Trasporti: Legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 - Testo vigente

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59.
(B.U. 13 luglio 1999, n. 31).

 

CAPO I
PRINCIPI
Art. 1
(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina il procedimento amministrativo, l'accesso ai documenti amministrativi e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. Le relative norme trovano applicazione nei confronti:
a) dell'amministrazione regionale;
b) degli enti dipendenti dalla Regione, secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione del capo VII;
c) dei concessionari di pubblici servizi, limitatamente ai capi VIII e IX;
d) degli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione del capo VII.

2. Gli enti locali di cui al comma 1, lettera d), disciplinano con norme regolamentari, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge, le materie relative al procedimento amministrativo, alla concessione di vantaggi economici, alle modalità di esercizio e ai casi di esclusione del diritto di accesso. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme regolamentari vigenti.

 

Art. 2
(Finalità).

1. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, l'amministrazione opera, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, seguendo criteri di trasparenza, di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

 

Art. 3
(Procedimento amministrativo)

1. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. L'amministrazione dispone solo gli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria.
2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione deve concluderlo nel termine stabilito mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
3. L'amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di procedimento, quando non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda.
4. Qualora l'amministrazione non provveda ai sensi del comma 3, il termine è di trenta giorni.
5. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono rese pubbliche.
6. Per la Regione le deliberazioni di cui al comma 3 sono adottate dalla Giunta regionale e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

 

Art. 4
(Obbligo di motivazione).

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.


CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 5
(Struttura competente).


1. L'amministrazione individua, per ciascun tipo di procedimento, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale o della predisposizione dello stesso nel caso in cui la sua approvazione rientri nelle competenze degli organi dell'ente.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche.
3. Per la Regione le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale e pubblicate nel Bollettino ufficiale.


Art. 6
(Individuazione del responsabile del procedimento).


1. Il dirigente di ciascuna struttura provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché dell'adozione o della predisposizione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente della struttura individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
3. Per gli enti strumentali, ai fini dell'assegnazione di cui al comma 1, valgono i rispettivi ordinamenti.
4. La struttura organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
5. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.


Art. 7
(Compiti del responsabile del procedimento).


1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti istruttori all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui al Capo V;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti per l'adozione del provvedimento finale al dirigente o all'organo competente.


CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 8
(Comunicazioni).


1. L'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 9, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione deve fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'amministrazione può adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari.


Art. 9
(Contenuto e forma delle comunicazioni).


1. L'amministrazione dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l'oggetto del procedimento promosso;
b) la struttura e il soggetto responsabile del procedimento;
c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunica gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee da essa stabilite di volta in volta, salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.
4. Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista può far valere l'omissione di talune delle comunicazioni prescritte.


Art. 10
(Facoltà di intervento).


1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.


Art. 11
(Diritti dei soggetti interessati).


1. I soggetti di cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 33;
b) di presentare, prima della conclusione del procedimento, memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.


Art. 12
(Accordi con gli interessati).


1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento e gli eventuali controinteressati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.


Art. 13
(Casi di inapplicabilità).


1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.


CAPO IV
CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
Art. 14
(Criteri e modalità).


1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'amministrazione concedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi.
2. Per la Regione, i criteri e le modalità di cui al comma 1 sono predeterminati con legge regionale.
3. Il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, provvedono ad integrare, ove necessario, i criteri e le modalità di cui al comma 2 o a definirli nell'eventualità in cui la legge regionale non abbia provveduto; tali criteri e modalità sono pubblicati nel Bollettino ufficiale.
4. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal Consiglio regionale, i criteri e le modalità di cui al comma 2 sono stabiliti nel medesimo provvedimento.
5. L'adozione dei singoli provvedimenti di concessione di vantaggi economici compete ai dirigenti regionali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.


CAPO V
CONFERENZA DI SERVIZI
Art. 15
(Definizioni).


1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi, di seguito denominata conferenza.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. La conferenza può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta scritta e motivata dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
5. Le conferenze di cui al presente articolo si suddividono in:
a) conferenze interne, tra strutture appartenenti alla stessa amministrazione;
b) conferenze esterne all'amministrazione procedente, tra strutture appartenenti ad amministrazioni o enti diversi.


Art. 16
(Formale convocazione).


1. Le conferenze di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, sono convocate dal dirigente della struttura responsabile del procedimento.
2. Le conferenze di cui all'articolo 15, comma 3, sono convocate, previa intesa informale, dal dirigente della struttura o dell'amministrazione che cura l'interesse pubblico prevalente ovvero dal dirigente della struttura o dell'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
3. Le conferenze di cui all'articolo 15, comma 4, sono convocate dal dirigente della struttura responsabile del procedimento, che comunica al soggetto privato la data di convocazione.
4. La convocazione della conferenza, sia interna sia esterna, avviene in forma scritta con l'esatta individuazione dell'argomento oggetto della riunione.
5. Il dirigente competente a convocare la conferenza allega alla convocazione tutta la documentazione necessaria al fine di porre i soggetti convocati nella condizione di esprimere consapevolmente le proprie determinazioni.
6. La conferenza esterna è convocata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Tra la data del protocollo della lettera di convocazione e la data della conferenza devono intercorrere non meno di dieci e non più di venti giorni.


Art. 17
(Conflitto di competenza).


1. Nel caso di più amministrazioni competenti ad indire la conferenza, la convocazione è effettuata dall'amministrazione competente ad adottare il provvedimento finale.
2. Nel caso di più strutture competenti, all'interno della stessa amministrazione, ad indire la conferenza, la convocazione è effettuata dalla struttura che deve predisporre la proposta di provvedimento ovvero adottare il provvedimento finale.


Art. 18
(Verbale).


1. L'amministrazione o la struttura che indice la conferenza provvede ai compiti di segreteria e redige il relativo verbale.
2. Il verbale della conferenza contiene:
a) l'oggetto della conferenza;
b) l'elenco delle amministrazioni e delle strutture convocate;
c) l'elenco delle amministrazioni e delle strutture intervenute, con i soggetti legittimati a rappresentarle;
d) l'esposizione in forma sintetica degli intendimenti espressi da ciascun soggetto intervenuto;
e) l'esposizione in forma analitica delle determinazioni assunte all'unanimità.
3. Al termine della conferenza tutti i partecipanti sottoscrivono il verbale, che sostituisce ad ogni effetto i pareri, le valutazioni, le autorizzazioni, i nullaosta e gli assensi comunque denominati di competenza dei soggetti convocati.
4. Il verbale è inviato a tutte le amministrazioni e strutture:
a) presenti;
b) presenti ma non legittimamente rappresentate;
c) assenti.


Art. 19
(Disciplina del dissenso).


1. Nelle conferenze esterne si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
2. Nelle conferenze interne l'eventuale motivato dissenso deve pervenire alla struttura procedente entro la data fissata per la conferenza. Nel caso in cui essi non abbiano previamente comunicato il loro dissenso, la mancata partecipazione dei soggetti convocati assume il valore di parere o valutazione positiva.
3. Qualora il dissenso sia espresso da un'amministrazione o struttura chiamata a formulare un parere o un atto di assenso comunque denominato, facoltativo, ovvero obbligatorio ma non vincolante ai fini della conclusione del procedimento, il dissenso stesso è riportato nel verbale finale, ma non incide sul raggiungimento dell'unanimità.


Art. 20
(Unanimità).


1. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione.
2. Qualora nel corso della conferenza interna non si raggiunga l'unanimità, il legale rappresentante dell'amministrazione assume le relative determinazioni.
3. Qualora nella conferenza esterna non si raggiunga l'unanimità, l'amministrazione procedente può assumere le determinazioni di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al legale rappresentante dell'amministrazione dissenziente, ovvero al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale. La determinazione diventa esecutiva qualora i soggetti cui essa è stata inviata non comunichino, entro trenta giorni dalla ricezione, previa deliberazione dei rispettivi organi competenti, la sospensione della determinazione stessa.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.


Art. 21
(Conferenza finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale).


1. Le conferenze di servizi finalizzate all'acquisizione di pareri, nullaosta, intese o assensi comunque denominati, necessari all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale, sono disciplinate dall'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), integrato dalle disposizioni del presente capo.


Art. 22
(Partecipazione dell'amministrazione a conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche).


1. L'amministrazione partecipa alle conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per la Regione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di uno o più atti di competenza di un dirigente, ovvero di uno o più atti di un proprio organo istituzionale, essa è rappresentata:
a) dal dirigente della struttura competente ad adottare l'atto o gli atti da sostituire in conferenza;
b) dall'amministratore regionale competente a rilasciare l'atto o gli atti comunque denominati;
c) dal Presidente della Giunta regionale o Assessore da lui delegato nel caso in cui sia la Giunta regionale competente a rilasciare l'atto o gli atti comunque denominati.
3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di più atti di competenza di più dirigenti di strutture regionali, essa è rappresentata dal dirigente individuato dalla Giunta regionale. In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.


CAPO VI
ATTIVITA' CONSULTIVA E DISCIPLINA DELL'ASSENSO
Art. 23
(Accordi tra pubbliche amministrazioni).


1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'amministrazione ricerca intese con le altre amministrazioni pubbliche, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per gli accordi di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4.
3. Per la Regione, i testi degli accordi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale.


Art. 24
(Pareri).


1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo delle pubbliche amministrazioni, questo deve emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano termini minori. Qualora si tratti di parere facoltativo, l'organo consultivo adito deve dare immediata comunicazione al richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.


Art. 25
(Attività consultiva alternativa).


1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi od enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 3.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 26
(Valutazione di impatto ambientale).


1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva, le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 4, 24, comma 4 e 25, comma 3, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini.


Art. 27
(Verifica d'ufficio dei requisiti di legge).


1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato, ai sensi di disposizioni di legge regionale, ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un congruo termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e pubblicata ai sensi dell'articolo 30, comma 3, sono determinati i casi in cui le disposizioni del comma 1 non si applicano, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal comma 1.


Art. 28
(Silenzio assenso).


1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e pubblicata ai sensi dell'articolo 30, comma 3, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso od altro atto di assenso comunque denominato, cui sia subordinato, ai sensi di disposizioni di legge regionale, lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di motivato diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dalla medesima predetta deliberazione. In tali casi, sussistendo ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso, se illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un congruo termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal comma 1.


Art. 29
(Dichiarazioni false).


1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 27 e 28 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni false non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 27 e 28 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.


CAPO VII
DELEGIFICAZIONE
Art. 30
(Delegificazione di disposizioni regionali concernenti i procedimenti amministrativi).


1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. La delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è affidata alla Giunta regionale che vi provvede con proprie deliberazioni, previo parere della Commissione o delle Commissioni consiliari competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le Commissioni consiliari comunicano il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la deliberazione è adottata anche in mancanza del parere.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le deliberazioni della Giunta regionale si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni e strutture intervenienti;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;
f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;
j) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;
k) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obbiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
l) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo.
5. La Giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.


CAPO VIII
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 31
(Diritto di accesso).


1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e da regolamento regionale o dai regolamenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.


Art. 32
(Esclusione).


1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Gli enti di cui all'articolo 1 individuano con propri regolamenti le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratte all'accesso per le esigenze di cui all'articolo 24, comma 2, della l. 241/1990, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).


Art. 33
(Modalità di esercizio).


1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvi i diritti di ricerca e di visura e le disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende immotivatamente rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e 6, della l. 241/1990.


Art. 34
(Segreto d'ufficio).


1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.


CAPO IX
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI
Art. 35
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione).


1. I soggetti a cui sono richieste le certificazioni sottoelencate possono provvedervi con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, purché sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni:
a) data e luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti politici;
e) stato di nubile o celibe, di coniugato/a o di vedovo/a;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita di figli;
i) decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
j) iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
k) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
l) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
m) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
n) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
o) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
p) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata);
q) buona condotta, assenza di precedenti penali e assenza di carichi pendenti;
r) qualità di vivenza a carico;
s) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
2. La Giunta regionale con proprie deliberazioni, adottate con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2 e pubblicate ai sensi dell'articolo 30, comma 3, può individuare, in aggiunta a quelli previsti al comma 1, ulteriori fatti, stati e qualità personali comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
3. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Nel caso di acquisizione di informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, anche non autenticata, del documento stesso. E' comunque fatta salva per l'amministrazione interessata la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.
4. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle situazioni previste ai commi 1 e 2 e dell'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del comma 3 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.


Art. 36
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).


1. Nei rapporti con l'amministrazione, salve le eccezioni previste all'articolo 39, l'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali, diversi da quelli previsti all'articolo 35, commi 1 e 2, è sostituito, in via definitiva, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Salve le eccezioni previste all'articolo 39, la dichiarazione di cui all'articolo 4 della l. 15/1968, che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di concorsi o selezioni in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto sostituisce a tutti gli effetti l'autentica di copia.
3. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 1 e 2 contestuali o funzionalmente collegate ad un'istanza non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo.
4. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente stati, fatti e qualità di cui ai commi 1 e 2 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.


Art. 37
(Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri).


1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 35 e 36 siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 35 e 36 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.


Art. 38
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive).


1. L'amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 35, 36 e 37.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.
3. Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, l'amministrazione, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, qualora dai controlli di cui al presente articolo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


Art. 39
(Certificati non sostituibili).


1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2 e pubblicata ai sensi dell'articolo 30, comma 3, possono essere individuati ulteriori certificati in aggiunta a quelli previsti dal comma 1.


Art. 40
(Istanze ed autenticazione di documenti).


1. La sottoscrizione di istanze da produrre all'amministrazione non è soggetta ad autenticazione, anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 36, ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza ovvero l'istanza sia prodotta unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per posta o per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltàè consentita nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale.
2. La sottoscrizione delle istanze per la partecipazione a concorsi o selezioni per l'assunzione negli organici dell'amministrazione a qualsiasi titolo, nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
3. Nei casi in cui è richiesta l'autenticazione della firma, il funzionario incaricato di ricevere la documentazione attesta che la sottoscrizione da parte dell'interessato è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della l. 15/1968, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
5. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dal funzionario ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.


Art. 41
(Sottoscrizione di documenti e testimoni).


1. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dagli uffici dell'amministrazione, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
2. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal funzionario competente a riceverla, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
3. Nei casi di cui al comma 2, il funzionario addetto attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.
4. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti regionali prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.


Art. 42
(Acquisizione diretta di documenti).


1. L'amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.
2. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 35 e 36, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
3. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
4. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
5. I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore.


Art. 43
(Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione).


1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge e da regolamento e strettamente necessarie per il raggiungimento delle finalità per le quali vengono acquisite.


Art. 44
(Atti formati per via informatica o telematica).


1. Gli atti, dati e documenti formati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti con apposite deliberazioni della Giunta regionale, adottate ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e pubblicate ai sensi dell'articolo 30, comma 3.


Art. 45
(Responsabilità).


1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge, nonché l'esibizione, per le finalità di cui all'articolo 35, comma 3, di documenti di riconoscimento contenenti dati che abbiano subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.
2. L'amministrazione ed i suoi funzionari non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti emanati ai sensi della presente legge, quando l'emanazione sia avvenuta in conseguenza della presentazione di dichiarazioni o di documenti non corrispondenti a verità.


CAPO X
IDENTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE
Art. 46
(Obbligo di identificazione).


1. L'amministrazione adotta le modalità idonee a consentire l'identificazione dei propri dipendenti.
2. Per la Regione le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale.


CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47
(Abrogazioni e modificazioni).


1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 6 settembre 1991, n. 59;
b) l'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45;
c) gli articoli 15 e 16 del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3.
2. Il rinvio agli articoli 1 e 21 della l.r. 59/1991contenuto nell'articolo 1 del regolam. reg. 3/1996 deve intendersi sostituito dal rinvio agli articoli 2 e 31 della presente legge.


INDICE




CAPO I


PRINCIPI
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Procedimento amministrativo
Art. 4 - Obbligo di motivazione


CAPO II


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 5 - Struttura competente
Art. 6 - Individuazione del responsabile del procedimento
Art. 7 - Compiti del responsabile del procedimento


CAPO III


PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 8 - Comunicazioni
Art. 9 - Contenuto e forma delle comunicazioni
Art. 10 - Facoltà di intervento
Art. 11 - Diritti dei soggetti interessati
Art. 12 - Accordi con gli interessati
Art. 13 - Casi di inapplicabilità


CAPO IV


CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
Art. 14 - Criteri e modalità


CAPO V


CONFERENZA DI SERVIZI
Art. 15 - Definizioni
Art. 16 - Formale convocazione
Art. 17 - Conflitto di competenza
Art. 18 - Verbale
Art. 19 - Disciplina del dissenso
Art. 20 - Unanimità
Art. 21 - Conferenza finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale
Art. 22 - Partecipazione dell'amministrazione a conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche


CAPO VI


ATTIVITA' CONSULTIVA E DISCIPLINA DELL'ASSENSO
Art. 23 - Accordi tra pubbliche amministrazioni
Art. 24 - Pareri
Art. 25 - Attività consultiva alternativa
Art. 26 - Valutazione di impatto ambientale
Art. 27 - Verifica d'ufficio dei requisiti di legge
Art. 28 - Silenzio assenso
Art. 29 - Dichiarazioni false


CAPO VII


DELEGIFICAZIONE
Art. 30 - Delegificazione di disposizioni regionali concernenti i procedimenti amministrativi


CAPO VIII


ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 31 - Diritto di accesso
Art. 32 - Esclusione
Art. 33 - Modalità di esercizio
Art. 34 - Segreto d'ufficio


CAPO IX


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI
Art. 35 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Art. 36 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 37 - Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri
Art. 38 - Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
Art. 39 - Certificati non sostituibili
Art. 40 - Istanze ed autenticazione di documenti
Art. 41 - Sottoscrizione di documenti e testimoni
Art. 42 - Acquisizione diretta di documenti
Art. 43 - Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione
Art. 44 - Atti formati per via informatica o telematica
Art. 45 - Responsabilità


CAPO X


IDENTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE
Art. 46 - Obbligo di identificazione


CAPO XI


DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47 - Abrogazioni e modificazioni

 



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