RPP / Peg e responsabilità
Responsabilità di risultato
(r.r. 1/1999, art. 13 e art.31)
- ogni programma e ogni CdC ad esso collegato è assegnato ad un responsabile
- il responsabile risponde:
- della corretta amministrazione
- dell’efficienza, efficacia e economicità di gestione (“Attività” del modello Peg)
- del raggiungimento di obiettivi assegnati
(“Obiettivi” del modello Peg)
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