1 - 2011

FORESTE

Ivan ROLLET
e Flavio VERTUI
Ufficio aree boscate
e vincolo idrogeologico
e Direttore
Direzione foreste
e infrastrutture

NUOVA LEGGE PER GLI AIUTI REGIONALI
IN MATERIA DI FORESTE

INTRODUZIONE

In data 23 settembre 2010 la Giunta Regionale ha approvato con DGR n. 2556 i criteri applicativi della l.r. 3/2010 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste).
Questa nuova norma si propone di essere un valido ed efficace strumento per la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e consentire di riprendere in parte le misure di aiuto già previste dal vecchio PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2000-2006. Nel 2007 in seguito alla scadenza di tale Piano l’amministrazione regionale ha ritenuto necessario attivare l’iter procedurale per dotarsi di una norma regionale in materia di aiuti nel settore forestale. Tale iter, che ha comportato anche la notifica del disegno di legge alla Commissione europea, si è concluso in data 01 febbraio 2010 con l’approvazione appunto della l.r. n. 3.
 
 
Foresta disetanea
 
 
OBIETTIVI

La legge disciplina gli aiuti regionali, che consistono in contributi in conto capitale o in interventi diretti, finalizzati alla conservazione, al miglioramento, allo sviluppo e alla cura delle foreste, al fine di incrementare e tutelare le loro funzioni ecologiche e protettive e la loro dimensione culturale e sociale. I criteri applicativi della legge, approvati con DGR n. 2556/2010, definiscono le spese ammissibili per gli aiuti previsti e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dell’aiuto, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande.
Gli aiuti previsti dalla l.r. 3/2010 sono concessi in conformità a quanto disposto nella comunicazione della Commissione europea (2006/C 319/01) del 27 dicembre 2006 relativa agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
 

Intervento di diradamento
 

 
BENEFICIARI

Possono accedere agli aiuti i titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive, siano essi soggetti pubblici o privati, singolarmente o in forma associata. Per soggetti pubblici in forma singola o associata s’intendono gli enti pubblici, quali ad esempio comuni, comunità montane, consorzi dei comuni. Sono inoltre da considerarsi enti di natura pubblicistica anche le consorterie riconosciute ai sensi della l.r. 5 aprile 1973, n. 14. Per soggetti privati in forma associata s’intendono i consorzi di miglioramento fondiario di cui all’art. 2 della l.r. 3/2001, le società di persone e di capitali, le società cooperative, i consorzi irrigui, gli istituti religiosi, le associazioni e le consorterie non riconosciute.
La nuova legge prevede inoltre che l’amministrazione regionale possa eseguire direttamente, con l’impiego di proprie maestranze o tramite affido ad imprese esterne, una parte degli interventi di seguito elencati.
 
 
Pista forestale 

 
INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

In linea generale si evidenzia che per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo e non possono pertanto essere concessi aiuti con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario prima dell’entrata in vigore della legge. La legge consente l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 100% delle spese ritenute ammissibili da un’apposita Commissione per:
 
1) interventi di carattere selvicolturale quali tagli, cure colturali, diradamenti, ecc;
2) interventi di imboschimento ad esclusione degli imboschimenti con specie coltivate a breve termine;
3) interventi finalizzati alla formazione di titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive e addetti forestali per i servizi di consulenza forniti da terzi, la partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
4) costruzione, miglioramento e manutenzione di strade forestali e di altre infrastrutture dirette a garantire la multifunzionalità delle foreste con particolare riguardo all’accesso gratuito del pubblico alle foreste e alle infrastrutture per fini ricreativi;
5) ripristino e manutenzione di sentieri, di elementi caratteristici del paesaggio e di habitat naturali per gli animali;
6) realizzazione di materiale e iniziative di informazione e divulgazione inerenti alle foreste;
7) interventi di ripristino di soprassuoli boschivi andati distrutti per eventi calamitosi;
8) costruzione di infrastrutture con funzione di antincendio boschivo, quali piste e serbatoi d’acqua, invasi, canalizzazioni e impianti idraulici loro annessi;
9) acquisto di superfici forestali destinate o da destinare, nell’ambito di un obbligo statutario o contrattuale, integralmente a zone di protezione naturale.

 
RISORSE DISPONIBILI

Le risorse finanziarie stanziate dalla legge ammontano a € 2.433.000 per il 2010, a € 2.933.000 per il 2011 e a € 2.933.000 per il 2012.

 
ITER PROCEDURALI

Le domande possono essere inoltrate a mezzo di raccomandata postale, posta prioritaria, a mano o tramite corriere nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 maggio di ogni anno presso l’Ufficio contributi selvicoltura della Direzione foreste e infrastrutture sito in località Amérique n. 127/A a Quart.
Il procedimento amministrativo, necessario all’approvazione del contributo, ha inizio dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di presentazione delle domande. Entro 100 giorni dall’inizio del procedimento la struttura competente, con apposito provvedimento dirigenziale e su proposta della Commissione tecnica, provvede a:
 
• definire gli interventi e le spese ammissibili a contributo;
• approvare la graduatoria degli interventi ammissibili secondo le priorità di cui al paragrafo 8;
• approvare la concessione del contributo sulla base della graduatoria e delle disponibilità finanziarie;
• definire i tempi massimi per l’esecuzione degli interventi;
• per gli interventi ammissibili a contributo la struttura competente provvede, avvalendosi della collaborazione della stazione forestale, a redigere un verbale di prescrizione lavori nel quale sono esplicitate le modalità operative per la corretta esecuzione degli interventi.



 
Sul sito internet della Regione, all’indirizzo www.regione.vda.it/risorsenaturali è possibile prendere visione del testo della legge regionale n. 3/2010 e degli allegati alla deliberazione n. 2556 e scaricare la documentazione necessaria alla presentazione delle domande. Per ogni ulteriore informazione si può chiamare il n. 0165.776243 o scrivere all’indirizzo e-mail risorse_naturali@regione.vda.it.
Nel corso del 2010 sono state presentate 158 domande di contributo; è attualmente in corso la definizione della graduatoria per l’approvazione del contributo con provvedimento dirigenziale.

 
STRUTTURA COMPETENTE
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Dipartimento Risorse naturali e Corpo Forestale
Direzione Foreste e Infrastrutture
Loc. Amérique, 127/A
11020 QUART (AO)
Dott. Flavio VERTUI (Dirigente della Direzione foreste e infrastrutture)
Dott. Ivan ROLLET: 0165/776227 (Responsabile istruttoria)
Sovr. Capo For.le Nerino MARTINOD: 0165/776243
 
Pagina a cura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali © 2024 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Contatti | Segnala un errore