Settimanale della Direzione Agenzia regionale del lavoro
IN PRIMO PIANO
20 febbraio 2012
IN PRIMO PIANO

ASSUNZIONE DI GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI

Prorogati gli incentivi all’unzione previsti dal Piano di Politica del lavoro al 30 giugno 2012. Le misure per l’assunzione dei giovani.

E’ stato prorogato con la legge finanziaria 13 dicembre 2011, n. 30  il Piano di Politica del lavoro sino al 30 giugno 2012. Gli interventi previsti dal Piano precedente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1926/XIII del 27 luglio 2011, saranno quindi validi sino ad allora.

 
Riprendiamo con questa uscita la news letter Obiettivo lavoro news, in questa nuova versione on line, descrivendo le singole misure a partire dagli incentivi finanziarie previste per le imprese che assumono personale. E in particolare ripartiamo dai giovani.
 
Il Piano di Politica del lavoro è quello strumento che consente all’Amministrazione regionale di porre in essere le misure in grado di assicurare alle imprese, nei prossimi anni, interessanti politiche per agevolare l'assunzione di lavoratori e, allo stesso tempo, per facilitare la permanenza o mobilità dei lavoratori sul mercato del lavoro, elevando la loro preparazione professionale. Unito al Programma Operativo Occupazione del Fondo Sociale Europeo, il Piano favorisce l’occupabilità delle persone.
 
E’ in questa logica che, al fine di aumentare il tasso di occupazione, il Piano prevede incentivi economici per l'assunzione di giovani diplomati e laureati a tempo indeterminato. Si tratta della misura “ E.2.10 - Favorire l'assunzione a tempo indeterminato di giovani diplomati o laureati”, attraverso la quale l’ Amministrazione regionale eroga  incentivi economici “in regime de minimis” oppure”ai sensi dell'art.40 del regolamento CE n. 800/2008” per assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni diplomati o laureati che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o senza lavoro da almeno 24 mesi.
 
La misura prevede, in base al RE CE 800/2008 il rimborso alle imprese del 50% dei costi salariali per un periodo massimo di 12 mesi, se i lavoratore da assumere è svantaggiato, o 24 se il lavoratore è molto svantaggiato. Se assunto in regime di De Minimis il rimborso è pari al 40% dei costi ammissibili. durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione secondo questa articolazione:
 
b.1) l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni diplomati o laureati che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o senza lavoro da almeno 24 mesi.
b.2) l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori diplomati o laureati di età compresa tra i 18 e i 32 anni che hanno un contratto a tempo determinato presso Agenzie di somministrazione, effettuate dal datore di lavoro privato utilizzatore.
b.3) la trasformazione dei contratti di durata temporanea di giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni diplomati o laureati, in contratti di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità;
b.4) la trasformazione di contratti di apprendistato di giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni, diplomati o laureati, prima della scadenza prevista in contratti di lavoro a tempo indeterminato;
L’intervento ha durata triennale.
 
 
Una seconda misura, "E.2.1.3 Sviluppare un sistema di Interventi individualizzati di formazione tirocinio e accompagnamento al lavoro integrati con interventi di sostegno al reddito", prevede incentivazione per analoghe assunzioni di giovani, anche a tempo determinato, a seguito di tirocinio della durata di 6 mesi.
 
In particolare in base al RE CE 800/2008:
in caso di assunzione a tempo indeterminato il regime prevede il rimborso, alle imprese:
del 50% dei costi ammissibili che corrispondono ai costi salariali durante il periodo
massimo di 12 mesi successivi all’assunzione, qualora il lavoratore sia svantaggiato, o di  24 mesi se il lavoratore è molto svantaggiato;
in caso di assunzione a tempo determinato il regime prevede il rimborso alle imprese del 30% dei costi ammissibili che corrispondono ai costi salariali durante il periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione.
 
In regime di De Minimis
In alternativa, il regime prevede il rimborso dei costi ammissibili che corrispondono ai costi salariali del 40% in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni diplomati o laureati che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o senza lavoro da almeno 24 mesi per un periodo massimo di 3 anni.
 
Pagina a cura del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione © 2024 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Segnala un errore