Trasporti: Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 art.16


Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.


Titolo 1 - Disposizioni generali Paragrafo 3 - Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali (Art. 10 Codice della Strada)


Articolo 16 - (Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione.
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1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica, qualora non si preveda la necessità della scorta della polizia della strada, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitare la perdita di carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonchè sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
e) la velocità consentita sia inferiore a 40 Km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 Km/h sulle altre strade;
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.
Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, è prescritta la scorta tecnica:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B a tre corsie, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;
b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B a due corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;
c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D a più di una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m;
d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,30 m e lunghezza fino a 27 m.

5. E' prescritta la scorta della polizia della strada quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4. 6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma; l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L' autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'intero. Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni previgenti. I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilità.

7. Per le scorte assicurate dalla Polizia Stradale sono a carico del richiedente gli oneri stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massasu opere d`arte avvenga in modo tale che non sia presente su ciascuna opera d`arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.

12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non è allegata al documento stesso il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata l'inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.

13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomesse, pena l'immediata decadenza.

14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, alle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. Gli organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.

16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonchè, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 14, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).

 



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