Domande e documentazione

Legge regionale 28 novembre 1986, n. 56.

Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.

(B.U. 17 dicembre 1986, n. 30, S.S. 19 dicembre 1986, n. 1).

Articolo 8 - Presentazione della domanda

     1. Le domande, corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire all'Assessorato dei Lavori Pubblici entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso che il termine di scadenza previsto coincida con giorni festivi o pre - festivi, lo stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

     2. La priorità del finanziamento sarà stabilita in base all'ordine di presentazione delle domande.

     3. Nei successivi trenta giorni dalla scadenza semestrale con deliberazione della Giunta regionale sarà approvata la relativa graduatoria. Le domande ammesse a graduatoria ma non finanziate, saranno riprese in considerazione nella graduatoria successiva, previa istanza dell'interessato ed eventuale aggiornamento della documentazione.

     4. Le cooperative che usufruiscono del finanziamento integrativo di cui all'articolo 2 della presente legge sono esentate dalla presentazione della documentazione richiesta in quanto già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Articolo 9 - Documentazione

     1. All'atto della presentazione della domanda la cooperativa edilizia deve produrre in allegato la sottoelencata documentazione in duplice copia:

     Documenti inerenti la società

     a) atto costitutivo (copia autenticata più fotocopia);

     b) statuto (copia autenticata più fotocopia);

     c) certificato di iscrizione all'Ufficio Prefettizio della Regione;

     d) libro dei soci;

     Documentazione inerente i soci:

     e) certificato di cittadinanza;

     f) certificato di residenza (o storico in caso di variazione di residenza);

     g) stato di famiglia;

     h) dichiarazione sostitutiva atto notorio attestante il reddito di ciascun componente con allegate le fotocopie mod. 101, 201 o 740;

     i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;

     Le cooperative edilizie, ammesse a finanziamento, dovranno produrre entro i sei mesi successivi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento, l'ulteriore documentazione in duplice copia:

     l) atto di proprietà del terreno o dell'immobile (copia autenticata) o convenzione di cessione area su Pdz comunale ai sensi della legge 167;

     m) concessione edilizia (copia autenticata e fotocopia);

     n) progetto completo di tutti gli elaborati tecnici e vistato dal Comune;

     o) computo metrico estimativo;

     p) relazione tecnica;

     q) estratti di mappa Catasto Terreni (originale e fotocopia);

     r) certificati storici ventennali del Catasto Terreni (originale e fotocopia).

     2. La mancata presentazione dei documenti relativi alla proprietà del terreno o della concessione edilizia è motivo di esclusione dal finanziamento.

 



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