Trasporti: Legge 05/01/1996 N. 11


Legge 05/01/1996 N. 11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 novembre 1995, n.501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche` per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Preambolo


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:


Articolo 1: [Conversione]


1. Il decreto legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche` per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402.


Allegato : Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501


[Omissis] (1)

Il presente allegato che qui viene omesso conteneva le modifiche che sono state già apportate al decreto convertito.
Legge


Decreto legge 25/11/1995 N. 501

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche` per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto".


Articolo 2: Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonchè proroga della validità dei certificati di abilitazione professionale


Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

1 bis. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: "L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata" sono inserite le seguenti: "direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero" (1).

2. E' differito al 1° ottobre 1995 il termine previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

3. I provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti, rispettivamente, all'art. 129, comma 2, e all'art. 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1° ottobre 1995.

4. E' prorogata al 31 dicembre 1997 la validità dei certificati di abilitazione professionale di cui all'art. 126, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ed all'art. 313, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli (2).

(1) Il presente comma è stato inserito dalla legge di conversione L. 05 01 1996, n. 11.

(2) Il presente comma è stato così modificato dalla legge di conversione L. 05 01 1996, n. 11.

 



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