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Zootecnia

ANAGRAFE DEGLI EQUIDI

Obblighi di registrazione degli animali da parte dei proprietari di equidi

di Franco Contoz
(Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico)
In un articolo precedente si era già scritto che anche in Valle d’Aosta, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1163 del 4 maggio 2007, aveva disposto l’attivazione dell’anagrafe di tutti gli equini allevati e detenuti sul territorio regionale.

Tutti i proprietari o detentori di equini, sia di cavalli, muli o bardotti, hanno l’obbligo di registrazione dell’azienda, intendendo qualsiasi stabilimento, costruzione o luogo in cui sono tenuti e governati equidi, richiedendo preventivamente il parere di idoneità dello stesso al Servizio veterinario competente in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

In seguito dovranno essere iscritti gli animali detenuti presentando, all’ufficio servizi zootecnici dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, l’eventuale documentazione già in possesso, ovvero libretto sanitario o passaporto dell’animale.

Sono da iscrivere all’anagrafe tutti gli equini, con l’eccezione degli equidi iscritti o iscrivibili ai Libri Genealogici ed ai Registri Anagrafici ufficialmente riconosciuti (Arabo, Lipizzano, Maremmano, Cavallo da sella Italiano UNIRE, Cavallo trottatore Italiano UNIRE, Murgese, Haflinger ecc.) in quanto l’attività di identificazione, di registrazione degli eventi e di rilascio dal passaporto vengono effettuati dagli uffici dei rispettivi Libri genealogici o registri anagrafici.


Per quanto riguarda la registrazione degli animali questa dovrà essere effettuata sulla base del loro sistema di identificazione. La marcatura degli equini deve essere pertanto fatta con dispositivo elettronico alle cui operazioni di inoculo provvederà l’Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV) secondo le regole sottoriportate:

• gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007, già identificati ed in possesso di passaporto, sono considerati conformi al nuovo sistema e quindi non hanno bisogno di ulteriori dispositivi identificativi;

• gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007, non identificati e senza passaporto, devono essere identificati con dispositivo elettronico, comunque prima di lasciare l’allevamento;

• gli equidi nati dopo il 31dicembre 2006 devono essere identificati entro 7 mesi di età e comunque prima di lasciare l’allevamento senza la madre;

• i puledri nati dopo il 1° gennaio 2007 devono essere identificati con trasponder entro 210 giorni dalla nascita.


Obblighi del proprietario degli animali
Il proprietario degli equidi ha obblighi ben precisi che tuttavia possono essere delegati al detentore e sono:

comunicare, entro 7 giorni dalla nascita l’evento e comunque prima che l’equide lasci l’allevamento;

provvedere ad aggiornare il passaporto;

dichiarare la destinazione finale dell’equide al momento dell’identificazione, da riportare sulla cedola identificativa e successivamente sul passaporto;

comunicare il passaggio di proprietà dell’equide entro 7 giorni;

comunicare immediatamente la morte o l’abbattimento dell’equide consegnando il passaporto e garantendo il recupero del dispositivo elettronico di identificazione;

comunicare lo smarrimento o il furto dell’equide o anche del passaporto allegando apposita denuncia presentata all’autorità di polizia;

comunicare la perdita o il furto del passaporto secondo le regole soprariportate.


Equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide DPA) ed equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide non DPA).
L’equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide DPA) è l’equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la dichiarazione di cui alla Parte III - A del Capitolo IX del passaporto

[Il sottoscritto proprietario (o facente le veci del proprietario) dichiara che l’animale designato dal presente documento di identificazione è destinato alla macellazione ai fini di consumo umano.]

Detta dichiarazione va sottoscritta dal proprietario dell’equide all’atto del rilascio del documento da parte dell’organismo a ciò deputato, il cui rappresentante (Veterinario incaricato AREV) appone a conferma di tale dichiarazione la propria firma e timbro.

Tale dichiarazione potrà essere sospesa o annullata dal veterinario ufficiale in tutti i casi in cui quest’ultimo ritenga sussistano rischi per la salute del consumatore.
L’equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (Equide non DPA) è l’equide per il quale il proprietario ha compilato e sottoscritto la Parte II del Capitolo IX del passaporto

[Il sottoscritto proprietario (o facente le veci del proprietario) dichiara che l’animale designato dal presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione ai fini di consumo umano.]

Detta dichiarazione va sottoscritta dal proprietario dell’equide all’atto del rilascio del documento da parte dell’organismo a ciò deputato, il cui rappresentante (Veterinario incaricato AREV) appone a conferma di tale dichiarazione la propria firma e timbro.

La dichiarazione di esclusione dalla macellazione per la produzione di alimenti per il consumo umano è irreversibile e vincolante anche per gli eventuali futuri proprietari.

A tal proposito si suggerisce che il rappresentante dell’organismo individuato per il rilascio provveda ad invalidare opportunamente la Parte III - sezione A del Capitolo IX del passaporto.

Si ribadisce che ai sensi del regolamento 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, e del regolamento N. 852/2004, che detta norme di carattere generale al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare, ogni soggetto pubblico o privato che detiene, con o senza fini di lucro, un Equide DPA è definito “impresa alimentare”, ricade perciò nella “legislazione alimentare” e la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare è definito “Operatore del settore alimentare”.

Chiunque detiene un Equide DPA è quindi un Operatore del Settore Alimentare ed è tenuto a fornire garanzie sulla sicurezza alimentare dettate nei regolamenti 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e 183/2005.

Visto che la peculiarità degli allevamenti per affezione, ippico-sportivi, ecc. non pone gli allevatori stessi nella condizione ottimale per assolvere a tali obblighi, è consigliabile che in questa circostanza gli allevatori optino per l’esclusione dei loro animali dalla produzione di alimenti per uso umano

In caso di dubbia identificazione l’equide sarà escluso definitivamente dalla macellazione per la produzione di alimenti per l’uomo.
Nel caso in cui il passaporto sia del tutto mancante delle pagine riguardanti il capitolo IX° è necessario che si provveda a regolarizzare il documento tramite l’integrazione delle pagine mancanti, ovvero tramite rilascio di nuovo passaporto.

In attesa della regolarizzazione dei passaporti e in mancanza della dichiarazione di cui sopra a equide DPA determinerà l’esclusione dello stesso dalla macellazione per il consumo umano, fermo restando che gli equidi provvisti di passaporto “regolarizzato DPA” potranno essere ammessi alla macellazione per il consumo umano non prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di regolarizzazione con il rispetto di tutti gli obblighi previsti di registrazione dei trattamenti terapeutici.
 
Il caso particolare di equide non DPA, in promiscuità con altri soggetti DPA (equini, ovi-caprini o bovini), potrà essere ammesso purché anche per questi vengano adempiuti gli obblighi di tenuta dei registri dei farmaci.
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