PAI - Plan Hydrogéologique

Con il DPCM 24 maggio 2001 (pubblicato sulla G.U. n.183 dell’8 agosto 2001) è stato approvato il Piano dell’Assetto idrogeologico (PAI) relativo al bacino del fiume Po, ai sensi dell’art.17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall’art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Il PAI, persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi.

Il rapporto tra PAI e pianificazione urbanistica è regolato dall’art. 18 delle N.T.A. del PAI: le previsioni del PAI sono specificate dalle disposizioni regionali, in attuazione delle quali i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici la cui approvazione, con la verifica di compatibilità, determina l’aggiornamento delle perimetrazioni delle aree in dissesto e delle previsioni urbanistiche del PAI.

L’art. 1 comma 14 della N.T.A. del PAI ha inoltre stabilito che nel territorio della Valle d’Aosta agli adempimenti del PAI provvedono Regione e Comuni secondo le disposizioni regionali in materia urbanistica.

In Valle d’Aosta la necessità di integrare il piano regolatore con la cartografia di individuazione delle aree a rischio idrogeologico è stabilita dalla legge regionale n. 11/98 che agli articoli dal 35 al 38 individua le procedure di perimetrazioni per la aree a rischio di frane, inondazioni e valanghe e la disciplina d’uso.

In Valle d’Aosta quindi il procedimento di adeguamento del piano regolatore comunale al PAI avviene, in base al punto 14 dell’art. 1 delle N.T.A. del PAI, in applicazione della legge regionale in materia urbanistica n. 11/98 e dunque mediante la formazione delle cartografie delle aree a rischio previste dalla normativa regionale.

La fase transitoria è invece disciplinata dall'art.13 della Deliberazione di adozione del PAI da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po stabilisce che “fino all’adeguamento di cui all’art.18 delle Norme di attuazione del PAI, al territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta si applicano, in luogo delle misure di cui agli artt.2, 3, 4, 5 e 10 della presente deliberazione ed in quanto più restrittive delle stesse le misure contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n.4268 in quanto compatibili con le Norme di attuazione del PAI stesso”. 



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