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- D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 Art 20
Trasporti: Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 art.20
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Titolo 1 - Disposizioni generali Paragrafo 3 - Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali (Art. 10 Codice della Strada)
Articolo 20 - (Art. 10 Cod. Str.) Aggiornamenti.
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1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli
stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate. (1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).