Circolare 3/2005 Modifiche relative alla normativa funiviaria regionale

Modalità di effettuazione delle verifiche degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche alla luce del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

CIRCOLARE SIF 3/2005

La legge regionale 20 gennaio 2005, n.1 ha modificato, tra le altre, le leggi regionali che trattano della concessione e dell'esercizio degli impianti a fune.

L'art. 14, intitolato (Disposizioni in materia di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 29), apporta modifiche alla l.r. 29/1997 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

Il comma 8, in particolare, contiene la modifica seguente:

" L'articolo 38 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

" Art. 38
(Programmazione regionale)
1. Le linee funiviarie in servizio pubblico che costituiscono, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento fra strade o ferrovie e centri abitati o fra centri abitati e che siano costituite da impianti dotati di veicoli chiusi sono realizzate in conformità al piano di bacino di traffico di cui all'articolo 6.
2. Le linee funiviarie, diverse da quelle di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con i contenuti del programma regionale per gli impianti a fune.
3. Il programma regionale per gli impianti a fune è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di impianti funiviari, previa acquisizione, anche mediante apposita conferenza dei servizi, del parere delle strutture regionali competenti in materia di turismo, di assetto idrogeologico, di valanghe, di foreste, di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di pianificazione territoriale.
4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dalla Giunta regionale, sentiti l'Associazione valdostana degli esercenti impianti a fune e il Consiglio permanente degli enti locali, ed è approvato dal Consiglio regionale.". "

Il comma 9 successivo riporta il testo:

" L'articolo 39 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

" Art. 39
(Contenuti del programma regionale per gli impianti a fune)
1. Il programma regionale per gli impianti a fune individua, mediante l'analisi delle frequentazioni e dei bilanci economici, le situazioni di criticità dei comprensori sciistici in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste.
2. Il programma indica:
a) i dati dell'ultimo triennio relativi alla frequentazione e ai conti economici di gestione degli esercenti degli impianti funzionanti;
b) i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto;
c) i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;
d) i comprensori o le parti di comprensorio che necessitano, per elevati afflussi sugli impianti e sulle piste, di un ampliamento, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti, nonchè gli impianti da realizzare, da mantenere in servizio, da potenziare o da smantellare.
3. Il programma è valido per cinque anni e può essere aggiornato, annualmente, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione.". "

Il comma 14, infine, apporta la seguente modifica:

" La lettera c) del comma 6 dell'articolo 68 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:

"c) realizzazione di impianti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) impianti che, singolarmente o in successione con altri, consentano l'alimentazione dell'area sciabile o della stazione turistica, e la cui fonte di traffico sia esterna all'area sciabile o alla stazione turistica;
2) impianti di lunghezza inferiore ai 500 metri e che non comportino un apprezzabile aumento del carico urbanistico, né alterino apprezzabilmente l'assetto ambientale;
3) impianti realizzati in sostituzione di una o più linee, a condizione che siano rispettate tutte le finalità di trasporto delle linee sostituite;
4) impianti realizzati per la completa rilocalizzazione di un comprensorio all'interno del medesimo comune;". "

L'art. 34, intitolato (Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazione alla l.r. 21/2003), apporta modifiche alla l.r. 21/2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi):

" Il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

" 1. Nelle more del completo recepimento delle norme europee di settore, gli impianti che giungono alla scadenza di revisione generale o di vita tecnica entro il 31 dicembre 2005 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto. Alle medesime condizioni, la proroga può essere elevata a due anni quando si tratti di sciovie.". "

L'applicazione di tali disposizioni di legge sarà regolata da apposite deliberazioni della Giunta regionale.

Lo scrivente Servizio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

ing. Antonio POLLANO

 



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