono, contestualmente alla domanda prodotta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, produrre l'attestato di capacità finanziaria riferito all'impresa e quello di capacità professionale posseduto dal titolare dell'impresa individuale ovvero da chi dirige in maniera permanente ed effettiva l'attività di autotrasporto.



Articolo 4: Requisito della onorabilità

1. Il requisito della onorabilità non si intende soddisfatto da parte di coloro che richiedono l'iscrizione all'albo quando:a) ostino alla iscrizione espresse disposizioni di leggi e regolamenti;

b) agli interessati siano state inflitte in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti;

- le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;

- l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli commerciali, alla sicurezza stradale e dei veicoli;

c) gli interessati abbiano riportato con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi;

d) gli interessati abbiano riportato una qualsiasi condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro:

- il patrimonio;

- la fede pubblica;

- l'ordine pubblico;

- l'industria e il commercio;

e) gli interessati abbiano riportato qualsiasi condanna per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

f) gli interessati risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2. Il requisito della onorabilità viene meno quando apposite disposizioni di legge lo prevedono, oltre che nei casi di cui al precedente punto 1.

3. Il predetto requisito deve essere posseduto:

- quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa;

- quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società;

- quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

4. Il requisito della onorabilità deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto delle imprese o società in maniera permanente ed effettiva.



Articolo 5: Requisito della capacità finanziaria

1. La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, i competenti comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, citata in premessa, considerano: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali dei veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio.

3. Per il soddisfacimento del requisito di capacità finanziaria le imprese interessate possono produrre una attestazione di affidamento rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a 100 milioni nella forma di cui all'allegato 1.

4. Tale importo dovrà essere integrato nella misura pari a lire 5 milioni per ciascun veicolo munito di autorizzazione.

5. Qualora ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del permanere del requisito di capacità finanziaria, dovrà essere richiesto dal competente comitato provinciale al relativo ufficio provinciale la consistenza del parco veicolare dell'impresa assoggettata al controllo nonché, all'impresa medesima, un attestato di conferma di attestazione di affidamento prodotta dall'impresa stessa all'atto dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori con le eventuali integrazioni previste al comma precedente.



Articolo 6: Requisito della capacità professionale

1. Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.

2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite ai sensi del successivo art. 9 verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.

3. Tale attestato dovrà essere prodotto dall'impresa all'atto della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi.

4. Gli interessati per essere ammessi a sostenere l'esame di capacità professionale dovranno indirizzare la domanda alla commissione di esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti, presso la segreteria del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori del capoluogo, la residenza dovrà essere dimostrata tramite idonea certificazione ovvero autocertificazione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

5. La domanda, redatta in carta legale e con firma debitamente autenticata del richiedente, dovrà essere protocollata dal segretario della competente commissione d'esame.



Articolo 7: Documentazione inerente alle domande d'esame

1. Le domande di cui al precedente articolo dovranno essere corredate da uno dei seguenti documenti:

a) attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione professionale;

b) diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da imprese iscritte all'albo ed in possesso di autorizzazione da cui risulti che il candidato abbia svolto per almeno un anno attività direzionale dell'impresa nei termini di cui al successivo art. 8, secondo comma.

2. I corsi professionali sono affidati ad organismi di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.



Articolo 8: Esenzione dall'esame

1. Sono esonerati dall'esame di capacità professionale coloro che dimostrano di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continuata al livello direzionale in imprese di trasporto regolarmente iscritte all'albo ed in possesso di autorizzazioni a livello nazionale ovvero internazionale.

2. Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo, di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi, di collaboratore per le imprese familiari.

3. Ai richiedenti in possesso dei predetti requisiti verrà rilasciato, a cura dell'ufficio provinciale di residenza dell'interessato, un attestato di capacità professionale per trasporti nazionali, ovvero nazionali ed internazionali, a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitano a livello nazionale ovvero internazionale.



Articolo 9: Composizione delle commissioni d'esame

1. Le composizioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti su base regionale sono composte come segue:

Presidente:

dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della M.C.T.C.

Membri:

un funzionario almeno del settimo livello della M.C.T.C., due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria;

tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della M.C.T.C., della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni per i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.

4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso.

5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.

5-bis. Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite due commissioni d'esame una per la provincia di Trento ed una per la provincia di Bolzano secondo la stessa composizione e gli stessi criteri e modalità relativi alle commissioni regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2. (1)

5-ter. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dei corrispondenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. che sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da altri funzionari del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in qualità di supplente. Entrambi i funzionari sono designati dai rispettivi direttori dei competenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano . (1)

5-quater. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di provincia per i candidati residenti nella provincia medesima. (1)

5-quinquies. I componenti delle commissioni di Bolzano dovranno avere piena conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 100. (1)

6. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.

 

 

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 27.04.1993, n. 605 (G.U. 25.09.1995, n. 224).



Articolo 10: Attività delle commissioni d'esame

1. Le commissioni d'esame, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigeranno il relativo elenco dei candidati ammessi, che sarà affisso a cura della segreteria, nei locali del comitato provinciale per l'albo capoluogo di regione.

2. La data dell'esame dovrà essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.



Articolo 11: Attestato di capacità professionale

Le commissioni d'esame trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di capacità professionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascerà all'interessato l'attestato di cui all'art. 6 del presente decreto.



Articolo 12: Modalità per la ripetizione dell'esame

1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, che non potrà essere sostenuto prima di tre mesi dalla prima prova, fatta salva la documentazione già prodotta.

2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo, potranno ripresentare ulteriori domande di ammissione all'esame che non potrà essere sostenuto prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.



Articolo 13: Modalità per lo svolgimento dell'esame

1. L'esame consisterà in una prova scritta basata su domande relative alle materie riportate nell'allegato, che verranno predisposte dalle singole commissioni d'esame.

2. L'amministrazione provvederà direttamente od a mezzo affidamento a terzi alla predisposizione di uno studio per l'attuazione del sistema di esami mediante quiz quale modalità alternativa rispetto alla previsione del precedente comma.

3. A tal fine dovrà essere elaborato un numero di quiz congruo per ogni gruppo di materie.

4. I risultati dello studio saranno trasmessi al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per il parere di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 8, lettera e).



Articolo 14: Disposizioni relative alla capacità professionale

Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto:

a) qualora trattisi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;

b) qualora trattisi di società, dalla o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto della società in maniera permanente ed effettiva.



Articolo 15: Trasporti nazionali e internazionali

1. L'esame per i candidati che intendono essere abilitati a dirigere imprese che svolgono esclusivamente trasporti nazionali, verterà sulle materie specificate nell'elenco allegato II rubricate sotto il punto A).

2. Per i candidati che intendono effettuare anche trasporti internazionali l'esame, oltre che sulle materie indicate al comma precedente verterà su quelle specificate nell'elenco allegato II rubricato sotto il punto B).



Articolo 16: Esercizio dell'attività internazionale

Possono esercitare l'attività di autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi che abbiano conseguito l'attestato di capacità professionale relativo ai trasporti internazionali.



Articolo 17: Proseguimento provvisorio dell'attività

1. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di capacità professionale, l'attività di trasporto può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno soddisfare al requisito di capacità professionale.

2. In caso di incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi può essere provvisoriamente proseguita dal delegato alla cura degli interessi del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacità fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si è verificata l'incapacità medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Entro e non oltre tale termine l'impresa dovrà dimostrare il requisito di capacità professionale.

3. Qualora trattisi di società, in caso di decesso o incapacità fisica o giuridica della persona nominata dalla società medesima che dirigeva, in via permanente ed effettiva, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi della società, l'attività medesima può essere provvisoriamente proseguita da altra persona, designata dalla società la quale entro un periodo massimo di un anno - prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati - dovrà risultare in possesso del requisito di capacità professionale.

4. Nei casi di cui sopra, tuttavia l'attività di una azienda di trasporto potrà essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di capacità professionale possieda tuttavia una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda.

5. Le persone che, ai sensi dei commi precedenti, dirigeranno o proseguiranno l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, dovranno comunque risultare in possesso del requisito dell'onorabilità.



Articolo 18: Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Rimangono in vigore in particolare le disposizioni di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 8 marzo 1988 e le disposizioni transitorie relative al completo svolgimento della sessione d'esame del 30 novembre 1988 ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 come modificato dal decreto ministeriale 22 novembre 1988 ed integrato dall'art. 7 del decreto ministeriale 11 febbraio 1989 e tutte le disposizioni relative alla costituzione delle commissioni d'esame.

3. L'art. 16 del presente decreto ministeriale sostituisce il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

4. È abrogato il decreto ministeriale 4 luglio 1985 concernente l'istituzione dell'abilitazione speciale per le imprese di autotrasporto internazionale di merci.

5. Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1983 è sostituito dal seguente:

<>.



Articolo 19: Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato 1: Elenco delle materie d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE

A) Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare esclusivamente trasporti nazionali.

1. Diritto.

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

-- sui contratti in genere

-- sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilità

del trasportatore (natura e limiti)

-- sulle società commerciali

-- sui libri di commercio

-- sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale

-- sul regime fiscale

2. Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda.

-- Modi di pagamento e di finanziamento

-- Calcolo dei prezzi di costo

-- Regime dei prezzi e condizioni di trasporto

-- Contabilità commerciale

-- Assicurazioni

-- Fatture

-- Ausiliari di trasporto

-- Le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada

-- La tecnica commerciale

3. Accesso al mercato.

-- Disposizioni relative all'accesso alla professione ed all'esercizio

-- Documenti di trasporto

4. Norme ed esercizio tecnici.

-- Pesi e dimensioni dei veicoli

-- Scelta del veicolo

-- Collaudo ed immatricolazione

-- Norme per la manutenzione dei veicoli

-- Carico e scarico dei veicoli

-- I trasporti di sostanze pericolose

-- I trasporti di prodotti alimentari

-- I princìpi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli

5. Sicurezza stradale.

-- Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione

-- Sicurezza di circolazione

-- Prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente

B) Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali.

-- Materie indicate sub A)

-- Disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e framunità ed i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali

-- Pratiche e formalità doganali

-- Principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri.

 



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