La legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 "Legge regionale
in materia di lavori pubblici" si inquadra tra le azioni
intraprese per il rilancio degli investimenti, per il mantenimento
e l'accrescimento delle infrastrutture pubbliche della Regione,
per la salvaguardia dell'ambiente e per lo sviluppo del settore
edile in generale, nel rispetto delle caratteristiche e dei
valori locali ed in sintonia con la vigente normativa comunitaria
in materia.
La legittimità della legge regionale è sancita
dalla potestà legislativa primaria della Regione Autonoma
in materia di lavori pubblici. L'articolato legislativo affronta
gli aspetti connessi con il ciclo di realizzazione dei lavori
pubblici, dalla fase dalla loro identificazione e pianificazione
a quella del loro collaudo e della successiva manutenzione.
La legge regionale recepisce sia le direttive comunitarie
sia i principi desumibili dalle disposizioni della legge quadro
della Repubblica Italiana in materia di lavori pubblici che
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale
e principi della legislazione dello Stato, con le necessarie
integrazioni e con gli opportuni adattamenti alla peculiarità
dell'ordinamento della Regione, nonché con riferimento
alle specificità del mercato locale.
La legge regionale in materia di lavori pubblici intende
perseguire molteplici obiettivi :
- dare concretezza al mercato locale per definire con certezza
gli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione
nel rispetto dei generali principi della conservazione dell'ambiente,
della difesa del territorio e del patrimonio culturale ;
- innescare un processo di razionalizzazione dei comportamenti
delle entità interne ed esterne all'amministrazione,
connesse con lo sviluppo del ciclo di realizzazione del
lavoro pubblico ;
- recuperare il ruolo di committenza della Regione Autonoma
per il quale la Pubblica Amministrazione necessita di essere
supportata in modo adeguato, affinché possa disporre
della necessaria flessibilità funzionale ed organizzativa
per lo svolgimento dei compiti che le competono, al fine
di dare risposte certe alle esigenze concrete della collettività,
creando un chiaro raccordo tra impegni finanziari e bisogni
da soddisfare tramite un disegno organico di programmazione
e coordinamento degli interventi ;
- recuperare la capacità di gestire l'intero ciclo
di realizzazione dei lavori pubblici, adottando nella prassi
quotidiana i criteri già consolidati nell'Unione
europea e a livello nazionale ;
- legge regionale non è solo una legge sugli appalti,
comunque già definiti dalla normativa nazionale ed
europea, ma detta le linee guida da seguire per assicurare
il buon governo del settore dei lavori pubblici di interesse
regionale, fondamentale per l'economia della Valle d'Aosta
;
- consentire al sistema delle imprese valdostane di intraprendere
le trasformazioni volte a ricercare nuove strategie, improntate
alla qualità e all'aumento dei loro livelli di efficacia
ed efficienza.
In sintesi il provvedimento legislativo è così
articolato :
Il capo I, " disposizioni generali ", definisce
le finalità della legge, identifica l'ambito soggettivo
e quello oggettivo di applicazione della proposta di legge.
Nell'ambito soggettivo identifica, i propri destinatari: amministrazioni
aggiudicatrici e altri Enti aggiudicatari o realizzatori.
Nell'ambito oggettivo elenca le tipologie di lavori pubblici
per le quali è applicabile.
Il capo II, " pianificazione e programmazione del ciclo
dei lavori pubblici ", analizza le fasi di realizzazione
del lavoro pubblico, preoccupandosi di ben definire l'importanza
ed i contenuti della fase di pianificazione e programmazione
nonché di esecuzione del lavoro pubblico associato
al soddisfacimento dei bisogni identificati.
Lo stesso capo precisa, inoltre, le priorità da rispettare
nella redazione dei piani, privilegiando gli interventi di
conservazione e salvaguardia del patrimonio esistente rispetto
alle nuove realizzazioni e, tra queste ultime, i lavori pubblici
autofinaziabili (in quanto non incidenti sul bilancio pubblico).
Il capo III, " ciclo di realizzazione di lavori pubblici
", fissa le modalità da rispettare nella redazione
dei documenti progettuali che, in ogni fase del ciclo di realizzazione
del lavoro pubblico, devono costituire il supporto informativo
dei processi decisionali dell'amministrazione, soprattutto
per quanto concerne la necessaria conoscenza della funzionalità
desiderata, del costo ammissibile e dei tempi di esecuzione
compatibili.
Nell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità
si riconferma, e viene anzi rafforzato, il ruolo centrale
dell'Amministrazione, nello sviluppo del lavoro pubblico come
elemento di riferimento per la definizione degli aspetti patrimoniali
e per la difesa della loro conformità a quelli fissati
ed, inoltre, come elemento indispensabile di promozione del
processo, nonché del suo coordinamento e sviluppo,
attraverso l'opportuna integrazione delle varie azioni progettuali
secondo criteri di tempestività, legittimità
ed economicità.
I livelli di approfondimento progettuale richiesti alla progettazione
sono tre, ciascuno caratterizzato da un grado di dettaglio
definito sulla base delle necessità della fase del
processo decisionale che essa alimenta.
Viene altresì creato l'albo dei collaudatori ed il
collaudo è legato in modo completo alle fasi di accettazione
dei lavori e alle successive liquidazioni del saldo finale
del corrispettivo all'appaltatore.
Il capo IV, " modalità di aggiudicazione dei
contratti attinenti alla realizzazione dei lavori pubblici
", disciplina sia l'affidamento di incarichi per prestazioni
di servizi di ingegneria ed architettura, sia il sistema di
qualificazione e le procedure di aggiudicazione degli appalti
di lavori pubblici di interesse regionale.
Per ciò che concerne la qualificazione degli appalti
di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, particolare
attenzione è stata posta alla fase di prequalificazione,
affidandola all'istituzione di un Albo regionale di Preselezione,
di efficacia triennale, riservato alle imprese aventi un'adeguata
ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale.
Il capo V, " contenuto dei contratti relativi al ciclo
di realizzazione dei lavori pubblici ", norma profili
ove è assai penetrante la sfera di inderogabilità
della normativa statale, anche per effetto delle interconnessioni
sia con materie di carattere civilistico, sia con materie
attinenti alla sicurezza nazionale (ad esempio la legislazione
antimafia), entrambe sottratte alla potestà legislativa
regionale.
In ogni caso il capo ha utilizzato i residui margini di discrezionalità
del legislatore regionale.
Il capo VI, " regimi speciali per la realizzazione
dei lavori pubblici ", disciplina le modalità
di intervento del capitale di rischio sottoscritto da privati,
attraverso gli istituti della concessione di lavori pubblici
e della società a partecipazione pubblica. Il capo
disciplina altresì l'esecuzione da parte della Regione
di lavori pubblici di competenza di enti locali.
I capi VII, " organizzazione della Regione in materia
di lavori pubblici ", e VIII " formazione professionale
e certificazione della qualità ", completano le
disposizioni tecniche precedenti con la creazione di un prezziario
e di una Banca dati "Osservatorio dei lavori pubblici",
di riferimento per i lavori pubblici della Valle, e con l'identificazione
di iniziative atte a rivalorizzare la formazione professionale
degli addetti per promuovere la qualità e la specializzazione.
I capi IX e X, recanti disposizioni finanziarie nonché
disposizioni finali e transitorie concludono il testo normativo
completandolo nei suoi imprenscindibili aspetti economici
e giuridico-formali.
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Con la legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 "Modificazioni
alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale
in materia di lavori pubblici)", sono state introdotte
alcune variazioni alla normativa in oggetto.
L'intervento legislativo ha perseguito un duplice ordine
di esigenze:
- risolvere alcuni dubbi interpretativi e alcune difficoltà
operative che le norme della l.r. 12/1996 hanno creato in
sede di prima applicazione;
- adeguare la normativa regionale in materia di lavori
pubblici ai principi desumibili dalle disposizioni introdotte
con la Legge 18 novembre 1998, n. 415, che ha modificato
la Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Tali principi costituiscono
norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi
della legislazione dello Stato, ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione e del nuovo articolo 1 della L. 109/1994 (che
ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale 23 ottobre
- 7 novembre 1995, n. 482) e sono pertanto vincolanti anche
per le Regioni a Statuto speciale, nell'esercizio della
loro potestà legislativa primaria.
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Il testo coordinato della legge regionale 20 giugno 1996,
n. 12 recante: "Legge regionale in materia di lavori
pubblici (aggiornamento alla legge regionale 9 settembre 1999,
n. 29)" è stato pubblicato sul
2° Supplemento ordinario al n. 45, del 12.10.1999, del
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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