Trasporti: Decreto ministeriale 18 luglio 1997


 Decreto ministeriale 18 luglio 1997



Il Ministro dei lavori pubblici
di concerto con
il Ministro dell’interno

 

Prot. n.3176
Visto l’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità può essere imposto un servizio di scorta della polizia stradale o di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento.
Atteso che nello stesso articolo 10, al comma 9, è data facoltà alla polizia stradale, nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione sia prescritta la scorta da parte della stessa, di autorizzare l’impresa ad avvalersi della scorta tecnica.
Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, che stabilisce i casi in cui l’ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di polizia o la scorta tecnica.
Considerato che ai sensi dello stesso art. 16, comma 6 , i requisiti e le modalità concernenti sia l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, sia l’abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta, e sia infine le modalità di effettuazione della stessa e l'equipaggiamento degli autoveicoli adibiti al servizio devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;

DECRETA

1. E’ approvato l’allegato disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 18 luglio 1997

IL MINISTRO DELL’INTERNO IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
NAPOLITANO COSTA

DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE AI VEICOLI
ECCEZIONALI ED AI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
ECCEZIONALITA’

 

TITOLO I
AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE, ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI
CAPO I
AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Articolo 1
Autorizzazione delle imprese

 

1. Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, previsto dall’art. 10, comma 9, del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dal prefetto della provincia ove hanno sede.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a nome dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.
3. L'autorizzazione può essere altresì rilasciata a nome di imprenditori o degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità.
4. L'autorizzazione ha una validità di tre anni e può essere rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio.

Articolo 2
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'’autorizzazione è rilasciata ad uno dei soggetti indicati all'articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano, di Stato membro dell’Unione europea, oppure di altro
Stato estero con residenza in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA, oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
d) non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero, se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza;
e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un
anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
f) non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni; g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di capacità finanziaria e idoneità professionale: g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero società finanziarie il cui capitale sociale non sia inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a centocinquanta milioni, aumento di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta.
g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a cinque miliardi;
g3) possesso di almeno cinque autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'articolo 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria;
g4) disponibilità di almeno cinque dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno, abilitati all’effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 3
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto

1. Possono essere altresì autorizzate le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all’Albo degli Autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
2. Le imprese di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti indicati dall'articolo 2, devono dimostrare di possedere almeno tre autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all'articolo 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta tecnica, della prestazione lavorativa di almeno due dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'articolo 5.
3. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro disponibilità.

Articolo 4
Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato (A) al presente disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della targa dei veicoli nonchè le generalità del personale abilitato ai servizi di scorta tecnica.
2. Una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati in servizi di scorta tecnica.
3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate alla prefettura competente per il suo aggiornamento.
4. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando vengono meno i requisiti dell’art. 2 lettera g).
5. L'autorizzazione è altresì sospesa per un periodo da uno a sei mesi quando, nell’esercizio del servizio di scorta, sia impiegato personale non abilitato ovvero quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo ovvero quando il personale abilitato impiegato non abbia rispettato le modalità di svolgimento del servizio indicate nel titolo secondo.
6. L’organo o l’ufficio che ha proceduto all’accertamento di alcune delle violazioni indicate nel comma 5, presenta rapporto al prefetto che ha rilasciato l’autorizzazione, il quale, effettuata la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte presentate dall’interessato, ove non disponga l’archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione dell’autorizzazione in relazione alla gravità delle violazioni commesse.
7. Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle formalità indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca dell’autorizzazione. In tal caso non può essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni dall’adozione del provvedimento di revoca.
8. Salvo quanto previsto dal comma 4, l’autorizzazione è altresì revocata quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.


CAPO II
ABILITAZIONE DEL PERSONALE CHE EFFETTUA LE SCORTE

Articolo 5
Rilascio dell'attestato di abilitazione


1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica è rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia Stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun compartimento di Polizia Stradale.
2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da altri due membri appartenenti alla Polizia Stradale con qualifica direttiva e da un funzionario con qualifica direttiva della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura del luogo in cui viene svolto l'esame.
3. L’attestato di abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovato.


Articolo 6
Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato


1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 5 per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni d'esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile.
2. L’esame consiste in una prova scritta mediante quiz e in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell’allegato (B). Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta.
3. Le prove d'esame sono pubbliche.
4. I candidati che non abbiano superato l’esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di tre mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell’ultimo esame non superato.
5. Al termine di ogni sessione d’esame, il dirigente del compartimento di Polizia Stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all’allegato (C).
6. Il rinnovo dell'abilitazione è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di un colloquio orale, davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo 5, sulle materie riportate nell’allegato (B) con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta.
Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3, 4.
Al termine di ogni sessione d’esame, il dirigente del compartimento di Polizia Stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.
7. Presso ciascun compartimento di Polizia Stradale è istituito uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
8. Con provvedimento del Ministero dell'Interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami nonchè quelle relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.


CAPO III
ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DEGLI AUTOVEICOLI UTILIZZATI PER LE SCORTE

Articolo 7
Autoveicoli utilizzabili per le scorte tecniche


1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati ai sensi dell'articolo 54 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni come autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo ovvero autocarri.
2. Gli autoveicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicati negli articoli 8 e 9.

Articolo 8
Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. Gli autoveicoli di cui all’articolo 7 devono essere dotati delle seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a Regolamenti ECE - ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da apporre sul tetto dell’autoveicolo ad un’altezza minima di m 2,00, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'articolo 266 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati ( fig. 1 dell’ allegato D ) recante su ciascuna faccia la scritta “trasporto eccezionale” di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20 x 0,25, da apporre sul tetto ad un’altezza minima di m 2,00, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida.
c) una bandierina di colore rosso da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo;
d) un'apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente del veicolo che effettua il trasporto eccezionale;
2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, può essere installato nella parte posteriore dell’autoveicolo un cartello composito ( fig. 2 dell’allegato D ) costituito da un pannello con la scritta “ trasporto eccezionale “, di colore nero su fondo giallo, e dal segnale “ passaggio obbligatorio per veicoli operativi “ , realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90 x 1,30 , corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.
3. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.
4. Negli autoveicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui al comma 1 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.

Articolo 9
Attrezzature ed equipaggiamenti degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. La scorta tecnica, durante l’effettuazione del servizio, deve essere altresì equipaggiata con le seguenti attrezzature:
a) un telefono radiomobile per chiamate d'emergenza;
b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:
b1) un segnale “ALTRI PERICOLI” di cui alla fig. II 35 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b “INCIDENTE”
b2) due segnali “DIREZIONE OBBLIGATORIA” o “PASSAGGIO OBBLIGATORIO”, di cui all’art. 122 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;
b3) due “BARRIERE NORMALI” di cui alla fig. II 392 del citato regolamento con il bordo superiore ad un’ altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;
b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;
b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all’articolo 42, comma 2, lett. B) del citato regolamento;
b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui all’art. 42, comma 2, lett. B) del citato regolamento;
b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza cm 50 come da fig. II 396 del citato regolamento;
b8) giubbetti o corpetti per il personale in servizio di scorta, per renderlo visibile a distanza specie in condizioni di scarsa visibilità, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995;
b9) un dispositivo per la misura dell'altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo eccezionale, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

TITOLO II
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA

Capo I
Tipi di scorte tecniche

Articolo 10
Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta

1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia Stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da due autoveicoli aventi le caratteristiche e le dotazioni indicate dagli articoli precedenti.
2. Su ciascun autoveicolo di scorta deve trovarsi, oltre al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell'articolo 5. Tuttavia, sul veicolo di scorta collocato a protezione posteriore del convoglio eccezionale può prendere posto il solo conducente purchè sia abilitato ai sensi dell'articolo 5.

Capo II
Svolgimento dei servizi di scorta
Articolo 11
Posizione dei veicoli di scorta

1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l’individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonchè l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.
2. In relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi:
a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80.
b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate il primo veicolo di scorta seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150.

Articolo 12
Utilizzo dei dispositivi luminosi

1. Durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi dell'articolo 152 del D.
Leg.vo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni.
2. Durante il servizio, dovranno essere inoltre tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all’ articolo 8.

Capo III
OBBLIGHI DELLA SCORTA

Articolo 13
Il capo-scorta

1. Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la responsabilità del capo-scorta indicato dall’impresa autorizzata ad effettuare l'attività di scorta.
2. Il capo-scorta deve avere con sè copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica nonchè un documento della stessa impresa dal quale risulti la sua nomina a capo-scorta per il servizio in atto.
3. Il capo-scorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono avere con sè l'attestato di abilitazione di cui al precedente articolo 6.

Articolo 14
Obblighi del capo-scorta

1. Il capo-scorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione del convoglio eccezionale.
2. Il capo-scorta non inizierà il servizio di scorta se non dopo aver verificato che:
a) le dotazioni e gli equipaggiamenti degli autoveicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti;
b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano corrispondenti a quelle autorizzate;
c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti, i pneumatici abbiano battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli ed i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati correttamente;
d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate;
e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente;
f) il veicolo sia in regola con la prescritta revisione periodica.
3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità ricoverato nel più vicino posto idoneo per la sosta.

Articolo 15
Responsabilità del capo-scorta

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, il capo-scorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica .

Articolo 16
Modalità di svolgimento della scorta tecnica

1. Qualora, a causa dall’ingombro o dalla limitata velocità del veicolo scortato si verifichi un incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.
2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantirne un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell’allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta.
Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche ed ambientali di visibilità.
3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m. 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.

ALLEGATO “A”

PREFETTURA DI________
- Visto l'articolo 10 del D. Leg. vo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dal D.
Leg.vo 10 settembre 1993, n 360;
- Visto l'articolo 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, che consente ad imprese autorizzate l'effettuazione di servizi di scorta tecnica a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità;
- Visto il disciplinare tecnico approvato con D.M. .......... a cui l'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, demanda il compito di dettare i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese di cui sopra;
- Vista l'istanza della persona sottoindicata;
- Acquisita la prescritta documentazione e verificata l'esistenza dei requisiti personali e finanziari del titolare;
- Valutata la disponibilità degli autoveicoli di scorta e del personale abilitato in numero sufficiente allo svolgimento dell'attività di scorta:

AUTORIZZA


il sig.................................................. nato a ....................................................
residente in.........................................titolare (1) dell'impresa ......................................
con sede in .............................. in via.......................................... ad effettuare in modo continuativo attività di scorta a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità.
La presente autorizzazione, che........(2) consente di effettuare scorte a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità appartenenti ad altre imprese o a privati, è valida fino al ..................., può essere rinnovata; può essere sospesa o revocata in ogni momento quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 del disciplinare tecnico.
La scorta può essere effettuata con i seguenti veicoli intestati a nome del titolare ovvero dell'impresa di cui è_________(1) ovvero che sono presi da questi in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria:
1 ___________(3) targa____________________;
2 ____________ targa____________________;
3 ____________ targa____________________;
4 ____________ targa____________________;
5 ____________ targa____________________;
6 ____________ targa____________________;
7 ___________ targa____________________;
8 ___________ targa____________________;
9 ___________ targa____________________;
10 ____________ targa____________________;
11 ____________ targa____________________;
12 ____________ targa____________________;
13 ____________ targa____________________;
Per lo svolgimento dei servizi di scorta il titolare potrà avvalersi dei seguenti dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'articolo 5 del disciplinare tecnico.
1 ____________ nato a _________________ il _______________
abilitazione n. ____________ rilasciata da_______________;
2 ____________ nato a _________________ il _______________
abilitazione n. ____________ rilasciata da_______________;
3 ____________ nato a _________________ il _______________
abilitazione n. ____________ rilasciata da_______________;
4 ____________ nato a _________________ il _______________
abilitazione n. ____________ rilasciata da_______________;
5 ____________ nato a _________________ il _______________
abilitazione n. ____________ rilasciata da_______________;
6 ____________ nato a _________________ il _______________
abilitazione n. ____________ rilasciata da_______________.

IL PREFETTO
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(1) Indicare la qualifica del titolare: imprenditore nel caso di impresa individuale, soci amministratori delle società in nome collettivo, accomandatari delle società in accomandita semplice o amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi. Se trattasi di impresa di autotrasporto indicare titolare di licenza per conto proprio ovvero iscritto all'albo degli autotrasportatori con posizione n.....
(2) Indicare espressamente se NON vale per attività di scorta nei confronti di veicoli non appartenenti all'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare Tecnico.
(3) Indicare tipo e marca dell'autoveicolo.


ALLEGATO “B”


a. Nozioni generali sul Nuovo Codice della Strada.
b. Definizioni stradali e di traffico.
c. Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade .
d. Autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità- Prescrizioni - Criteri per l’imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni.
e. Sagoma e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di cose sui veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose.
f. Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.
g. Circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
h. Limiti di velocità e distanze di sicurezza.
i. Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.
j. Servizi di Polizia Stradale ed espletamento degli stessi.
k. Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.
l. Responsabilità civile verso terzi.
m. Impiego degli apparati radio per i collegamenti.

ALLEGATO “C”


INTESTAZIONE DELL’UFFICIO
Si attesta che, in data odierna, il Sig.__________________________________ nato a ____________________________________ il______________________ dopo aver superato la prova d’esame predisposta da questo Ufficio, ha ottenuto l’abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica di cui all’art. 16 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992. Tale abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovata.
La presente attestazione viene rilasciata all’interessato in originale.
Data - Timbro della Repubblica -

Firma
Il Dirigente del Compartimento
di Polizia Stradale

 



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