Trasporti: Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 art.7


Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.


Titolo 1 - Disposizioni generali Paragrafo 2 - Disposizioni generali sulla circolazione (Artt. 5-6 Codice della Strada)


Articolo 7 - (Art. 6 Cod. Str.) Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe



1.Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad
un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dall'emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente regolamento.

2.Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:
a) i giorni festivi;
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;
c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b).

3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonchè dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice;
b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purchè muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio.

4.Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina la facoltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

5.Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività, ivi comprese quelle legate alle attività agricole da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì esclusi dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio. (1)


-----

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).

 



Torna su