Servizio trasporto disabili

Servizio di trasporto per disabili di cui all’art. 56 della legge regionale 29/97 – Modifiche alle modalità di fruizione dal 1° ottobre 2015.

 

Si rende noto che la Giunta regionale con propria Deliberazione n. 1370 in data 25 settembre 2015 ha modificato le attuali modalità di fruizione del Servizio di trasporto in oggetto. 

Le principali novità, a decorrere dal 1° ottobre 2015, sulle quali si richiama l’attenzione degli utenti consistono:

  • nell’eliminazione dei viaggi Fuori Valle per motivi personali;
  • nella previsione di nuove penalità e sospensioni dal Servizio in caso di accertati abusi;
  • nell’introduzione di semplificazioni nella presentazione delle pezze giustificative;
  • nella richiesta dell’ISEE per prestazioni sociosanitarie non residenziali già a partire dalle procedure di rinnovo per l’anno 2016.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2016

  • richiesta dell’ISEE sociosanitario sopra citato per le nuove iscrizioni.

 

Per la lista completa delle novità apportate, si rimanda alla lettura del Regolamento allegato alla citata DGR, reperibile nel motore di ricerca relativo alle Deliberazioni, presente su questo stesso sito, e che sarà inoltre inserito nella apposita sezione aggiornata relativa al Trasporto disabili nel canale tematico Trasporti.

 



Procedura di rinnovo

L’Ufficio trasporto disabili ha inviato per posta a tutti gli utenti iscritti al Servizio lettera contenente le istruzioni necessarie al rinnovo del Servizio per l’anno 2016, di cui si riporta modello, unitamente a tabella riportante le quote di accesso secondo le diverse fasce ISEE.

 

In sintesi occorre presentare all’Ufficio l’attestazione ISEE sociosanitaria in corso di validità per prestazioni non residenziali, ed effettuare il versamento in base alla propria attestazione ISEE entro l’11 dicembre 2015 (entro fine novembre per i futuri rinnovi).

PER COLORO CHE NON RIUSCISSERO AD OTTENERE L’ATTESTAZIONE ISEE NEI TEMPI SOPRA INDICATI

In applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 627/2015 (Approvazione delle procedure applicative del nuovo indicatore della situazione economica equivalente) sono rinnovati altresì in via provvisoria al Servizio sino al mese di gennaio dell’anno successivo, versando la quota minima prevista pari a 72€ entro i termini sopra indicati, coloro che presentano all’Ufficio almeno una DSU munita della ricevuta rilasciata da un Centro di Assistenza fiscale.

Estensivamente anche coloro che inviano all’Ufficio una prenotazione di appuntamento per la compilazione della DSU rilasciata da un CAF sono ammessi a versare la quota minima sopra prevista.

Questi utenti per continuare ad usufruire del Servizio per il resto dell’anno dovranno consegnare entro il mese di gennaio l’attestazione ISEE completa, e provvedere a versare l’eventuale differenza a titolo di conguaglio.

RATEIZZAZIONI DEI VERSAMENTI DELLE QUOTE DEI RINNOVI

L’utente, in applicazione dell’art. 43 della l.r. 30/2009 (Legge di contabilità regionale), può richiedere, in marca da bollo da 16,00€, all’Ufficio la suddivisione del pagamento delle quote di rinnovo superiori a 200€ in 3 rate il cui importo maggiorato degli interessi legali sarà indicato dall’UTD, e con le seguenti scadenze:

1ª rata - entro la scadenza normalmente prevista per i rinnovi;

2ª rata entro fine aprile;

3ª rata entro fine agosto;

Il mancato pagamento delle rate alle scadenze indicate determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione, e comporta il pagamento della quota intera pena la sospensione dal Servizio.

 



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