Trasporti: LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 27-05-1994


LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 27-05-1994 art 6
REGIONE VALLE D'AOSTA
Trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della
sicurezza e dell' ambiente.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE VALLE D'AOSTA N. 25 del 7 giugno 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
INDICE OMESSO

ARTICOLO 6

(Provvedimenti di emergenza)
1. Nei casi in cui il transito attraverso la Valle d' Aosta dei veicoli che trasportano merci raggiunga soglie di frequenza e intensità tali da essere incompatibili con le condizioni di sicurezza della circolazione e della mobilità , di tutela dell' ambiente, di difesa della salute pubblica, di protezione dell' ordine pubblico, il Presidente della Giunta regionale, sentito ove ritenuto opportuno, il Comitato regionale per l' ordine e la sicurezza pubblica può assumere, con proprio decreto, provvedimenti di restrizione temporanea del traffico di veicoli trasportanti merci ad integrazione delle limitazioni già definite dal calendario annuale dei divieti approvato all' inizio di ogni anno in conformità alle direttive del Ministro dei lavori pubblici.

 



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