Études de faisabilité

Lo studio di fattibilità (SdF) nasce come strumento fondante nel processo progettuale e decisionale delle opere pubbliche. Individuato, infatti, un possibile progetto atto a soddisfare una certa esigenza o risolvere una problematica, che per dimensione economica, complessità dell’intervento, incertezza sui requisiti, presenza di possibili alternative, lo SdF fornisce un approfondimento prima di avviarne la realizzazione, pena un elevato rischio di insuccesso.

In particolare l’art 4 della L. 144/99 prevede che lo studio di fattibilità:·              

  • sia strumento ordinario preliminare ai fini dell’assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche per opere di costo complessivo superiore a 10.329.138 € (20 miliardi di lire);·  
  • debba essere sottoposto a valutazione economica per le opere con un costo superiore a 51.645.690 € (100 miliardi di lire). La valutazione economica è volta ad individuare i costi e benefici che la collettività, nel suo insieme, rispettivamente sosterrà o trarrà dalla realizzazione dell’intervento medesimo;·              
  • costituisca, se approvato dalle amministrazioni, titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere.
  • Tutti gli studi di fattibilità, con diverso grado di approfondimento, debbono affrontare con informazioni aggiornate una serie di argomenti chiave e cioè analizzare e valutare la fattibilità dell’opera da punti di vista diversi che sono raggruppabili nei seguenti 5 ambiti principali: tecnico, ambientale, finanziario, economico-sociale e procedurale.Queste specifiche valutazioni di fattibilità devono essere precedute da una serie di analisi propedeutiche e concludersi con un’analisi dei rischi sulla realizzabilità dell’opera.

    La struttura di base dello SdF è la seguente:

  • analisi propedeutiche e alternative di progetto;
  • fattibilità tecnica;
  • compatibilità ambientale;
  • sostenibilità finanziaria;
  • convenienza economico-sociale;
  • verifica procedurale;
  • analisi di rischio e di sensitività. 
  • Per agevolare l’attività istruttoria del Nuvvop, si ritiene opportuno che lo SdF sia condensato in una relazione di sintesi articolata secondo la medesima struttura sopra indicata.  

     



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