Decreto 30 dicembre 2004 n. 314




DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n.314
Proroga di termini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalita' degli enti locali e della Croce Rossa, per garantire l'azione di contrasto alla criminalita' da parte dell'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, per differire l'entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci, per garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuita' all'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Bilanci di previsione degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 2005.

Art. 2.

Procuratore nazionale antimafia

1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di eta'.

Art. 3.

Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

omissis

 



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