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La legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 "Legge regionale in materia di lavori pubblici" si inquadra tra le azioni intraprese per il rilancio degli investimenti, per il mantenimento e l'accrescimento delle infrastrutture pubbliche della Regione, per la salvaguardia dell'ambiente e per lo sviluppo del settore edile in generale, nel rispetto delle caratteristiche e dei valori locali ed in sintonia con la vigente normativa comunitaria in materia.

La legittimità della legge regionale è sancita dalla potestà legislativa primaria della Regione Autonoma in materia di lavori pubblici. L'articolato legislativo affronta gli aspetti connessi con il ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, dalla fase dalla loro identificazione e pianificazione a quella del loro collaudo e della successiva manutenzione.

La legge regionale recepisce sia le direttive comunitarie sia i principi desumibili dalle disposizioni della legge quadro della Repubblica Italiana in materia di lavori pubblici che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato, con le necessarie integrazioni e con gli opportuni adattamenti alla peculiarità dell'ordinamento della Regione, nonché con riferimento alle specificità del mercato locale.

La legge regionale in materia di lavori pubblici intende perseguire molteplici obiettivi :

- dare concretezza al mercato locale per definire con certezza gli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione nel rispetto dei generali principi della conservazione dell'ambiente, della difesa del territorio e del patrimonio culturale ;

- innescare un processo di razionalizzazione dei comportamenti delle entità interne ed esterne all'amministrazione, connesse con lo sviluppo del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico ;

- recuperare il ruolo di committenza della Regione Autonoma per il quale la Pubblica Amministrazione necessita di essere supportata in modo adeguato, affinché possa disporre della necessaria flessibilità funzionale ed organizzativa per lo svolgimento dei compiti che le competono, al fine di dare risposte certe alle esigenze concrete della collettività, creando un chiaro raccordo tra impegni finanziari e bisogni da soddisfare tramite un disegno organico di programmazione e coordinamento degli interventi ;

- recuperare la capacità di gestire l'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, adottando nella prassi quotidiana i criteri già consolidati nell'Unione europea e a livello nazionale ;

- legge regionale non è solo una legge sugli appalti, comunque già definiti dalla normativa nazionale ed europea, ma detta le linee guida da seguire per assicurare il buon governo del settore dei lavori pubblici di interesse regionale, fondamentale per l'economia della Valle d'Aosta ;

- consentire al sistema delle imprese valdostane di intraprendere le trasformazioni volte a ricercare nuove strategie, improntate alla qualità e all'aumento dei loro livelli di efficacia ed efficienza.

In sintesi il provvedimento legislativo è così articolato :

Il capo I, " disposizioni generali ", definisce le finalità della legge, identifica l'ambito soggettivo e quello oggettivo di applicazione della proposta di legge.
Nell'ambito soggettivo identifica, i propri destinatari: amministrazioni aggiudicatrici e altri Enti aggiudicatari o realizzatori.
Nell'ambito oggettivo elenca le tipologie di lavori pubblici per le quali è applicabile.

Il capo II, " pianificazione e programmazione del ciclo dei lavori pubblici ", analizza le fasi di realizzazione del lavoro pubblico, preoccupandosi di ben definire l'importanza ed i contenuti della fase di pianificazione e programmazione nonché di esecuzione del lavoro pubblico associato al soddisfacimento dei bisogni identificati.
Lo stesso capo precisa, inoltre, le priorità da rispettare nella redazione dei piani, privilegiando gli interventi di conservazione e salvaguardia del patrimonio esistente rispetto alle nuove realizzazioni e, tra queste ultime, i lavori pubblici autofinaziabili (in quanto non incidenti sul bilancio pubblico).

Il capo III, " ciclo di realizzazione di lavori pubblici ", fissa le modalità da rispettare nella redazione dei documenti progettuali che, in ogni fase del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, devono costituire il supporto informativo dei processi decisionali dell'amministrazione, soprattutto per quanto concerne la necessaria conoscenza della funzionalità desiderata, del costo ammissibile e dei tempi di esecuzione compatibili.
Nell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità si riconferma, e viene anzi rafforzato, il ruolo centrale dell'Amministrazione, nello sviluppo del lavoro pubblico come elemento di riferimento per la definizione degli aspetti patrimoniali e per la difesa della loro conformità a quelli fissati ed, inoltre, come elemento indispensabile di promozione del processo, nonché del suo coordinamento e sviluppo, attraverso l'opportuna integrazione delle varie azioni progettuali secondo criteri di tempestività, legittimità ed economicità.
I livelli di approfondimento progettuale richiesti alla progettazione sono tre, ciascuno caratterizzato da un grado di dettaglio definito sulla base delle necessità della fase del processo decisionale che essa alimenta.
Viene altresì creato l'albo dei collaudatori ed il collaudo è legato in modo completo alle fasi di accettazione dei lavori e alle successive liquidazioni del saldo finale del corrispettivo all'appaltatore.

Il capo IV, " modalità di aggiudicazione dei contratti attinenti alla realizzazione dei lavori pubblici ", disciplina sia l'affidamento di incarichi per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura, sia il sistema di qualificazione e le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale.
Per ciò che concerne la qualificazione degli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, particolare attenzione è stata posta alla fase di prequalificazione, affidandola all'istituzione di un Albo regionale di Preselezione, di efficacia triennale, riservato alle imprese aventi un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale.

Il capo V, " contenuto dei contratti relativi al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici ", norma profili ove è assai penetrante la sfera di inderogabilità della normativa statale, anche per effetto delle interconnessioni sia con materie di carattere civilistico, sia con materie attinenti alla sicurezza nazionale (ad esempio la legislazione antimafia), entrambe sottratte alla potestà legislativa regionale.
In ogni caso il capo ha utilizzato i residui margini di discrezionalità del legislatore regionale.

Il capo VI, " regimi speciali per la realizzazione dei lavori pubblici ", disciplina le modalità di intervento del capitale di rischio sottoscritto da privati, attraverso gli istituti della concessione di lavori pubblici e della società a partecipazione pubblica. Il capo disciplina altresì l'esecuzione da parte della Regione di lavori pubblici di competenza di enti locali.

I capi VII, " organizzazione della Regione in materia di lavori pubblici ", e VIII " formazione professionale e certificazione della qualità ", completano le disposizioni tecniche precedenti con la creazione di un prezziario e di una Banca dati "Osservatorio dei lavori pubblici", di riferimento per i lavori pubblici della Valle, e con l'identificazione di iniziative atte a rivalorizzare la formazione professionale degli addetti per promuovere la qualità e la specializzazione.

I capi IX e X, recanti disposizioni finanziarie nonché disposizioni finali e transitorie concludono il testo normativo completandolo nei suoi imprenscindibili aspetti economici e giuridico-formali.

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Con la legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 "Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici)", sono state introdotte alcune variazioni alla normativa in oggetto.

L'intervento legislativo ha perseguito un duplice ordine di esigenze:

- risolvere alcuni dubbi interpretativi e alcune difficoltà operative che le norme della l.r. 12/1996 hanno creato in sede di prima applicazione;

- adeguare la normativa regionale in materia di lavori pubblici ai principi desumibili dalle disposizioni introdotte con la Legge 18 novembre 1998, n. 415, che ha modificato la Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Tali principi costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e del nuovo articolo 1 della L. 109/1994 (che ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale 23 ottobre - 7 novembre 1995, n. 482) e sono pertanto vincolanti anche per le Regioni a Statuto speciale, nell'esercizio della loro potestà legislativa primaria.

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Il testo coordinato della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 recante: "Legge regionale in materia di lavori pubblici (aggiornamento alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29)" è stato pubblicato sul 2° Supplemento ordinario al n. 45, del 12.10.1999, del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

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