Rapport annuel
Rapporto di fine anno  //  2014

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Presidenza Regione autonoma Valle d’Aosta

Enti locali

Contributi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di polizia locale

Con deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 21 febbraio 2014, recante Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi ex art. 6bis l.r. 11/2005, applicabile ex art. 18 legge regionale 18/2013, per l’anno 2014, alle forme associative costituite per le funzioni di polizia locale nel quinquennio 2008-2012 e che non hanno beneficiato di tali contributi per l’intero quinquennio., è stato approvato il disciplinare che definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi ex art. 6bis l.r. 11/2005, applicabile ex art. 18 legge regionale 18/2013, per l’anno 2014, alle forme associative dei Comuni costituite per l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale nel quinquennio 2008-2012 e che non hanno usufruito per l’intero quinquennio di tali contributi.
Sono cinque, su sei aventi diritto, le forme associative che hanno presentato domanda di contributo.

Esercizio in forma associata delle funzioni comunali

Il 13 agosto 2014 è entrata in vigore la legge regionale n. 6 del 5 agosto 2014, recante Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane. La legge, approvata quasi all’unanimità dal Consiglio Regionale, è il risultato di una condivisione politica sulle proposte di legge n. 14 del 23 gennaio 2014, presentata dai Consiglieri di minoranza e n. 16 del 25 febbraio 2014, presentata dai Consiglieri di maggioranza.

La legge definisce gli ambiti territoriali ottimali aventi caratteristiche e dimensioni differenti in relazione alle diverse tipologie di funzioni e servizi da esercitare obbligatoriamente in forma associata; in particolare prevede che le funzioni e i servizi comunali individuati dalla stessa siano esercitati:

  1. in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni e il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), il Comune di Aosta e l’Amministrazione regionale;
  2. in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines (che sostituiscono le attuali Comunità montane) anche in convenzione tra loro;
  3. in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra Comuni contermini appartenenti preferibilmente alla stessa Unités, la cui popolazione complessiva sia pari ad almeno 1000 abitanti;
  4. in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali.


La completa attuazione della norma è stata demandata a successive deliberazioni che la Giunta regionale dovrà adottare, d’intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali, nei termini stabiliti dalla legge; tra queste si evidenzia la deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali delle nuove Unités, istituite con decreto del Presidente della Regione, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 6/2014.

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle autonomie in valle d’aosta).

A seguito della recente approvazione delle disposizioni regionali che definiscono gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), e tenuto conto che nella primavera dell’anno 2015 si svolgeranno le elezioni generali comunali che coinvolgeranno 68 Comuni della Regione, la Giunta regionale ha presentato, il 29 settembre 2014, il disegno di legge regionale n. 37 di modifica delle sopracitate leggi, attualmente all’esame del Consiglio regionale.

Gli interventi proposti sono volti, in generale, alla razionalizzazione della spesa ed in particolare alla modificazione del sistema elettorale dei Comuni di più ridotte dimensioni demografiche al fine di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla competizione elettorale e, in generale, alla vita pubblica. In questi Comuni, le modificazioni proposte prevedono che il Sindaco e il Vicesindaco non siano più eletti direttamente dal corpo elettorale, ma che lo siano solamente i Consiglieri comunali che, a loro volta, nella prima adunanza del Consiglio eleggeranno il Sindaco, unitamente alla Giunta comunale. Conseguentemente è stato modificato il sistema di elezione dei Consiglieri di tali Comuni ed il relativo procedimento elettorale.

Altri interventi particolarmente significativi sono quelli che prevedono una riduzione del numero dei Consiglieri e degli Assessori comunali e quelli che contengono norme volte a favorire il riequilibrio della rappresentanza di genere nelle Giunte comunali e nei Consigli comunali, sia nella fase della presentazione delle candidature, che nell’espressione delle eventuali preferenze.

È stata riservata ai Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ovvero al solo Comune di Aosta, la possibilità, ora disposta per tutti Comuni indipendentemente dalla loro dimensione demografica, di prevedere nello Statuto comunale la carica di Presidente del Consiglio comunale, l’incompatibilità tra la carica di assessore e consigliere e la nomina di assessori esterni al Consiglio comunale.