Regione autonoma Valle d'Aosta - Quote iscrizione albo autotrasportatori 2010

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Sommario:

Quote iscrizione albo autotrasportatori 2010

Il Comitato centrale ha fissato le quote di iscrizione dovute dagli autotrasportatori per l'anno 2010. Dette quote sono rimaste inalterate, come importo e caratteristiche, rispetto a quelle dell'anno scorso. Si rammenta che il pagamento può essere effettuato alternativamente:

  • tramite conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale dell'albo nazionale autotrasportatori cose conto terzi - via Caraci n.36 - 00157 Roma, entro il 31 dicembre 2010;
  • tramite pagamento telematico attraverso il sito istituzionale del Comitato Centrale www.alboautotrasporto.it

La prova dell'avvenuto pagamento (attestazione di versamento postale) va fornita al Servizio mobilità e sicurezza stradale -  ufficio albo autotrasportatori di cose per conto di terzi - Località Grand Chemin, 34 - 11020 Saint Christophe, in orario 9-14 dal lunedì al venerdì, entro il 31 gennaio 2011.

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE n. 17/2010 del 19 ottobre 2010

Quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2010, debbono corrispondere per l'anno 2011 al Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, riunitosi nella seduta del 19 ottobre 2010;

VISTA la legge 6 giugno 1974, n° 298;

VISTA la legge 27 maggio 1993, n° 162;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n° 134, recante il  Regolamento  contabile  del  Comitato  centrale  per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

CONSIDERATO che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2011 per il funzionamento del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

CONSIDERATE le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento della struttura del Comitato Centrale, nonché per l'integrale adempimento da parte di questo organismo di tutte le competenze e funzioni attribuite dalla legge 298/1974, dalla legge 454/1997, dal decreto legislativo 284/2005, dal decreto del Presidente della Repubblica n° 123/2009 e dal decreto del Presidente della Repubblica n° 134/2010;

RITENUTO  opportuno  consentire  alle  imprese  iscritte  di  poter adempiere al versamento della  quota  relativa  all'anno  2011  anche attraverso un sistema di pagamento telematico;

TENUTO conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato Centrale del 19 ottobre 2010 e riportate nel relativo verbale;

RILEVATO che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 599.918;

DELIBERA
Articolo 1

 

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2010, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n° 34171009, intestato al Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2011 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della  quota  e'  in  vigore  un sistema di pagamento telematico che, attraverso il sito istituzionale del  Comitato  centrale   (www.alboautotrasporto.it),   consente   la visualizzazione dell'importo dovuto ed il suo pagamento on  line  sul c/c postale  intestato  al  Comitato  centrale,  come  da  istruzioni reperibili sul predetto sito.   In alternativa, l'impresa puo' provvedere al versamento della quota entro la predetta data del 31 dicembre 2010,  attraverso  un  normale bollettino di versamento che  dovra'  essere  compilato  con  i  dati relativi alla propria posizione, reperibili sul sopra  indicato  sito web del Comitato centrale.   Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di  cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa con la  procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298. 

Articolo 2

La quota da versare per l'anno 2011 è stabilita nelle seguenti misure:


1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo   € 20,66
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:
a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5   € 5,16
b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10   € 10,33
c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50   € 25,82
d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100   € 103,29
e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200   € 258,23
f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200   € 516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi   € 5,16
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi   € 7,75
c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi   € 10,33

Articolo 3

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2011 deve essere  conservata,  dalle  imprese,  ai  fini  degli  eventuali controlli,   esperibili   da   parte   delle   competenti   strutture provinciali.   Il Comitato centrale provvede a fornire le necessarie informazioni, relative all'avvenuto versamento della quota da parte delle  imprese, alle predette strutture provinciali. 

Roma, 19 ottobre 2010

Il Presidente: DE LIPSIS