La Regione Valle d'Aosta promuove l’attrattività e la competitività del sistema economico valdostano attraverso la stipula di Accordi per l'insediamento e lo sviluppo, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva.
Gli Accordi, disciplinati dalla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8, prevedono la concessione di contributi, per la realizzazione di Programmi di investimento di sviluppo industriale o per la creazione/implementazione di centri di ricerca, riconducibili alle seguenti categorie di aiuto: R&S, investimenti produttivi, tutela dell’ambiente, efficienza energetica, produzione di energia da FER e cogenerazione ad alto rendimento, formazione e assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità.
Possono presentare domanda per l’accesso agli Accordi:
I requisiti sono specificati nell'apposito bando.
L’intensità dei contributi, per ciascun settore, è quella prevista dal regolamento UE 651/2014 con la seguente entità massima:
Sono finanziabili le spese sostenute successivamente alla stipula dell’Accordo.
I contributi non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
Le domande di agevolazione devono essere presentate in bollo alla Dipartimento sviluppo economico ed energia dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile .
La modulistica di riferimento e la documentazione da allegare alla domanda sono scaricabili nella sezione Allegati della presente pagina.
Per ulteriori informazione consultare la sezione Domande frequenti.
Guida pagamento bollo virtuale su istanza1) Relativamente alla tipologia di investimento per lo sviluppo industriale (art.2.1.a) l'assunzione di almeno 30 dipendenti, è compatibile con gli aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità previsti dal bando?
L'impresa deve assumere almeno 30 dipendenti. I dipendenti da assumere non devono obbligatoriamente appartenere alla categoria di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità. Il contributo però spetta solo per le assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie sopra citate.
2) Come per la legge 68 si escludono dirigenti, contratti a tempo determinato inferiori ai sei mesi, lavoratori svantaggiati, stage,tirocini, ecc.?
Vanno esclusi i dirigenti, i contratti a tempo determinato, gli stage ed i tirocini, mentre vanno inclusi i lavoratori svantaggiati.
3) Su quale orizzonte temporale deve essere iniziato e completato l’inserimento dei 20 addetti laureati?
L'inserimento dei lavoratori deve essere completato nel triennio del piano
4) Che tipologia di contratto devono avere i neoassunti?
Contratto della categoria di riferimento a tempo indeterminato (anche part-time)
5) Cosa si intende per dipendenti licenziati: solo quelli per giustificato motivo oggettivo, ossia per esempio quella fattispecie di licenziamenti considerata ostativa all’avvio di stage o di tirocini? Se così fosse e non dovrebbe essere altrimenti, i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo non dovrebbero essere considerati.
I dipendenti licenziati nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda vengono sottratti al numero degli assunti, indipendentemente dalla causale di licenziamento.
6) I non superamenti del periodo di prova sono considerati licenziamenti?
I non supamenti del periodo di prova sono considerati licenziamenti salvo che immediatamente sostituiti con un'altra assunzione.
7) Sono conteggiati nei licenziamenti anche quelli successivi alla data della presentazione della domanda?
Ai fini dell'accesso all'Accordo no in quanto nel bando è specificato, all'art. 2, comma 3, che "Nel calcolo dei dipendenti di cui al punto 1 vengono sottratti i dipendenti licenziati nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di accesso all’Accordo.".
8) Per i programmi di investimento per la creazione/implementazione dei centi di ricerca sono conteggiati nei 20 addetti solo quelli impiegati nelle attività di Ricerca e Sviluppo oggetto del bando o anche il personale assunto e impiegato su altre attività?
Rientra nel conteggio tutto il personale neoassunto purché laureato, quindi incluso quello anche impiegato in altre attività.
9) Riguardo all'assunzione dei 20 addetti laureati, ci sono requisiti specifici riguardo alla tipologia di laurea (breve, magistrale, per disciplina, ecc.)?
Il requisito deve essere coerente con la strategia dell'impresa, non è la Regione che definisce a priori le tipologie
10) L’assunzione dei nuovi addetti (20 per progetti l'implemenazione dei centri di ricerca oppure 30 per i programmi di sviluppo industriale) deve essere necessariamente a tempo indeterminato? In caso di risposta affermativa valgono come nuove assunzioni le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato?
No, possono esser anche assunzioni a tempo determinato, ma con durata del contratto almeno pari alla durata massima del progetto (triennio). La conversione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato è considerata come nuova assunzione.
1) Relativamente agli aiuti alla formazione, i dipendenti interessati sono esclusivamente quelli del soggetto proponente o quelli dell'intero gruppo industriale? Inoltre, i dipendenti sono esclusivamente quelli che lavorano presso la sede interessata dall'intervento o possono essere provenienti dalle altre sedi non presenti nel territorio della Valle d'Aosta?
Trattandosi di bando regionale i partecipanti devono essere in forza presso stabilimenti/sedi che hanno sede sul territorio regionale ed essendo l'aiuto assegnato all'impresa e non al gruppo, devono fare riferimento specifico all'impresa.
2) Relativamente agli aiuti alla formazione, possono essere previsti costi per la predisposizione di contenuti erogati in modalità FAD?
La formazione può essere erogata a distanza.
3) La formazione può riguardare anche la formazione a catalogo e quindi non effettuata direttamente o indirettamente in azienda? In sostanza– così come avviene già per la formazione finanziata con l’FSE - posso iscrivere ad un corso di formazione organizzato per vari soggetti di aziende diverse da una società di formazione?
Si.
1) Relativamente agli aiuti a favore della ricerca e sviluppo, è possibile predisporre una collaborazione con un organismo di ricerca (ODR), considerato che il bando è rivolto esclusivamente alle grandi e medie imprese singole o associate?
Il bando applica l'art. 25 del Reg.(UE) 651/2014 e, quindi, prevede una maggiorazione della percentuale di contributo per progetti svolti in collaborazione con organismi di ricerca.
2) Che cosa si intende per collaborazione con un organismo di ricerca (ODR) e come viene disciplinato?
Per progetto in collaborazione si intende un progetto in cui l'impresa e l'organismo di ricerca partecipano alla concezione del progetto, collaborano alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati. In questo caso dovrà essere sottoscritto un contratto di collaborazione che definisca anche gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati. L'accordo dovrà, quindi, definire i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto. Come previsto dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, la Commssione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità;
c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;
d) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
3) Nel caso in cui la collaborazione con un organismo di ricerca (ODR) avvenga attraverso contratti di consulenza, è necessario sottoscriverli nella prima fase di presentazione della domanda?
La collaborazione è diversa dalla ricerca contrattuale: la ricerca contrattuale consiste nella realizzazione di una parte del progetto di ricerca da parte di un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata. In questo caso non vi sono particolari formalità da rispettare. Pertanto i contratti di consulenza possono essere formalizzati dopo la concessione del contributo.
4) Gli organismi di ricerca devono avere tutti sede in Valle d'Aosta o si devono solo impegnare a lavorare presso il sito destinatario dell'intervento?
Non è necessario che l'organismo di ricerca abbia sede in Valle d'Aosta, ma dovrà impegnarsi a lavorare presso la sede dell'impresa beneficiaria.
5) Nel caso in cui l'organismo di ricerca (ODR) debba essere inserito nell'associazione di imprese che presenta la domanda, tale associazione deve essere ratificata prima dell'invio della domanda o è possibile effettuare un accordo di collaborazione con intenzione di creare l'associazione qualora il programma di investimento venga finanziato?
L'organismo di ricerca non essendo un soggetto proponente non beneficia del contributo per cui il suo intervento nel progetto deve essere autofinanziato. Il contratto di collaborazione deve essere stipulato successivamente alla DGR di approvaizone del Programma di investimento ma comunque prima dell'approvazione dell'Accordo.
6) Con riferimento ai progetti di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 25 GBER, nella parte relativa al dettaglio delle spese ammissibile nella categoria "personale dipendente" è riportato quanto segue "Le spese del personale dipendente che lavora presso stabilimenti o unità operative situati al di fuori del territorio regionale non dovranno superare, per ciascuno stato di avanzamento, il 20% delle spese del personale del progetto di ricerca operante in Valle d’Aosta ed ammesso a contributo, salvo diverse indicazioni dell’Accordo ". Sarebbe ammissibile se questo 20% di attività fosse realizzato in un paese extra UE? La stessa domanda riguarda anche il costo delle consulenze per cui "Il costo delle consulenze affidate a imprese associate e collegate non dovrà superare il 20% del costo complessivo del progetto di ricerca ammesso a contributo, nel rispetto del limite di spesa complessiva ammessa al di fuori del territorio regionale". Sono ammissibili anche consulenze acquisite in un paese extra UE?
Per quanto riguarda il vincolo quantitativo relativo al costo del personale dipendente al di fuori del territorio regionale, posto che non si tratta di un vincolo derivante dalla disciplina aiuti, non rileva il Paese straniero in cui è realizzata una parte dell'attività relativa al progetto, purché la percentuale massima del 20% sia rispettata. Le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, possono essere affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extraUE. Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all’Unione europea saranno ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l’impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell’Unione europea. In caso contrario saranno ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.
1) Nel caso in cui gli interventi infrastrutturali sul patrimonio immobiliare regionale siano realizzati dalla società Vallée d'Aoste Structure S.r.l. e gli stessi abbiano un'impatto sulla sostenibilità ambientale del programma di investimento, si potrà riportare sulla domanda i dati di tale sostenibilità ambientale anche se non sarà direttamente realizzata dal soggetto proponente ma dalla società Vallée d'Aoste Structure S.r.l.?
Sì, ai fini della valutazione complessiva del programma di investimento. L'importo dei lavori non dovrà essere indicato nel piano degli investimenti previsti dall'impresa.
1) Facendo riferimento a pag. 30 del bando, l’entità massima dell’aiuto di 500.000€ significa che è il valore massimo che verrà erogato a fronte di un investimento di circa 1.5 M€ (se per le grandi imprese l’intensità max è del 30%)?
Si.
2) Se si concorre solo alle misure di efficienza energetica l’entità del contributo è max 500.000€ per impresa e progetto. Significa che se il programma è per complessivamente 3 progetti da 1,5 M€ ogni uno (totali 4.5M€ ) in ogni caso al max verranno erogato solo 500.000€?
No, l'entità massima è di euro 1.000.000.
3) L’intensità massima espressa in ESL vuol dire che valore del progetto deve comprendere anche l’IVA?
Si.
4) Le agevolazioni fiscali statali (Credito d'imposta per gli investimenti in beni strunmentali materiali tecnologicamente avanzati e il Credito d'imposta ricerca, sviluppo innovazione e dedign) si configurano come aiuti di stato? Sono cumulabili con i contributi del bando?
L’ex Iper ammortamento (oggi “Credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati”), in occasione anche di un recente approfondimento dell'Agenzia delle Entrate, è stato considerato non aiuto.Il Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design, è sempre stato considerato dallo stesso Stato come non aiuto. Sono state recentemente apportate alcune modifiche alle aliquote del credito riconosciuto, ma la natura dell'agevolazione è rimasta inalterarata. Entrambe le misure non costituiscono aiuto di Stato in quanto hanno carattere generale e non selettivo, poiché sono aperte ad una pluralità indistinta di beneficiari (“tutte le imprese”) e conseguono in maniera automatica al sostenimento di determinate categorie di spese agevolabili (“il credito d’imposta è riconosciuto...”)Entrambe sono, quindi, cumulabili con i contributi ex l.r. 8/2016 con il solo limite del non superamento del costo sostenuto.
1) In quale momento viene verificato il requisito dimensionale del proponente?
Il momento in cui viene fatta la verifica dimensionale è quello della concessione (DGR di approvazione del programma di investimento).
2) Come può essere categorizzata a livello dimensionale un'impresa di nuova costituzione?
Per quanto riguarda il calcolo della dimensione di un'impresa di nuova costituzione, l'articolo 4 dell'allegato I del GBER, nel prevedere quali siano i dati da tenere in considerazione per il calcolo dimensionale, dispone, al comma 3, che: "Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso". Nella guida alla definizione di PMI della Commissione europea, si legge poi che per "stima dei dati pertinenti" si intende "una dichiarazione che comprenda una stima in buona fede (sotto "forma di piano aziendale) effettuata nel corso dell’esercizio finanziario. Il piano aziendale deve coprire l’intero periodo (esercizi finanziari) fino a che l’entità non generi un fatturato. Si dovrebbero considerare come requisiti minimi del piano aziendale le proiezioni finanziarie relative al conto profitti e perdite, al bilancio e al numero di effettivi previsti dell’impresa e a una parte narrativa che descriva l’attività centrale dell’impresa e la sua posizione di mercato attesa. Il documento dovrebbe essere datato e sottoscritto da una persona autorizzata a prendere impegni per conto dell’impresa".
3) Quali sono i parametri per capire se un'impresa è media o piccola?
Ai fini della valutazione delle dimensioni dell'impresa fa fede unicamente la definizione di PMI di cui all'Allegato I del Reg.(UE)651/2014: 1. riguardo al parametro relativo agli addetti il requisito va letto nel senso che l'impresa, per essere definita "media" deve avere meno di 250 dipendenti, mentre sotto ai 50 potrebbe essere considerata "piccola". Non c'è alcun riferimento per il quale l'impresa, per essere definita "media", deve avere più di 50 addetti. 2. per quanto concerne il parametro finanziario, l'articolo 4 dell'Allegato I del Reg.(UE)651/2014 stabilisce che gli esercizi finanziari devono essere chiusi e il passaggio da una categoria all'altra avviene solo se il superamento dei limiti si verifica per due esercizi (chiusi) consecutivi. Un'eccezione è prevista solo per le imprese di nuova costituzione, senza precedenti finaziari.I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
Nome | Descrizione |
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Responsabile | Cappellari Tamara |
Personale | Trèves Soraya Luna Dal Mut Maurizio |
Indirizzo | Piazza della Repubblica, 15 - Aosta Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 |
Telefono | 0165 274584 0165 274566 |
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