Trasporti: Decreto Dirigenziale 23 ottobre 1996


Decreto Dirigenziale 23 ottobre 1996
(G.U. n. 262 deJl' 8.11.1996)


Prove di esame per il c:onseguimento delll'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto I'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (1), "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", ed in specie il comma 3 del medesimo art. 5 che stabilisce che Ie sessioni di esame, il cui svolgimento è finalizzato al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto hanno luogo annualmente;
Visto il decreto 16 aprile 1996, n. 338 (2), "Regolamento concernente i programmi di esame e Ie modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", adottato in attuazione del citato art. 5, comma 1, della predetta legge, ed in specie l'art. 6, commi 1 e 3, del medesimo decreto, che demandano al Ministero dei trasporti e della navigazione -Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la fissazione del calendario delle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Ritenuto di dover prowedere a quanto in premessa;

Decreta:

Articolo unico
1. Le prove di esame da sostenere innanzi alle competenti commissioni previste dall'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 (1), per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si svolgono in un'unica sessione annuale. .
2. La sessione di cui al comma precedente ha inizio il 1° febbraio e termina il 30 aprile di ogni anno (3), in ciascun ambito regionale.
3. Ogni anno Ie commissioni, di cui al comma 1, stabiliscono il calendario delle sedute d'esame da svolgere nell'arco della sessione, tenuto conto delle specifiche esigenze territoriali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ,
Roma, 23 ottobre 1996

II direttore generale: BERRUTI

 



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