Autorizzazioni impianti fonti rinnovabili

AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI CHE SFRUTTANO LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

In questa sezione viene brevemente illustrata la normativa relativa all'autorizzazione per la realizzazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili. Le norme sono tutte riportate nella sezione NORMATIVA, raggiungibile anche dagli appositi link.

 

A LIVELLO NAZIONALE: 

La direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, avente come obiettivo la promozione di un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno comunitario, viene recepita a livello nazionale con il Dlgs 387 del 29 dicembre 2003 

In particolare, il Dlgs 387/2003, all'articolo 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” introduce la procedura dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, le cui taglie risultino uguali o superiori a quelle previste nell'Allegato A  del decreto (aggiunto dall'art. 2, c.161 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, cosiddetta legge Finanziaria 2008), ovvero:

 

Fonte energetica

Potenza

Eolica

60 kW

Solare fotovoltaica

20 kW

Idraulica

100 kW

Biomasse

200 kW

Fonte gas di discarica, gas residuati  dai processi di depurazione e biogas

250 kW

 

Il Dlgs 115 del 30 maggio 2008, all'art. 11, comma 3, definisce poi che l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro e di impianti solari termici o fotovoltaici, aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) ma ad una comunicazione preventiva al Comune di competenza.

In applicazione dell'art. 12 del Dlgs 387/2008, è stato approvato il D.M. del 10 settembre 2010, riportante in allegato le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in cui è stato stabilito l’elenco degli atti che rappresentano i contenuti minimi indispensabili per superare positivamente l'iter autorizzativo e vengono chiarite le procedure che ogni impianto, in base alla fonte e alla potenza installata, deve affrontare per ottenere l’autorizzazione.

 

A LIVELLO REGIONALE: 

La l.r. 25 maggio 2015, n. 13, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”, disciplina le procedure amministrative per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse

Inoltre, in recepimento di quanto previsto agli art. 17 e 18 del D.M. del 10 settembre 2010, è stata approvata  la d.G.r. n.9 del 05 gennaio 2011“ Individuazione delle aree e dei siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti, ai sensi dei paragrafi 17 e 18 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)”. Tale deliberazione individua le aree del territorio regionale non idonee all'installazione di impianti che sfruttano la fonte solare con conversione fotovoltaica e la fonte eolica.

 

DOCUMENTAZIONE UTILE

 

Energia



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