Regione autonoma Valle d'Aosta - Regolamento

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Sommario:

Regolamento

 

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 29 – Art. 24, commi 6 e 6bis

CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DI TARIFFE SCONTATE SUL PREZZO DI VIAGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO UTILIZZATI DA STUDENTI VALDOSTANI PER RAGGIUNGERE LE SEDI DI STUDIO UBICATE FUORI DALLA VALLE D'AOSTA

 

  1. 1.      Benefici

Sono concesse agevolazioni tariffarie pari al 75% degli importi relativi alle corse semplici per viaggi effettuati con i mezzi pubblici al fine del raggiungimento delle sedi di studio ubicate fuori dalla Valle d'Aosta, in Italia o all'estero, e per il ritorno.

 

  1. 2.      Soggetti beneficiari

2.1 Beneficiano delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al punto 1 i soggetti residenti in Valle d'Aosta, in possesso del diploma di scuola media superiore, regolarmente iscritti a:

A. Corsi di tipo universitario

A.1    Corsi di laurea triennali

A.2    Corsi di laurea specialistica (biennali)

A.3    Corsi di laurea a ciclo unico (quinquennali o esennali)

A.4    Corsi di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508

A.5    Scuole superiori per mediatori linguistici

A.6    Corsi equivalenti a quelli evidenziati ai punti precedenti svolti presso università estere purché le stesse rilascino titoli di studio avente valore legale.

B. Corsi post-universitari istituiti da università o istituti di istruzione di grado post-universitario riconosciuti dal ministero competente

B.1    Corsi di perfezionamento

B.2    Corsi di specializzazione

B.3    Dottorati di ricerca

B.4    Master di 1° e di 2° livello

 

  1. 3.      Corse agevolate

 

3.1  I soggetti beneficiari di cui al punto 2 hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1, nei limiti di seguito riportati, intendendo come viaggio la corsa semplice:

A. Sedi di frequenza per studio poste a Torino, Milano, Annecy e Chambéry: 120 viaggi per anno solare o relative frazioni mensili utilizzando treno o autobus;

B.   Sedi di frequenza per studio poste in Italia che non distino più di 500 Km da Aosta, non rientranti tra quelle previste alla lettera A.: 120 viaggi per anno solare o relative frazioni mensili utilizzando treno o autobus;

C.   Sedi di frequenza per studio poste in Italia con distanza da Aosta di più di 500 Km o poste in territorio francese o svizzero: 36 viaggi per anno solare o relative frazioni mensili utilizzando treno, autobus e nave, senza limiti di spesa o 12 viaggi per anno solare o relative frazioni mensili utilizzando l'aereo solo nel caso in cui la sede disti più di 500 Km da Aosta e per un importo massimo ammissibile ad agevolazione per singolo viaggio pari a € 150,00;

D. Sedi di frequenza per studio poste in altri paesi europei ad esclusione di Francia e Svizzera: 12 viaggi per anno solare o relative frazioni mensili utilizzando treno, autobus, nave o aereo, quest'ultimo nel caso in cui la sede disti più di 500 Km da Aosta e per un importo massimo ammissibile ad agevolazione per singolo viaggio pari a € 250,00;

E.   Sedi di frequenza per studio poste in territorio extracontinentale: 4 viaggi per anno solare o relative frazioni semestrali (2 viaggi fino ai 6 mesi di durata, 4 viaggi dai 6 ai 12 mesi) utilizzando l'aereo per un importo massimo ammissibile ad agevolazione per singolo viaggio pari a € 1.000,00.

Nel caso in cui il periodo di assegnazione riguardi frazioni di mensilità viene comunque attribuita l'intera quota mensile.

 

  1. 4.      Modalità di erogazione

4.1 Per le varie tipologie dei corsi di studio, si prevede l'erogazione delle agevolazioni tariffarie secondo le seguenti modalità:

A. Corsi di tipo universitario

Si prevede l'aggiunta di un anno supplementare di agevolazione alla durata legale del corso di studi, con un quantitativo annuale di viaggi agevolati dimezzati rispetto ai quantitativi di cui al punto 3.

A.1    Corsi di laurea triennali: 3 anni +1 anno supplementare

A.2    Corsi di laurea specialistica: 2 anni +1 anno supplementare

A.3    Corsi di laurea a ciclo unico: 5/6 anni +1 anno supplementare

A.4    Corsi di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508: anni da 2 a 5 +1 anno supplementare

A.5    Scuole superiori per mediatori linguistici: anni da 2 a 5 +1 anno supplementare

A.6    Corsi equivalenti a quelli evidenziati ai punti precedenti svolti presso università estere: anni da 2 a 5 +1 anno supplementare.

Le quantificazioni temporali sopra richiamate sono da intendersi quale limite massimo di agevolazione usufruibile per ogni corso di studio, ottenibile annualmente mediante presentazione di regolare dichiarazione di cui al successivo punto 5, anche nel caso in cui tali dichiarazioni non vengano presentate con continuità, cioè siano prodotte anche in anni non consecutivi.

I soggetti in possesso di uno o più titoli di studio di cui all'elenco precedente non possono beneficiare delle agevolazioni di cui alle presenti modalità per il conseguimento dei titoli già in loro possesso, ad eccezione della combinazione A.1 (Laurea triennale) - A.2 (Laurea specialistica).

All'atto della dichiarazione di cui al successivo punto 5, i soggetti beneficiari di agevolazioni dovranno dichiarare una sola sede di frequenza per studio che sarà l'unica considerabile quale destinazione per l'effettuazione di un viaggio agevolato o contribuito (sono esclusi i viaggi verso le segreterie poste in sedi diverse da quelle di frequenza).

In caso di modifica della sede di frequenza in corso d'anno, lo studente dovrà preventivamente comunicare la nuova sede al fine di poter continuare ad usufruire delle agevolazioni previste, compilando una nuova dichiarazione di cui al successivo punto 5.2.

  1. Corsi di tipo post-universitario:

Si prevede la concessione delle agevolazioni per la sola durata legale del corso degli studi.

4.2 Le agevolazioni tariffarie verranno erogate sotto forma di rimborso spese, successivamente all'acquisto dei titoli di viaggio da parte degli studenti, oppure con il semplice pagamento del 25% del prezzo del biglietto, secondo le seguenti modalità:

A. Acquisto on-line, previo accreditamento nella sezione dedicata del sito internet regionale di titoli di viaggio, direttamente sui siti di riferimento per i viaggi ferroviari o su autobus abilitati, secondo i limiti di cui al punto 3 e le modalità operative di cui al punto 7;

B. Acquisto diretto presso le biglietterie o, tramite internet, di tutti i titoli di viaggio di corsa semplice o di A/R, anche su percorsi esteri, per viaggi ferroviari, su autobus o aerei, secondo i limiti di cui al punto 3. In tal caso i titoli di viaggio ferroviari dovranno essere resi nominativi da parte della struttura che eroga il titolo stesso.

4.3 Le agevolazioni tariffarie potranno altresì essere concesse mediante erogazione di biglietti rilasciati dalla competente struttura in materia di trasporti.

 

  1. 5.      Modalità di presentazione delle istanze

5.1 Prima istanza di accesso ai benefici di legge

Per accedere ai benefici di cui al punto 1, i soggetti di cui al punto 2, devono inoltrare on-line, tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, una prima istanza di accesso ai benefici di legge (Modulo A), stampare l'istanza inviata on-line e presentarla, sottoscritta in originale, alla competente struttura in materia di trasporti, con sede a Saint-Christophe.

Alla stessa occorre allegare:

-         n. 2 foto formato tessera;

-         n. 1 marca da bollo ai sensi delle leggi vigenti.

L'istanza può anche essere spedita per posta o presentata da altra persona, allegando copia di un documento di identità valido del dichiarante.

5.2 Dichiarazioni periodiche per l'ottenimento delle agevolazioni

Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento, gli studenti devono autocertificare la sede di frequenza, l'avvenuta iscrizione all'anno accademico in corso, l'anno di corso frequentato, l'eventuale situazione di “fuori corso” o di laureando e l'anno di prima immatricolazione. Devono quindi inoltrare on-line, tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, un apposito modulo (Modulo B), stampare la dichiarazione inviata on-line e presentarla, sottoscritta in originale, alla competente struttura in materia di trasporti, con sede a Saint-Christophe.

La dichiarazione può anche essere spedita per posta (in tal caso, per la data di inoltro, fa fede il timbro postale) o presentata da altra persona, allegando copia di un documento di identità valido del dichiarante.

La presentazione del modulo sopra descritto consente agli studenti di accedere, con procedura automatica, alle agevolazioni:

a)      per l'anno solare in corso al momento della sottoscrizione, qualora non beneficino già dell'agevolazione eventualmente concessa nell'anno precedente per lo stesso anno solare, sui viaggi effettuati esclusivamente in data successiva alla sottoscrizione stessa e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno;

b)      per l'anno solare successivo a quello della sottoscrizione, sui viaggi effettuati esclusivamente in tale anno solare.

Esclusivamente per gli studenti interessati, occorre inoltre allegare certificato dell'Università italiana attestante la partecipazione a periodi di studio, stage o tirocini, anche all'estero, promossi dalle università stesse, dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali, con precisa indicazione della relativa durata.

La suddetta dichiarazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno, in modo tale che sia consentito l'acquisto dei titoli di viaggio a partire dal 1° gennaio di ogni anno o che gli stessi titoli di viaggio possano essere oggetto di rimborso da parte della competente struttura in materia di trasporti secondo le modalità di cui al successivo punto 8.

5.3 I soggetti di cui al punto 2.1 lettera B devono autocertificare la sede di frequenza, l'iscrizione al corso e il periodo esatto di svolgimento dello stesso.  Devono quindi inoltrare on-line, tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, un apposito modulo (Modulo B), stampare il documento e presentarlo, sottoscritto in originale, alla competente struttura in materia di trasporti, con sede a Saint-Christophe.

La dichiarazione, sottoscritta in originale, può anche essere spedita per posta (in tal caso, per la data di inoltro, fa fede il timbro postale) o presentata da altra persona, allegando copia di un documento di identità valido del dichiarante.

Saranno concesse agevolazioni esclusivamente per i viaggi effettuati successivamente alla data di presentazione della dichiarazione.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione, l'ufficio preposto al ritiro della stessa, si riserva, in ogni caso, la facoltà di subordinare la concessione dei benefici alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al punto 2.

 

  1. 6.      Tessera di identità

All'atto della presentazione della prima istanza di accesso ai benefici di legge, allo studente viene rilasciata dalla competente struttura in materia di trasporti una tessera di identità personale. Al momento dell'utilizzo dei servizi pubblici di trasporto i cui titoli di viaggio sono stati acquistati secondo le modalità di cui ai punti 4.2.A e 4.3, l'utente deve avere con sé tale tessera da esibire al personale viaggiante sui mezzi.

 

  1. 7.      Modalità operative di acquisto on-line di cui al punto 4.2 lett. A

Le agevolazioni di cui al punto 4.2 lett. A avverranno nella misura del 75% dei titoli di viaggio acquistati, la cui partenza dovrà corrispondere ad un comune della Valle d'Aosta e la cui destinazione dovrà corrispondere alla sede di frequenza indicata nella dichiarazione di cui al punto 5 e viceversa, fatto salvo il caso in cui in caso di assenza di stazione ferroviaria o di autostazione, la destinazione dovrà corrispondere al comune più vicino in cui sia presente un terminal di treno o di autobus.

Per ottenere il rimborso dei titoli di viaggio gli studenti dovranno:

-          accedere alla sezione  Trasporti del sito regionale;

-          verificare la possibilità di acquistare on-line il viaggio desiderato;

-          scegliere il trasportatore attraverso il quale effettuare il viaggio e acquistare il medesimo con carta di credito direttamente sul sito di riferimento (l'indirizzamento è automatico);

-          stampare il “voucher” di viaggio da esibire all'atto dell'effettuazione del medesimo contestualmente alla tessera di identità di cui al precedente punto 6.

Il sistema provvederà in automatico all'accreditamento dell'agevolazione del 75% direttamente sul conto corrente indicato dall'utente nel modulo B oppure a consentire il ritiro dell'importo in contanti presso le Tesorerie abilitate.

In alternativa, il sistema può prevedere in automatico la semplice riscossione del 25% del prezzo del biglietto.

 

  1. 8.      Modalità di rimborso di cui al punto 4.2 lett. B

I rimborsi di cui al punto 4.2 lett. B avverranno nella misura del 75% dei titoli di viaggio utilizzati sulla direttrice che porta alla sede di frequenza e il ritorno. Più titoli con stessa data di utilizzo o indicanti due giorni consecutivi relativi al percorso di andata o di ritorno, andranno a determinare un unico viaggio; quelli indicanti date non consecutive andranno a determinare viaggi distinti.

Saranno rimborsati esclusivamente i biglietti relativi ai percorsi effettuati per il raggiungimento della sede di frequenza indicati al momento della dichiarazione di cui al punto 5 e per il relativo rientro alla propria residenza.

-          per i viaggi aerei in Italia il luogo di partenza dovrà corrispondere ad una località che non disti più di 250 km da Aosta, mentre la destinazione dovrà corrispondere ad un aeroporto che non disti più di 250 km dalla sede di frequenza;

-          per i viaggi aerei all'estero il luogo di partenza dovrà corrispondere ad una località che non disti più di 500 km da Aosta (anche non in Italia), mentre la destinazione dovrà corrispondere allo stato estero in cui si trova la sede di frequenza.

Saranno considerati rimborsabili anche gli eventuali titoli di viaggio utilizzati per gli spostamenti tra la sede di residenza e l'aeroporto di partenza nonché tra l'aeroporto di destinazione e la sede di frequenza e viceversa.

I rimborsi di cui al punto 4.2, lettera B, per i viaggi effettuati in treno o in aereo, saranno possibili esclusivamente per titoli di viaggio NOMINATIVI; i titoli di viaggio relativi all'utilizzo di autobus potranno essere rimborsati anche se non nominativi.

Per ottenere il rimborso dei titoli di viaggio gli studenti dovranno obbligatoriamente inoltrare on-line, tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, un apposito modulo (Modulo C) stampare il documento e presentarlo, sottoscritto in originale, allegando i titoli di viaggio in originale, alla competente struttura in materia di trasporti, con sede a Saint-Christophe.

Il tutto può anche essere spedito per posta (in tal caso, per la data di inoltro, fa fede il timbro postale) o presentato da altra persona, allegando copia di un documento di identità valido del dichiarante.

Le scadenze entro le quali potranno essere presentate le richieste di rimborso sono le seguenti:

-           biglietti relativi al 1° quadrimestre di ogni anno, dal 1° al31 maggio del medesimo anno;

-           biglietti relativi al 2° quadrimestre, dal 1° al 30 settembre del medesimo anno;

-                     biglietti relativi al 3° quadrimestre, dal 1° al31 gennaio dell'anno successivo.

Si precisa che alle diverse scadenze potranno anche essere presentati i biglietti di viaggio riferiti a più quadrimestri per un massimo di tre quadrimestri consecutivi.

 

9. Modalità operative con titoli di viaggio cartacei di cui al punto 4.3

9.1 Gli studenti, muniti di valido documento di identità, possono ritirare presso la competente struttura in materia di trasporti, successivamente al momento della consegna della dichiarazione di cui al punto 5, biglietti ferroviari utilizzabili solo sulle tratte per Torino e per Milano che permettono di salire direttamente sui treni, previa la sola convalida prima della partenza. Al momento del ritiro dei biglietti ferroviari, lo studente deve versare alla competente struttura in materia di trasporti il 25% del costo di ogni biglietto ritirato.

I biglietti acquistati e non utilizzati dovranno essere restituiti, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, alla competente struttura in materia di trasporti, con conseguente rimborso della relativa somma corrisposta al momento dell'acquisto.

9.2  I titoli di viaggio cartacei sono personali e non cedibili ad alcuno; in caso di cessione ed uso non corretto degli stessi, il Servizio trasporti provvederà ad applicare le sanzioni previste al successivo punto 10.

 

10. Sanzioni

Ai sensi dell'art. 32, comma 3 (Vigilanza e controllo) della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 e successive modificazioni, saranno effettuati opportuni controlli sul corretto utilizzo dei titoli di viaggio agevolati.

In caso di riscontro di utilizzo improprio di tali titoli da parte dei beneficiari delle agevolazioni, sarà disposta la sospensione delle agevolazioni stesse per un periodo pari ad un anno solare a decorrere dalla data di accertamento dell'infrazione con conseguente ritiro provvisorio della tessera di identità di cui al punto 6.

Successivamente, in caso di recidività di comportamenti non corretti, sarà disposto il ritiro definitivo della tessera e l'impossibilità di accedere ad ulteriori agevolazioni tariffarie.

 

11. Disposizioni finali

In caso di smarrimento o di furto della tessera di identità di cui al punto 6, il titolare deve presentare alla competente struttura in materia di trasporti copia della denuncia di smarrimento o di furto inoltrata alle autorità competenti; in luogo di tale denuncia può essere resa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 19/2007.

Saranno effettuati i controlli, previsti dalla normativa vigente, sulle autocertificazioni rese. In caso di dichiarazioni mendaci, gli studenti saranno tenuti alla restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente con la conseguente impossibilità di accedere a nuove agevolazioni. Di tali infrazioni sarà informata l'Autorità giudiziaria.