Travaux d'intérêt régional majeur

Per opere di rilevante interesse regionale si intendono i lavori pubblici coerenti con il Piano territoriale paesistico, approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)), ed aventi rilevanza regionale in relazione alle finalità perseguite, con particolare riferimento a quelle di sviluppo economico-sociale, di tutela e di riqualificazione ambientale, ancorché localizzate nel territorio di un singolo Comune.

 Queste opere devono comportare una previsione di spesa complessiva di investimento non inferiore a euro 10.000.000. Ai fini della valutazione della spesa si prendono in considerazione i costi dei lavori, le spese tecniche per la progettazione, la direzione e l'assistenza lavori, la sicurezza dei cantieri, i collaudi, i frazionamenti e gli accatastamenti, i costi per l'acquisizione dei terreni e degli immobili, per la risoluzione delle interferenze e gli ulteriori costi direttamente correlati alla realizzazione dell'opera. Ai fini della valutazione della spesa complessiva sono altresì ricompresi i costi degli studi di fattibilità e di carattere urbanistico-territoriale, necessari alla definizione e alla realizzazione dell'opera.

 La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano di interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale, definiti, in particolare, mediante l'indicazione di massima della localizzazione delle opere, del settore interessato e delle finalità perseguite.Il piano può essere integrato o modificato, su proposta della Giunta regionale e, quando emerga la necessità di nuovi interventi o quando risulti necessario apportare correzioni od aggiunte ad interventi già previsti ed approvati. Successivamente all'approvazione del piano, al fine dell'individuazione delle opere di rilevante interesse regionale correlate agli interventi individuati, la Giunta regionale dispone l'elaborazione di studi di fattibilità.La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione delle opere pubbliche (Nuvvop), , e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'intervento, provvede, con propria deliberazione, ad effettuare una apposita istruttoria sugli studi di fattibilità ovvero sui progetti, se già disponibili nei livelli preliminare, definitivo o esecutivo, al fine di accertare l'effettiva fattibilità tecnica ed economica e la conformità dell'opera, o delle opere correlate all'intervento.

Gli studi di fattibilità e i progetti, la cui istruttoria abbia dato esito positivo, sono inseriti in un programma di realizzazione delle opere correlate agli interventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.  

 

 



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