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(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)
14:23 - 03/05/2013 


(ANSA) - AOSTA, 03 MAG - La Giunta regionale ha approvato con la delibera numero 522 dello scorso 29 marzo i criteri relativi all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti termici.

Nel rispetto della normativa nazionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di contenimento dei consumi di energia, la delibera disciplina: le responsabilita' in materia di manutenzione e controllo degli impianti termici; i requisiti di esercizio e manutenzione degli impianti termici, centralizzati e autonomi; i criteri e le modalita' di effettuazione dei controlli dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica; la documentazione in dotazione agli impianti termici, con particolare riferimento ai modelli di rapporto tecnico, differenziati in base alla tipologia e alla potenzialita' degli impianti e le modalita' di avvio dei controlli.

Soggetti al controllo dello stato di esercizio e manutenzione e dell'efficienza energetica sono gli impianti termici, centralizzati e autonomi, al servizio di edifici destinati esclusivamente alla climatizzazione invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda. Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e' colui che assume la responsabilita' e l'onere della gestione dell'impianto, che consiste nella conduzione e nel controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica dello stesso impianto.

In particolare, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW il responsabile dell'esercizio e della manutenzione e' il proprietario oppure il manutentore, qualora sia incaricato dal proprietario come terzo responsabile. Per gli impianti con potenza nominale superiore ai 35 kW il responsabile e', in alternativa, il proprietario, il terzo responsabile o l'amministratore di condominio.

Il terzo responsabile deve essere iscritto ad una Camera di commercio o all'albo degli artigiani e, per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kW, deve possedere la certificazione di garanzia della qualita'. Il suo ruolo e' incompatibile con quello di fornitore di energia dello stesso impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia o di altre forme contrattuali di servizi energetici, la cui remunerazione sia indipendente dal consumo di combustibile. Qualora la potenza nominale dell'impianto sia superiore a 232 kW, ovvero 200.000 Kcal/h, il terzo responsabile eventualmente incaricato deve provvedere anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto. I requisiti di esercizio e manutenzione per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda fanno riferimento al rendimento di combustione raffrontato al periodo di installazione. Il link al testo completo della delibera e' disponibile all'indirizzo web: https://www.regione.vda.it/energia/normativa/regionale/default_i. asp




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