Circolare 9/2003 sanzioni

Sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni.

CIRCOLARE N. 9/2003

In conformità all'art. 50 della legge regionale n. 29/97 che disciplina la vigilanza e le relative sanzioni in materia di impianti a fune, nonché in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 79/98 di attribuzione alla Valle d'Aosta delle competenze relative alla vigilanza sulla sicurezza degli impianti (in precedenza di competenza del Ministero dei Trasporti attraverso l'U.S.T.I.F. di Torino), con la presente si ricorda alle SS.LL. che i tecnici dello scrivente Servizio, nel caso in cui durante le visite ispettive riscontrino la violazione di norme tecniche di sicurezza sugli impianti e la mancata osservanza di disposizioni impartite dallo stesso, applicheranno, a seconda dei casi, quanto previsto al Capo I - art. 13/22 della legge n. 689/81 “Modifiche al sistema penale”.

Si precisa che tale articolo regola dettagliatamente il procedimento per l'applicazione da parte di qualsiasi Autorità competente delle sanzioni amministrative pecuniarie, con procedimento che si apre d'ufficio ad opera dell'istruttore tecnico del Servizio Infrastrutture Funiviarie (anche su segnalazione del tecnico di zona incaricato della sorveglianza sugli impianti), si svolge con modalità contenziose e sfocia in una decisione.

Se possibile, la violazione verrà contestata immediatamente sia all'autore che alle persone obbligate in solido al pagamento della sanzione (art. 14) con verbale scritto; lo scrivente Servizio provvederà, entro il termine di 90 gg., a notificare gli estremi della violazione stessa agli interessati con il verbale di accertamento di infrazione amministrativa.

Tale comunicazione invita al volontario pagamento, entro 60 gg. dal ricevimento, di una “pena minima” (oltre alle spese di notificazione), cioè di una somma ridotta pari ad un terzo del massimo o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione prevista (art. 16), al fine di chiudere celermente il contenzioso: è questo un primo tentativo di conciliazione per la chiusura in tempi brevi del caso.

In caso di mancato pagamento entro il termine (60 gg.), copia del verbale sarà inviato alla Presidenza della Regione – Ufficio Sanzioni Amministrative – al quale l'obbligato, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, potrà far pervenire scritti difensivi in carta libera e/o potrà chiedere di essere sentito, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Se l'autorità competente riterrà fondato l'accertamento, determinerà con ordinanza motivata la conferma della somma dovuta per la violazione, insieme alle spese ed emetterà l'ingiunzione di pagamento.

Nell'ipotesi contraria, determinerà l'ordinanza di archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'autore del rapporto (S.I.F.).

L'opposizione all'ordinanza ingiunzione va presentata al Giudice di Pace, salve le eccezioni previste dall'art. 22 bis della legge n. 689/1981, per le quali la competenza spetta al Tribunale.

Si precisa a tal proposito che il Servizio Infrastrutture Funiviarie, interverrà per le infrazioni commesse dal concessionario o dagli altri soggetti con compiti di responsabilità che danno luogo a sanzioni amministrative, secondo la disciplina che scaturisce dall'insieme di norme tecniche specifiche: dalla citata legge regionale, dal D.P.R. 753/80 (Polizia, sicurezza e regolarità di esercizio di impianti di trasporto in concessione), dal D.M. 04/08/1998 (Regolamento Generale in materia di impianti a fune), dalle Prescrizioni Tecniche Speciali emanate per le diverse tipologie di impianti, nonché dalle altre norme ad esse correlate.

A completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE

Ing. Antonio POLLANO

 



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