Segnalazione Illeciti

L’articolo 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto una specifica forma di tutela a beneficio del pubblico dipendente che riferisce di condotte illecite - delitti contro la P.A. di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche situazioni di malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fine privato delle funzioni pubbliche - delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Per analogia, la medesima forma di tutela è estesa anche ai consulenti e ai collaboratori dell’Ente. A seguito dell’approvazione della legge 179/2017, la stessa tutela è stata inoltre assicurata ai dipendenti delle imprese fornitrici di beni o servizi e di quelle che realizzano opere a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Da maggio 2024, in sostituzione del precedente applicativo (“Open Whistleblowing”), l’Amministrazione regionale ha introdotto il software open-source “GlobaLeaks” che, a partire dalla progettazione, implementa le migliori pratiche in materia di privacy e riservatezza, offrendo una procedura di segnalazione semplice e sicura a tutela dell’anonimato digitale. Tale decisione è stata assunta in analogia a quanto effettuato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC.

I dipendenti e i consulenti/collaboratori possono effettuare una segnalazione accedendo al sito istituzionale (sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”, pagina “Segnalazione illeciti”) e selezionando il pulsante “Nuova segnalazione”. Per le istruzioni di utilizzo dell’applicativo, si rinvia a quanto riportato nel Manuale Utente.

L’invio di una segnalazione dà avvio a un procedimento istruttorio curato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e gestito nel rispetto del predetto principio di riservatezza. La segnalazione è sottratta alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

Il segnalante è personalmente responsabile dei contenuti della segnalazione e, se essa riporta informazioni false o se è stata resa con dolo o colpa grave, ne risponde a titolo di calunnia o diffamazione ovvero, per lo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

 

 
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