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Nouvelle
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)
14:23 - 03/05/2013

(ANSA) - AOSTA, 03 MAG - Impiego di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di energia termica, per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento ma non solo: sono ben definiti gli obblighi previsti dalla delibera numero 488 approvata lo scorso 22 marzo dalla Giunta regionale.
A partire dai consumi di energia elettrica nei progetti di edifici di nuova costruzione, interessati da totale demolizione e ricostruzione, oltre che per gli edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1000 metri quadrati soggetti a interventi di ristrutturazione integrale degli elementi di involucro, il documento e' fondamentale per determinare i requisiti energetici da rispettare in caso di interventi edilizi sul proprio edificio in Valle d’Aosta.
Abrogando la precedente delibera n. 3014 del 2009, nel dettaglio la D.G.R. 488/2013 approva (ai sensi dell'articolo 9, della l.r. 26/2012) i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici, i casi in cui gli stessi devono essere rispettati e (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 26/2012) i modelli di relazione tecnica con cui i requisiti devono essere verificati.
La nuova delibera definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e le prescrizioni specifiche previste dall'articolo 9 della l.r. 26/2012 e finalizzate al contenimento dei consumi energetici negli edifici.
Nell'Appendice 1 sono riportati i valori limite dell'indice di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale (Epi) e dell'indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), i valori limite di trasmittanza per le strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e per le chiusure trasparenti e le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale, di climatizzazione estiva e di produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre sono descritti i casi in cui prevedere la predisposizione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e la dotazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli edifici.
Nell'Appendice 2 vengono riportati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili (dettati dall'articolo 11 del D.Lgs 28/2011 'Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE'): e' previsto che per i progetti di edifici di nuova costruzione, o soggetti a totale demolizione e ricostruzione, e per gli edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1.000 metri quadrati soggetti ad interventi di ristrutturazione integrale degli elementi di involucro, si utilizzino fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di energia termica, per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento e consumi di energia elettrica, secondo i principi minimi di integrazione e le scadenze descritte.
I calcoli e le verifiche previste dalla deliberazione devono essere inserite dal professionista nella relazione tecnica (ex Legge 10/1991) che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici. (ANSA).
