Trasporti: Decreto legislativo 30/04/1992 N. 285


 

Decreto legislativo 30/04/1992 N. 285
Nuovo codice della strada.

Articolo 6: Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 254.030 (Euro 131,20) a lire 1. 016.140 (Euro 524,79). Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 635.090 (Euro 328,00) a lire 2.540.350 (Euro 1311,98). In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (2)

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 38.100 (Euro 19.68) a lire 152.420 (Euro 78.72). (2)

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 (Euro 65.60) a lire508.070 (Euro 262.40).
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 60.600 (Euro 31.30) a lire 242.400 (Euro 125.19); qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. (2)

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi. (1) (3)

-----

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 10.10.1993, n. 360.

(2) Le sanzioni amministrative citate nel presente comma sono così aumentate in virtù del D:M. 29.12.2000 (G.U. 30.12.2000, n. 303).Si riporta di seguito la tabella contenente i precedenti incrementi delle sanzioni:

Codice originario 1° gennaio 1983

Data D.M.

4 gennaio 1995

20 dicembre 1996

22 dicembre 1998

29 dicembre 2000

Reg. (CE) n. 2866/98

Incremento e data di applicazione

8%

10 gennaio 1995

17,5%

1° gennaio 1997

21,2%

1° gennaio 1999

26%

1° gennaio 2001

Euro (E)

1° gennaio 2001

30.000

32.000

35.250

36.360

38.100

19,68

50.000

54.000

58.750

60.600

63.510

32,80

60.000

 

70.500

72.720

76.210

39,36

100.000

108.000

117.500

121.200

127.020

65,60

120.000

128.000

141.000

145.440

152.420

78,72

150.000

 

176.250

181.800

190.530

98,40

200.000

216.000

235.000

242.400

254.030

131,20

240.000

   

290.880

304.840

157,44

300.000

 

352.500

363.600

381.050

196,80

400.000

432.000

470.000

484.800

508.070

262,40

500.000

540.000

587.500

606.000

635.090

328,00

800.000

864.000

940.000

969.600

1.016.140

524,79

1.000.000

1.080.000

1.175.000

1.212.000

1.270.180

655,99

2.000.000

2.160.000

2.350.000

2.424.000

2.540.350

1.311,98

4.000.000

4.120.000

4.700.000

4.848.000

5.080.700

2.623,96


Sono escluse dall intervento di adeguamento sopraindicato le nuove sanzioni introdotte dal D.lgs. n. 507/1999 (depenalizzazione di alcuni reati stradali) nonché quelle introdotte dall art. 28, legge n. 472/1999 (modifiche all art. 10 del C.D.S.).

Sono altresì escluse dall intervento di adeguamento le sanzioni previste dall art. 17 della legge n. 449/1997 (modifiche all art. 94 del C.D.S.).

Infine, nei seguenti articoli del C.D.S. le sanzioni pecuniarie non sono state oggetto di adeguamento:

- art. 10, commi 18, 19 e 25 ter, nonché tutte le norme che a questi fanno riferimento (ad es. art. 62, comma 7, per effetto delle disposizioni del comma 2, art. 28, legge n. 472/1999);

- art. 74, comma 6; - art. 94, commi 3 e 4; - art. 97, comma 9; - art. 100, comma 12 e le norme che ad esso fanno riferimento (ad es. art. 113, comma 5 e art. 114, comma 7); - art. 116, comma 13, nonché tutte le norme che ad esso fanno riferimento (ad es. art. 136, comma 6);

- art. 124, comma 4; - art. 168, comma 8;

- art. 213, comma 4; - art. 216, comma 6; - art. 217, comma 6; - art. 218, comma 6.

(3) Le denominazioni dei Ministri, dei Ministeri o di altri uffici, contenute nel presente documento, sono state così sostituite in virtù dell'art. 17, D.Lgs. 15.01.2002, n. 9.

 



Torna su