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Valle d'Aosta PORTALE IMPRESE

Il contratto di apprendistato

copertina della pagina: due falegnami, di cui uno è un ragazzo che sta imparando la professione.

Assumere un apprendista consente di formare un giovane, trasmettendo così il proprio sapere, e assicurandosi lo sviluppo dell'impresa.

Questo particolare contratto di lavoro, regolamentato la prima volta nel 1955, ha subito varie modifiche; in ogni caso resta la principale tipologia contrattuale per l'ingresso al lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

E' un contratto a contenuto formativo, ovvero uno speciale rapporto di lavoro rivolto agli adolescenti ed ai giovani in cerca di occupazione, che favorisce in modo particolare l'aspetto formativo e di apprendimento. Il contratto d'apprendistato è uno strumento flessibile, di cui le imprese possono disporre per reperire e formare le professionalità di cui hanno bisogno, che consente di risparmiare sui costi relativi all'inserimento di un nuovo dipendente.

Le recenti riforme hanno introdotto la possibilità di attivare l’apprendistato detto “professionalizzante”, senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. L’ultima revisione del contratto di apprendistato, approvata con il d. lgs. n. 81/2015 mira a creare un sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, grazie alle due tipologie volte all’ottenimento di un titolo di studio.

Le tipologie di apprendistato previste dal Decreto legislativo n. 81/2015 sono:

È un tipo di contratto di lavoro che permette di assumere giovani, anche minorenni, come apprendisti secondo una formula particolare che permette di anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro, mentre il giovane frequenta un percorso di formazione professionale finalizzato al conseguimento di un titolo di studio. Il giovane si trova quindi ad avere un doppio status: quello di studente e quello di lavoratore.

Il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può essere attivato nei confronti di giovani inseriti nei percorsi attivati sul territorio regionale nell’ambito dell’offerta formativa pubblica del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e finalizzati all’acquisizione del titolo di Qualifica professionale o di Diploma professionale, corrispondenti rispettivamente al Livello 3 e al Livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Il contratto di apprendistato per l’acquisizione del Certificato di specializzazione tecnica superiore è rivolto a giovani inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) attivati sul territorio regionale e corrisponde al Livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Le caratteristiche principali dei questa tipologia di contratto, cosiddetto di primo livello, sono le seguenti:

  • è rivolto a giovani fra i 15 ed i 25 anni
  • prevede che il giovane sia iscritto a un percorso di IeFP o IFTS regionale e che venga assunto presso un’impresa con questa tipologia contrattuale
  • deve obbligatoriamente integrare attività formativa, che coincide con la durata ordinamentale dei percorsi formativi (in Valle d’Aosta di norma 1.000 ore annuali), suddivisa in formazione interna e formazione esterna all’impresa e attività lavorativa, ore di prestazione lavorativa a completamento del monte ore contrattuale
  • la durata del contratto (prorogabile di un anno in casi particolari), non può essere inferiore a 6 mesi ed è determinata in base al titolo da conseguire e in particolare (DM 12 ottobre 2015):  
    • 3 anni per l’ottenimento della qualifica di IeFP
    • 4 anni per l’ottenimento del diploma di IeFP o del diploma di istruzione secondaria superiore
    • 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005
    • 1 anno per il conseguimento del diploma di IeFP per coloro che sono in possesso della qualifica di  IeFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente o per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore
  • prevede che l’impresa sottoscriva con l’Istituzione formativa un Protocollo secondo lo schema ministeriale
  • l’organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di formazione interna e esterna all’impresa e deve essere redatto per ogni apprendista dall’istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro e/o tutor aziendale, un Piano Formativo Individuale (PFI)
  • la formazione esterna all’azienda viene effettuata presso le istituzioni formative che gestiscono i percorsi IeFP/IFTS e corrisponde ad un monte ore annuo di massimo 600 ore per le seconde annualità e massimo 500 ore per le terze e quarte annualità IeFP e IFTS, la formazione interna all’impresa ha una durata di minimo 400 ore nelle seconde e minimo 500 ore nelle terze/quarte annualità IeFP e negli IFTS
  • per ottenere il titolo previsto in esito, l’apprendista deve superare l’esame finale, svolto in base alla regolamentazione regionale sul sistema di certificazione
  • è un contratto a tempo indeterminato che, a seguito del superamento dell’esame finale del percorso, prevede la prosecuzione automatica come lavoro qualificato a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti dell’esame
  • la retribuzione è variabile in relazione alla tipologia di attività svolta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43 c. 7 DLgs 81/2015):
    • per le ore di formazione esterna, svolte nell’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo
    • per le ore di formazione interna, a carico del  datore  di  lavoro  è  riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di  quella che gli sarebbe dovuta
    • per le ore di attività lavorativa viene erogata la retribuzione prevista dal CCNL applicato
  • la Regione ha attivato un’iniziativa sperimentale per promuovere l’attivazione di tale tipologia contrattuale che prevede, fra l’altro, l’erogazione per ogni apprendista di sostegni economici a titolo di riconoscimento forfettario dell’attività di formazione interna:
    • € 4.200 (se sono state realizzate almeno 100 ore di formazione interna) per ogni apprendista (max. n. 2 apprendisti per annualità simultaneamente), per ogni anno di corso; tale somma viene integrata di un ulteriore 30% nel caso i giovani assunti portatori di disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
    • € 2.100 (se sono state realizzate ulteriori 50 ore di formazione interna) per ogni apprendista al termine del percorso e non ripetibile, se il giovane ha ottenuto il titolo di studio e l’impresa lo mantiene in forza con un contratto di lavoro qualificato subordinato a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante (laddove possibile); tale somma viene integrata di un ulteriore 30% nel caso i giovani assunti portatori di disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Nell’anno formativo 2020/2021 è stata avviata la sperimentazione di percorsi di apprendistato finalizzati all’acquisizione del diploma professionale di Tecnico dell’acconciatura e di Tecnico dei trattamenti estetici. Nell’ambito della sperimentazione sono stati realizzati due percorsi formativi che hanno visto l’attivazione di n. 20 contratti di apprendistato sul totale di 27 allievi inseriti.

Dall’anno formativo 2022/23 la sperimentazione viene estesa comprendendo: le seconde e terze annualità per l’acquisizione della Qualifica professionale, le quarte annualità o i quadrienni per l’acquisizione del Diploma professionale e i corsi IFTS per l’acquisizione del Certificato di specializzazione tecnica superiore.

L’apprendistato professionalizzante consente ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni di stipulare un contratto di apprendistato attraverso cui è possibile svolgere attività lavorativa in accordo con le disposizioni dello specifico contratto collettivo nazionale ed attività formativa all’interno dell’azienda:

  • è rivolto a giovani fra i 18 ed i 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale) e ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione senza limiti d'età;
  • è finalizzato ad apprendere un mestiere e a conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali nell’ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento del settore professionale;
  • la durata minima e massima del contratto è stabilita da accordi interconfederali o dai CCNL, in base alla qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, per un massimo di 3 anni oppure 5 per particolari profili professionali (es. artigianato);
  • prevede che il giovane svolga una formazione di tipo professionalizzante, sotto la responsabilità del datore di lavoro, e una formazione di base e trasversale nell’ambito dell’offerta formativa pubblica regionale;
  • la formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. Questa formazione ha durata variabile sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione (40-80-120 ore) e può essere svolta a cura dell’impresa o presso gli enti di formazione individuati dalla Regione e deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
    • Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
    • Organizzazione e qualità aziendale
    • Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo
    • Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
    • Competenze di base e trasversali
    • Competenza digitale
    • Competenze sociali e civiche
    • Spirito di iniziativa e imprenditorialità
    • Elementi di base della professione/mestiere

La Regione autonoma Valle d'Aosta, in accordo con le parti sociali, ha regolamentato l’offerta formativa pubblica relativa alla formazione di base e trasversale con deliberazione della Giunta regionale n. 1745 in data 27 novembre 2015, successivamente modificata e integrata con Intese recepite con deliberazioni della Giunta regionale n. 240/2017 e 397/2018.

L’apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di titoli di studio quali diploma di istruzione secondari superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca:

  • è rivolto a giovani fra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo;
  • è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche;
  • prevede che il giovane sia iscritto presso una istituzione formativa o un ente di ricerca e che il datore di lavoro sottoscriva con questi un Protocollo che stabilisce durata e modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, nonché i crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro, sulla base di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard  formativi  dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (GU n.296 del 21-12-2015);
  • l’organizzazione didattica dei percorsi si articola di norma in periodi di formazione interna e esterna all’impresa e deve essere redatto un Piano Formativo Individuale dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro.

La durata dei contratti di apprendistato è la seguente (DM 12 ottobre 2015):

  1. l'alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi;
  2. l'attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca;
  3. il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

Apprendistato WEB - Apprendistato professionalizzante

La sezione Apprendistato Web contiene i servizi online. L'accesso, previsto per imprese/consulenti del lavoro e operatori, è possibile tramite identità digitale.

La formazione per gli apprendisti nell'ambito dell'offerta formativa pubblica è gestita da enti di formazione inseriti nell'elenco dei soggetti attuatori.

Con provvedimento dirigenziale n. 2261 del 26 maggio 2016 è stato approvato l'elenco dei soggetti attuatori della formazione pubblica per l'apprendistato professionalizzante.

CNOS FAP Regione Valle d'Aosta - Don Bosco

Via Tornafol, 1 - 11024 Chatillon (AO)
Tel. +39 0166 563 826
Fax +39 0166 521 907
segreteria@cnosfapvda.it

ENAIP Vallée d'Aoste

Viale Partigiani, 18 - 11100 Aosta (AO)
Tel. +39 0165 239 405 
Fax +39 0165 369 375
enaip.vda@acli.it

EBRT - Ente bilaterale regionale unitario del settore turismo della Valle d'Aosta

Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Tel. +39 0165 231 682
Fax +39 0165 234 105
info@entibilaterali.vda.it

Progetto Formazione SCRL

Località Autoporto, 14/U - 11020 Pollein (AO)
Tel. +39 0165 438 51 / +39 0165 516 509
Fax +39 0165 231 906
info@progettoformazione.org

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