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- D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 Art 17
Trasporti: Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 art.17
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Titolo 1 - Disposizioni generali Paragrafo 3 - Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali (Art. 10 Codice della Strada)
Articolo 17 - (Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni.
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1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed a mesi tre.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei. Per le categorie individuate all'articolo 13, comma 2, punto B), l'autorizzazione ha validità annuale.
3. Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno, di norma, validità di un anno e, comunque, non superiore ad un anno.
4. E' facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento; quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione. (1)
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(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 15, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).