2 - 2011

CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Tiziana BRIX
Ufficio contabilità, consorzi e segreteria
Direzione politiche
comunitarie
e miglioramenti fondiari

I CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
E L’IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA




Anno 1939-XVII - Il consorzio delle acque del
canale del Borgo con sede nel Comune di Châtillon
sottopone i ruoli di contribuenza al visto del Prefetto


I contributi consortili, detti ruoli, hanno rappresentato e rappresentano tutt’oggi un problema molto dibattuto. I consorzi di miglioramento fondiario, che sono associazioni di proprietari che si propongono di perseguire un interesse comune arrecando un’utilità ai loro fondi, necessitano di risorse economiche per la realizzazione dei loro fini istituzionali. Di conseguenza, oltre a beneficiare di sovvenzioni che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di concedere o meno, possono imporre contributi alle proprietà consorziate agricole ed extra agricole (quelle utenze che utilizzano l’acqua per usi diversi da quello agricolo) purché ricomprese nell'ambito del relativo perimetro consorziale.

La normativa di carattere nazionale dispone che i consorzi di miglioramento fondiario hanno la facoltà d'imporre contributi per l’esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale. (1) Per gestione consorziale si intendono le spese che non possono essere direttamente attribuite alle attività di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e cioè le spese generali o spese di funzionamento.

(1) L’articolo 3 della legge 12 febbraio 1942, n. 183 stabilisce che: “I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e in genere per la gestione consorziale. I crediti per i contributi sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio è graduato dopo quello relativo ai crediti dello Stato per i tributi diretti”.




Beneficio ricollegabile alla funzione specifica e primaria della strada interpoderale - Donnas, viabilità rurale a servizio di vigneti - Loc. Moje



























La Regione Autonoma Valle d’Aosta con legge 8 gennaio 2001, n. 3, in sintonia con le norme di principio statali, ha ribadito che il consorzio di miglioramento fondiario può imporre i contributi consortili stabilendo delle linee fondamentali:
 
1) concorrono alle spese i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio che traggono un beneficio dall’attività consortile;
2) la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari può essere riferita a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili;
3) in caso di oneri imposti per il funzionamento generale dell’ente, si deve tenere conto dell’accertata ragionevole previsione della conseguibilità del beneficio da parte delle proprietà consorziate all’interno del comprensorio, in forza dell’attività corrente consortile.
 
I contributi dovuti ai consorzi di miglioramento fondiario dai consorziati trovano la loro fonte in un rapporto per definizione di natura tributaria in virtù di quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 che attribuisce a questi enti il potere della riscossione coattiva in base alle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. (2) La riscossione mediante ruoli esattoriali è oggi affidata quasi integralmente all’attività dei concessionari provinciali ed è per questo motivo che correntemente si utilizza il vocabolo “ruolo consortile”. La disciplina è stata oggetto di diversi interventi correttivi da parte del legislatore e tra le modifiche introdotte, si segnala l’abolizione del visto di esecutorietà dei ruoli da parte della Direzione regionale delle entrate operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

(2) La funzione di contribuenza è disciplinata dal combinato disposto del secondo comma dell'articolo 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dal secondo comma dell'articolo 21 del medesimo regio decreto che espressamente dispone che: “Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette”.



Oyace, viabilità rurale - Chenoux, Plan Palet





















La disposizione normativa di cui al r.d. 215/33 indica la modalità unica di riscossione tramite ruoli esattoriali, tuttavia nella prassi corrente, sono frequenti i versamenti con altre procedure, non espressamente vietate dalla normativa generale e speciale che si configurano come una modalità di esazione diversa ed extra legem.
 
Ogni anno, i ruoli di contribuenza sono elaborati sulla base dei bilanci preventivi. Il riparto fra i proprietari viene effettuato sulla base di un piano definitivo e di un piano provvisorio. Il piano definitivo considera i benefici conseguiti per effetto delle opere di miglioramento fondiario mentre il piano provvisorio calcola i benefici conseguibili. Se nel periodo considerato vengono concluse delle opere, nel riparto definitivo sono effettuati gli eventuali conguagli.

La Corte Suprema di Cassazione è intervenuta sull’argomento del potere impositivo ed ha individuato il presupposto per la contribuzione nell’esistenza di un vantaggio o beneficio economico derivante al fondo dall’esecuzione dell’opera di miglioramento fondiario, che ha determinato un incremento di valore dell’immobile. Il principio del beneficio deve essere sempre rispettato e la Corte Suprema ha precisato che esso può essere attuale (effettivamente conseguito) o potenziale (conseguibile), tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo, che comunque non può essere generico. (3)

(3) Cassazione civile, Sezioni Unite, 14 ottobre 1996, n. 8957 e n. 8960.

 

Beneficio ricollegabile alla funzione specifica e primaria della strada interpoderale -
Ollomont, viabilità rurale, Glassier - Pont de By


Nel caso di controversie in tema di contributi consortili, incombe al consorzio provare la diretta relazione tra opere e beneficio, in rapporto causale e diretto con lo stesso immobile. (4)

(4) Commissione provinciale tributaria di Piacenza, Sez. III, 24 febbraio 2003, n. 6.

È ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene.
L’applicazione del riparto esige, comunque, indagini accurate tecniche ed economiche e l’appartenenza al comprensorio consorziale non implica automaticamente l’obbligo di contribuzione in quanto nella perimetrazione possono essere incluse aree che non ricevono alcun beneficio o ricevono addirittura uno svantaggio dall’esecuzione di una specifica opera. (5)

(5) Cassazione civile, Sezioni Unite, 6 febbraio 1984, n. 877. La sentenza ha affermato la necessità della prova del vantaggio in derivazione causale con l'opera di bonifica e che non è sufficiente la mera inclusione di un immobile nel territorio appartenente al comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente

A mero titolo esemplificativo, il criterio di riparto in funzione del beneficio per le strade interpoderali, è risentito dai terreni che effettivamente si servono della strada. Può essere tuttavia che altri terreni ne traggano qualche indiretto beneficio, nel qual caso è giusto attribuire anche a questi una parte degli oneri. La classificazione dei terreni beneficati sarà fatta fondamentalmente in ragione delle loro accessibilità alla strada (distanza, natura e modalità dell’accesso). Per le opere di irrigazione, e precisamente per la ripartizione delle spese relative all’impianto, i terreni andranno classificati tenendo conto della loro qualità in quanto determinante un maggiore o minore beneficio dell’irrigazione. (6)

6) SERPIERI A., La legge sulla bonifica integrale nel quinto anno di applicazione, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1935, pag. 373-374.



Beneficio specifico e diretto in presenza di un’opera irrigua CMF Ru du Mont e Ru de By

Le spese di funzionamento cioè le spese generali (spese di funzionamento degli organi, elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza, tenuta del catasto, ecc.), al pari di quelle di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere, devono anch'esse essere ripartite in ragione del beneficio in forza dell’attività corrente consortile. Non è ipotizzabile l’applicazione di un contributo minimo o forfettario in quanto tali sistemi non sarebbero compatibili con il dettato della legge regionale che impone che il riparto della contribuenza venga effettuato in ragione dei benefici conseguiti, o tutt’al più, possa essere riferito a criteri di superfici o altri parametri fisici degli immobili. (7)

((7) Parere reso dall’Associazione nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti fondiari, Roma, 24 settembre 2004, prot. 1525.



Ollomont, viabilità rurale, Glassier - Pont de By

Risulta necessario porre in evidenza alcuni aspetti specifici della materia.

Qualora il contributo consortile risulti di importo esiguo e pertanto la sua riscossione risulti antieconomica, si può ovviare iscrivendolo a ruolo a scadenze pluriennali.
In ordine ai soggetti che sono proprietari al momento dell’esazione, va detto che essi non hanno diritto di rivalsa nei confronti di coloro che erano proprietari al momento del compimento dell’opera in quanto il beneficio è stato trasferito con la proprietà ed il godimento è in capo al nuovo proprietario.
Essendo l’onere a carico del proprietario, l’affittuario non è obbligato a versare il contributo, salvo che, con una convenzione pattizia, si accolli l’onere di versarlo in luogo del proprietario.
Eventuali riduzioni o sgravi nella contribuenza sono concessi unicamente per le spese di esercizio ma sono inammissibili per le spese d'impianto e di manutenzione. Infatti, il consorzio deve sostenere alcune spese fisse che vanno ripartite tra tutti i proprietari, indipendentemente dalla circostanza che questi utilizzino o meno la risorsa messa a disposizione con gli impianti consortili. La circostanza che non venga utilizzata la risorsa è connessa ad una scelta del consorziato che non esclude la sussistenza del beneficio ma determina una graduazione dell'importo del contributo atteso che il beneficio si riduce.
L’esazione dei ruoli impone l’obbligo dell’aggiornamento del catasto consortile.
Ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile, i diritti di credito del consorzio vanno esercitati entro il termine di cinque anni (8) essendo crediti periodici a scadenza annuale.
L’accertamento del beneficio va fatto per ogni singola proprietà.
Qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai consorzi di miglioramento fondiario dallo Stato o da Enti Pubblici, al pari dei contributi versati dai consorziati, non costituisce provento di natura commerciale. Tale condizione è subordinata al fatto che il provento rientri nell’ambito dell’attività istituzionalmente propria dei consorzi di miglioramento fondiario. (9)
I contributi a carico dei consorziati costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF in occasione della denuncia annuale.

(8) Cassazione civile, Sezione V, 23 febbraio 2010, n. 4283

(9) L’articolo 1, comma 1-bis, D.L. 11 aprile 1989, n. 125 convertito con legge 2 giugno 1989, n. 214 recita: “Le attività istituzionalmente proprie svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale”.

Nella specifica realtà valdostana, agiscono 180 consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Da una ricerca effettuata sui bilanci consuntivi relativi all'anno 2009, emerge che 112 avevano riscosso la contribuenza dai consorziati; 68 non avevano provveduto all’emissione dei ruoli e fra essi 14 possedevano proventi di differente natura. Si riscontrano somme provenienti da contributi finanziari da parte di Amministrazioni comunali, da fitti di fabbricati d’alpeggio, da ricavi dalla vendita di energia prodotta da centraline idroelettriche, da somme derivanti dal transito su strade interpoderali da parte di società funiviarie, società di produzione e di distribuzione dell’energia elettrica.
Nel corso degli anni i contributi consortili hanno assunto peso e valore differenti a seconda dell'importanza dell'intervento dell'Ente pubblico. ..
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