Dec. del P. d. R. 11 luglio 1980, n753
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 314, del 15 novembre).
-- Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
Nel presente decreto con il termine <> si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione <> sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.
Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.
Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.
Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla <> è indicata la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla <> la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 2.
In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti.
In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente competa il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 3.
L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo
le rispettive attribuzioni.
Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.
Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.
Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma.
Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.
Art. 4.
Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonchè dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficiodella M.C.T.C.
Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.
Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne varii il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000, salvo i casi di forza maggiore.
Art. 5.
L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perchè il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.
All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.
Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 gennaio 1971, n. 1086, nonchè, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capo commessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.
Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonchè la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonchè i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.
Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonchè del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.
Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltrechè in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonchè dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.
Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.
Art. 6.
Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.
Art. 7.
Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.
Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.
Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30, interessanti la sicurezza dell'esercizio.
Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della
M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario.
Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.
Art. 8.
Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.
Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.
Art. 9.
Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.
Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.
Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.
Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni.
Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.
Art. 10.
Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti o delle istruzioni in vigore.
Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.
Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.
Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada.
Art. 11.
Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo.
Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie dello Stato, dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.
Art. 12.
L'orario e la composizione dei treni nonchè l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico, in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.
Inoltre, le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure per fronteggiare le maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.
Art. 13.
In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto l'orario di partenza delle corse per il servizio viaggiatori o comunque l'orario di effettuazione del servizio.
Nelle stazioni devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico le condizioni e le tariffe relative ai servizi cui esse sono abilitate e tenuto in evidenza un registro per i reclami.
Art. 14.
La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico.
Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie deterioramenti o perdite.
Il carico e lo scarico delle merci e la loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza dell'esercizio.
Art. 15.
Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle particolari disposizioni e cautele per esse previste.
Art. 16.
Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, è regolato da apposite disposizioni emanare dall'azienda esercente.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 17.
Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità
amministrativa e funzionale, nonchè l'ordine e la sicurezza
dell'esercizio.
Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000. Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la
loro custodia, nonchè sulla sicurezza delle proprie cose.
Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti alla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 18.
Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni.
Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle F.S., per i servizi da queste istituiti, e dalle altre aziende esercenti previa approvazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.
I trasgressori agli obblighi e divieti di cui al primo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 19.
Alle persone estranee al servizio è proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonchè nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente per territorio.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivo art. 71.
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 20.
Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonchè la circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende.
Per le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.
I trasgressori alle disposizioni di cui al primo comma incorrono nella sanzione ammi-nistrativa da L. 7.000 a L. 21.000.
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 21.
Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.
Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è am-messo solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.
E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungen-do un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.
E' vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.
Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.
I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L 10.000 a L. 30.000.
Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si
applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonchè alle ferrovie e tramvie in sede promiscua.
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 22.
E' vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio.
é altresì vietato, senza averne titolo, occupare i posti prenotati, oppure distaccare o alte-rare i contrassegni delle prenotazioni e delle riservazioni.
I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni contrassegno manomesso e per ogni posto indebitamente occupato.
Art. 23.
I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende Esercenti per determinati casi ed impianti.
Tuttavia può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio
secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle
condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette
ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate
dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli
organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le
rispettive attribuzioni.
I viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la
loro posizione vengono fatti scendere dai treni o dai veicoli nella
prima fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopratasse
stabilite, mediante formale invito di pagamento. Detto invito fissa
il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento,
termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data
dell'invito stesso.
In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata
regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il
trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a
L. 45.000, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute.
Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far
proseguire il viaggio; anche in tal caso deve essere provveduto al
versamento delle somme dovute per tasse e sopratasse nel termine di
cui al terzo comma e, in difetto, diviene altresì applicabile la
sanzione amministrativa di cui al comma precedente.
Quando non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma,
i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di
regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per
l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a lire 21.000.
In tutti i casi il pagamento in misura ridotta con effetto
liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato
al pagamento delle somme dovute per tasse e sopratasse e per il
prezzo del biglietto.
Le tasse e sopratasse stabilite dalle tariffe sono sempre dovute
nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazioni
di biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri, puniti dalle
leggi penali, nonchè nei casi di infrazioni ai regolamenti in vigore.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 24. I biglietti o altri recapiti di viaggio non possono essere
usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di
utilizzazione.
é vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di
trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del
viaggio, nonchè della parte del biglietto di andata e ritorno
relativa al viaggio di ritorno.
é vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al
precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto
indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.
é altresì vietata la vendita di biglietti, quando non sia
autorizzata dall'azienda esercente.
I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.
I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella
sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto
avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa
da L. 30.000 a L. 90.000.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 25. Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei
carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al
servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende
esercenti. é ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri
veicoli di servizio provvisti di passaggio, durante la corsa del
treno, se necessario per il servizio viaggiatori.
é fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire
o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo
divieto non si applica quando il servizio di trasporto è
caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme
particolari.
é inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella
stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle
all'uopo destinate.
I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla
sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
é vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i
viaggiatori interessati.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 26. Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto
divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di
emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di
emergenza delle porte nonchè qualsiasi altro dispositivo di emergenza
installato nei veicoli e come tale evidenziato.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a L.
500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 27. é vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L.
10.000 a L. 30.000.
Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori
sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto
fino a due mesi.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 28. é vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli
ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture
autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle
metropolitane, nonchè nelle sale di attesa delle stazioni e delle
fermate.
é inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei
compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da
più di una persona.
Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in
posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare.
I trasgressori alle disposizioni del primo e del secondo comma sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.
Il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari
per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere
occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 29. L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i
locali, gli ambienti delle ferrovie nonchè i loro arredi ed
accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L.
45.000.
La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono
compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando
l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto
liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato
al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale
danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso
specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della
contestazione dell'infrazione.
Le aziende esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare
preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari
casi a titolo di risarcimento del danno.
Per le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere
approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle
regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive
attribuzioni.
Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili
le tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, semprechè le
stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio
in base agli accordi fra le aziende interessate.
Negli altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della
sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo
dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo
accertamento e notifica.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 30. é fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate
dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonchè nelle
stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi.
é fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore
e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.
I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti,
previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso
per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella
sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più
persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L.
500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono
rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 31. Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e
allontanate dalle stazioni e dalle fermate le persone che si trovino
in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o
disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle
prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio.
Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma
precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora
da effettuare.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 32. Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonchè dai
locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che
possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.
Il trasporto di queste persone potrà avere luogo, occorrendo sotto
custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e
tariffe stabilite.
La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di
cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi per cause di
guerra, di lavoro e di servizio, nonchè ai ciechi e sordomuti.
Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18
possono essere escluse in relazione alle peculiarità del sistema, le
persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta
incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano
arrecare danno a sè o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 33. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in
materia di detenzione di armi nonchè di tutela dell'ordine
democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sè sui
treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le
munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi
contenitori e accuratamente custodite.
Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti
della forza pubblica nonchè agli addetti alla sorveglianza in ambito
ferroviario.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L.
450.000.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 34. La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono
essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle
aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per
determinate merci.
L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti
dalla mancata inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui
al comma precedente.
Titolo II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE
NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
Art. 35. Le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in
vigore devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i
limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole
merci.
L'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci di
cui al comma precedente, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto
o deposito, è punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con
l'arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e
sopratasse stabilite, e semprechè il fatto non costituisca reato più
grave.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 36. Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprietà
laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione
stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto
necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio.
Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C.
possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la
recinzione di tratti di linea.
Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che
circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di
cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono
essere realizzate quando i franchi minimi laterali od inferiori
rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.
Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie
e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o
pretesa potrà essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in
opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti.
Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui
all'art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto
laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed aree
pubbliche.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 37. é proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche
temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa
autorizzazione delle aziende esercenti.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a L
300.000.
Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere,
dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei
trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata
con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute
nel codice di procedura civile.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 38. Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi
di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza
dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a
L. 60.000.
Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la
sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie,
piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano
lasciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si
applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000
o l'arresto fino a due mesi.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 39. é vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade
e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti,
visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici
delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su
segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione,
possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la
esatta valutazione.
Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici
dichiarino, in qualunque momento, la necessità di rimozione, devono
essere eliminate entro sessanta giorni dalla notifica della
comunicazione, salvo i termini più brevi che potranno di volta in
volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.
Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli
utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono
state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a
provvedere alla rimozione.
I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini
stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con
ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute
per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed
eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione
forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva
contenute nel codice di procedura civile.
Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade
pubbliche perchè predisposte per la pubblica illuminazione o quali
segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide,
devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la
strada appartiene.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 40. Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali
adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere,
ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla
preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della
sede ferroviaria.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L.
900.000.
Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancanza osservanza
della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti
potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute
saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate
mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di
riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 41. In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare
bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella
sede ferroviaria.
I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo art.
42, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L.
60.000.
Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede
ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a
L. 450.000.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di
pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 42. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle
ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di
bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa
taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta
destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni
stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca
nella sede stessa.
Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di
caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa
taglia, poste in vicinanze di ferrovie.
L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le
attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente
confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta
motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale
delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio
della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il
termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione
della richiesta.
Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza
ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla
specie di bestiame.
Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle
disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve
cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal
presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L.
300.000 a L. 900.000.
Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in
vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività
senza avere provveduto alle idonee recinzioni.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di
pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 43. Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente
art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite
con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i
lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede
ferroviaria.
Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed
eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza
delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle
norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di
procedura civile.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 44. é vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque
nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato
impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee
stesse sui terreni circostanti.
é vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di
qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L.
30.000 a L. 90.000.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 45. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti
lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si
espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno.
é vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza
le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L.
20.000 a L. 60.000.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 46. é fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle
linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in
modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria
e sui fossi laterali. Qualora non siano in grado di ottemperare a
tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito
la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad
acquistarle.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L.
450.000.
Gli uffici lavori compartimentali delle F.S. ed i competenti uffici
della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno
porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle
linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in
concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza
della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L.
1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 47. I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti
lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non
compromettere la sicurezza dell'esercizio.
I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori
compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del
competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende
esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la
sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente
riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione
ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in
volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L.
900.000.
Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini
stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con
ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute
per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed
eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione
forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva
contenute nel codice di procedura civile.
Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende
esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere
costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui
presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di
pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza
dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le
ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile
dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare
interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro
immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti
gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 48. é vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque
fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le
cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue
pertinenze.
Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo
comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad
intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in
cui è consentita l'accensione e le cautele necessarie.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L.
30.000 a L. 90.000.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 49. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato
costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi
specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale,
minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più
vicina rotaia.
La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie
con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili
ai sensi del terzo comma dell'art. 1.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 50. Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre
dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie
esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e
dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle
singole prefetture competenti per territorio dell'avviso
dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia
approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e
si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano
stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date
suddette.
I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione
entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento
della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla
costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a
norma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai
vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 51. Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e
funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o
ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza
minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in
proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le
anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri
due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta
delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in
misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la
sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di
pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi
le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia
fissi che mobili, della linea e dei veicoli.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 52. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere
piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni
in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina
rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le
anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di
metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi,
muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza
massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una
distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza
massima raggiungibile aumentata di m 2.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in
rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal
ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle
F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della
M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in
concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura
conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza
della circolazione nei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di
pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 53. Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi
escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che,
in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi
pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.
La distanza del ciglio più vicino all'escavazione o canale non deve
comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più
esterno del fosso laterale o della cunetta, ove questi esistano,
oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal
piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.
Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se
l'escavazione del terreno sia meno profonda.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 54. Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è
vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore
di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in
proiezione orizzontale.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 55. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono
essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta
dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di
pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 56. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi
deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una
distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.
Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da
misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri
due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti
depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.
La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti
nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.
Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma
dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono
riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che
mobili, della linea e dei veicoli.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 57. In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie
pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad
una distanza tale che a giudizio dei competenti organi tecnici delle
F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione
delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano
arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 58. Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto
d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera
di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari,
compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa
creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio
ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda
esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le
varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la
sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio
ferroviario.
Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma
precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della
M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle
regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del
competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle
attribuzioni delle regioni stesse.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 59. L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie di scavi e
perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di
cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione
orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori
compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del
competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per
le ferrovie in concessione.
Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le
norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse
previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 60. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle
ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali
lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori
compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai
competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione,
riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.
I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le
richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle
aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un
termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali
osservazioni.
Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le
riduzioni richieste.
Titolo III
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DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 61. Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data
di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei
precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori
compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i
competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende
esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere
l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto
necessario per la sicurezza dell'esercizio.
In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle
leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purchè si
tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti
disposizioni di legge in materia di distanze legali.
Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti
non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al
precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma
potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò
sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.
In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle
leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le
opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul Foglio
degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per
territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 62. Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono
applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno
pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le
opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da
parte dei competenti uffici della M.C.T C. per le ferrovie in
concessione.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
Art. 63. I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli
articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L.
900.000.
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal
52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L.
90.000.
Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L.
90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59
senza le autorizzazioni o i nulla osta prescritti.
Titolo IV
SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI A LIVELLO E
PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI
Art. 64. I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per
l'attraversamento delle ferrovie possono essere:
a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a
distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di
barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura
equivalenti;
b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione
luminosa e acustica verso la strada ed a comando automatico.
Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di
impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i
competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi
di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al
comma precedente a passaggi a livello senza barriere.
Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di <livello>>, la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello
senza barriere nonchè il funzionamento automatico dei dispositivi di
segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere
e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e
acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e
delle relative disposizioni di esecuzione.
Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con
l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse,
prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata
dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi
di esercizio.
Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione
le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima
dell'orario di transito del treno.
I passaggi pedonali senza barriere possono essere muniti di
girandole, manovrabili dagli utenti, o di labirinti.
I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con
chiavi in consegna agli utenti.
Titolo IV
SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI A LIVELLO E
PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI
Art. 65. Per l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si
applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative
disposizioni di esecuzione.
Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi
quelli con chiavi in consegna agli utenti.
é proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello
aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri
dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da
L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Titolo IV
SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI A LIVELLO E
PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI
Art. 66. L'uso dei passaggi a livello privati è regolato da
apposita convenzione fra l'azienda esercente la linea e l'utente.
Per le ferrovie in concessione la convenzione deve essere approvata
dai competenti uffici della M.C.T.C.
I passaggi a livello privati con chiavi in consegna agli utenti
sono usati sotto la diretta responsabilità degli utenti stessi che,
prima di effettuare l'attraversamento, devono accertare con ogni cura
e prudenza che nessun treno od altro mezzo su rotaia stia
sopraggiungendo e quindi transitare rapidamente.
Inoltre è fatto divieto agli utenti dei detti passaggi a livello di
tenere aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente
necessario per il passaggio.
I trasgressori alle disposizioni del terzo e quarto comma incorrono
nell'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.
Titolo V
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN
CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DI GUERRA
Art. 67. In caso di mobilitazione delle forze armate e in caso di
guerra, le aziende esercenti i servizi di trasporto sono tenute ad
osservare le norme previste per tali eventualità nonchè le
disposizioni che verranno emanate dalle autorità competenti.
In tali evenienze le aziende stesse sono autorizzate, anche in
deroga alla normativa esistente:
-- ad adibire temporaneamente a funzioni superiori a quelle svolte
il dipendente personale, purchè in grado di esercitarle;
-- a richiedere al personale dipendente, ove sia necessario,
prestazioni eccezionali in eccedenza all'orario di lavoro;
-- ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del
materiale rotabile e degli impianti, rispetto ai termini stabiliti;
-- ad effettuare il trasporto delle merci pericolose e nocive.
Titolo VI
INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI SULLA SEDE
FERROVIARIA E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE
Art. 68. Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra
causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in
posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei
cadaveri, questi possono essere rimossi anche prima dell'intervento
dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle
precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari,
ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e
sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa
le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica
sicurezza.
Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia
ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria
qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle
autorità di cui al primo comma, in relazione alle necessità
dell'esercizio.
Titolo VI
INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI SULLA SEDE
FERROVIARIA E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE
Art. 69. Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra
causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione
tale da interessare la libera circolazione dei treni, materiale non
di proprietà dell'azienda esercente, detto materiale può essere
rimosso, anche prima dell'eventuale intervento dell'autorità
giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise
condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e
sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali
dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci
nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica
sicurezza, nonchè, in mancanza, dei graduati ed agenti della polizia
ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria.
Titolo VI
INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI SULLA SEDE
FERROVIARIA E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE
Art. 70. In caso di urgenza, i dirigenti dell'esercizio addetti al
movimento, alla linea e al materiale rotabile, o, in assenza di
questi, gli agenti con funzioni di capotreno hanno facoltà, anche
prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria e previo accertamento
e descrizione, di disporre la rimozione del materiale rotabile la cui
permanenza sul luogo di un qualsiasi incidente ostacoli la pronta
riattivazione della circolazione dei treni.
Tale materiale è inviato alle officine per le occorrenti
riparazioni o, se del caso, rimesso in circolazione, salvo divieto
dell'autorità giudiziaria da revocarsi, però, appena compiuti, con
precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi
necessari.
Per le ferrovie in concessione le facoltà di cui al primo comma
possono essere esercitate solo dal personale giurato ai sensi del
successivo art. 71.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo I
Generalità.
Art. 71. La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle
presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo
VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali,
sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia
ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè
agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei
comuni primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale.
In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto
all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve
procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative
verbalizzazioni.
Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in aggiunta al
personale di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la constatazione
e la relativa verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni
sull'attraversamento dei passaggi a livello.
Per la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in
concessione deve essere giurato nelle forme di legge.
Per le ferrovie in concessione l'espletamento dei servizi di
polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari della M.C.T.C.
addetti alla vigilanza nonchè ai funzionari dei competenti organi
delle regioni e degli enti locali territoriali secondo le rispettive
attribuzioni.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo II
Procedura per l'applicazione delle sanzioni penali.
Art. 72. Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola
pena dell'ammenda, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente
una somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la
contravvenzione commessa.
Per le infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei
passaggi a livello di cui al comma undicesimo dell'art. 15 del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, l'importo della oblazione è quello previsto dallo stesso
testo unico.
Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga
immediatamente, il trasgressore può provvedervi, anche a mezzo di
versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel
verbale di contravvenzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo II
Procedura per l'applicazione delle sanzioni penali.
Art. 73. La contravvenzione deve essere, in quanto possibile,
immediatamente contestata al trasgressore.
Salvo il caso che questi addivenga immediatamente all'oblazione,
dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale,
contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi
siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al
trasgressore stesso.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo II
Procedura per l'applicazione delle sanzioni penali.
Art. 74. Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente
contestata, debbono essere notificati gli estremi del relativo
verbale, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o,
quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione
commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito
di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di
circolazione.
Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore
per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale,
sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi
ha accertato la contravvenzione.
Per le contestazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal
personale delle ferrovie in concessione alla notificazione provvede
il direttore o il responsabile dell'esercizio.
Dalla notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto
dal terzo comma del precedente art. 72 per effettuare l'eventuale
oblazione. Entro lo stesso termine la persona alla quale sono stati
notificati gli estremi del verbale può chiedere che siano allegate al
verbale stesso le proprie dichiarazioni.
Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la
notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia
connessa con un delitto perseguibile d'ufficio, ovvero riguardi
persona che non risiede in Italia.
Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento
ai sensi dell'art. 162 del codice penale.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo II
Procedura per l'applicazione delle sanzioni penali.
Art. 75. Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo
l'oblazione, il verbale viene trasmesso al pretore, ai sensi
dell'art. 2 del codice di procedura penale, con la prova delle
eseguite contestazioni e notificazioni.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo II
Procedura per l'applicazione delle sanzioni penali.
Art. 76. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel
termine prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a
procedere.
Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle
investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto
la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale
senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati
nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo II
Procedura per l'applicazione delle sanzioni penali.
Art. 77. Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali,
sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia
ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli
altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi
primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, nonchè
delle condanne a pene pecuniarie, è devoluto allo Stato.
Il provento delle oblazioni riscosse dagli altri soggetti di cui al
precedente art. 71 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di
appartenenza dei soggetti stessi.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 78. Il presente capo contiene le disposizioni per
l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento di somme,
previste per le infrazioni alle presenti norme, escluse quelle
sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui ai commi nono e
decimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le quali sono da
osservarsi le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 79. Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette
all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è tenuta
in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta.
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere
l'infrazione è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è
stata utilizzata contro la sua volontà.
Per tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute
non si trasmette agli eredi.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 80. é ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi
constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli
obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti
norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della
sanzione stabilita per l'infrazione commessa.
Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga
immediatamente, può provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento
in conto corrente postale con le modalità indicate nel verbale di
accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla
contestazione.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 81. L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano
obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione
stessa.
Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto
liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un
sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il
trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano
vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al
trasgressore e alle persone suddette.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 82. Se non sia avvenuta la contestazione immediata
dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere
notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di
novanta giorni dall'accertamento.
Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore
per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale,
sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi
ha accertato l'infrazione.
Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal
personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede
il direttore o il responsabile dell'esercizio.
Dalla notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma
del precedente art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura
ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati
notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano
allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.
Le spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per
sanzione amministrativa.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone
nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine
prescritto.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 83. Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto
liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e
notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle
F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente
ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive
attribuzioni, per le ferrovie in concessione.
L'organo territorialmente competente è quello del luogo ove è stata
constatata l'infrazione.
Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il
rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per
il reato.
Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta
l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la
notificazione non è obbligatoria, salva, comunque, la facoltà di
pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto
penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma
corrispondente al minimo della sanzione prevista.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 84. Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore
dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la
rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti
gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine
utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con
provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione
commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e
sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro
titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e
alle persone che siano obbligate in solido.
L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta
giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare
comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno
da quello in cui è avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 85. Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono
proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata
constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il
pagamento.
L'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni
degli obbligati, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre
la sospensione per gravi motivi.
Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio
senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art.
82, secondo comma, del codice di procedura civile.
Nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 e
successive modificazioni, il procedimento è esente da imposta di
bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della
registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa
l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e
dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura
della cancelleria.
é inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 86. Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione
per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per
l'infrazione stessa non sia avvenuto il pagamento a norma degli
articoli 80 e 84, il giudice penale competente a conoscere del reato
è pure competente a decidere sulla predetta infrazione e ad applicare
con il provvedimento di condanna la sanzione stabilita per
l'infrazione stessa.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in
solido con l'autore dell'infrazione deve essere citata
nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico
ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla
predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina
del difensore d'ufficio.
Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con
lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione.
Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non
costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione
del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
Per l'impugnabilità del provvedimento del giudice penale si
applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967, n.
317.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 87. Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo
comma, decorso inutilmente il termine prescritto per il pagamento,
l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla
riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per
l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo
all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la
riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come
riscosso.
é competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede
l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto
penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si procede alla
riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese
processuali.
In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un
quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è
divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso
all'esattore.
Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui è stata constatata l'infrazione.
Titolo VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI. APPLICAZIONE DELLE RELATIVE
SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI
Capo III
Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 88. Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli
ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia
ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli
altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi
primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, è
devoluto allo Stato.
Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli altri
soggetti di cui al precedente art. 71, nonchè delle sanzioni
amministrative comminate dagli organi di cui all'art. 84 è devoluto
alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti o
degli organi stessi.
Titolo VIII
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO
DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE
Art. 89. Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere
un direttore od un responsabile dell'esercizio.
Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di
trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di
specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina
di più direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali
risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei,
ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.
Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., può
essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di
direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da
aziende diverse.
Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non
provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai
competenti organi regionali secondo le rispettive attribuzioni, alla
nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti
con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000.
Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini
ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile
dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o
degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni,
dispongono per la decadenza della concessione.
Titolo VIII
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO
DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE
Art. 90. L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è
subordinato all'assenso della M.C.T.C., per i servizi di competenza
statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della
sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza
regionale o degli enti locali territoriali.
Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al
precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità
tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale
direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle
disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di
aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o
l'altra funzione.
La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il
nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la
sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove
questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri
compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.
Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo
comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di
responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico
titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli
amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta
facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del
titolo di studio fissato con il decreto stesso, per l'assolvimento
delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate,
per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai
successivi articoli 100 e 102.
Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da
parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le
disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura
della ammenda che è fissata da L. 250.000 a L. 750.000.
Titolo VIII
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO
DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE
Art. 91. Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta
l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e
degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e
risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della
regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore o il
responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei
regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni
contenute negli atti di concessione, nonchè delle prescrizioni
impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli
enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e
risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed
irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano
ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli
amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche
disposizioni di legge.
Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8
gennaio 1931 n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli
amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore
od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per
l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in
particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del
personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle
relative mansioni.
Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di
risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio
di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dal
competente ufficio della M.C. T.C. nonchè dagli organi regionali per
i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque
essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.
Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il
direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un
sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti.
Titolo VIII
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO
DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE
Art. 92. Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile
dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti
l'esercizio, nonchè alle disposizioni contenute negli atti di
concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente
impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti
locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le
seguenti ammende:
1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla
sicurezza dell'esercizio da L. 250.000 a L. 750.000; tali misure sono
aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con
dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel
determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non
siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle
persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni
interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;
2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla
regolarità dell'esercizio da L. 100.000 a L. 300.000;
3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la
sicurezza dell'esercizio:
a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 100.000
a L. 300.000;
b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da L.
330.000 a L. 1.000.000;
4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la
regolarità dell'esercizio:
a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 30.000 a
L. 90.000;
b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da L.
100.000 a L. 300.000;
c) per la trasgressione ad una terza intimazione da L. 300.000
a L. 900.000.
Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste
rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino
ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C. ed i competenti
organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con
provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al
precedente art. 90 nei confronti del direttore o del responsabile
dell'esercizio.
Titolo VIII
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO
DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE
Art. 93. Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare
immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della
M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o
la regolarità dell'esercizio.
Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile
dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma
un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti
eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.
Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone,
entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile
dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta,
invitando ad intervenirvi il competente ufficio della M.C.T.C. e
della regione.
In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i
competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il
responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta,
qualora la natura o le modalità dell'incidente stesso coinvolgano la
sicurezza dell'esercizio.
Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte
di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate
al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente
articolo è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso
dl recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.
Titolo VIII
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO
DELLE FERROVIE IN CONCESSIONE
Art. 94. Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90,
92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari
della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti
organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le
rispettive attribuzioni.
La contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente.
Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere
notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente.
Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il
responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri
3) e 4) del precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso
inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.
é ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89,
90, 92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice
penale.
Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in
regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti
sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili
dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli
articoli 196 e 197 del codice penale.
Titolo IX
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE
NORME REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI INTERNE
Capo I
Disposizioni comuni.
Art. 95. Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in
relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e
delle ferrovie in concessione, relative:
1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed
alla circolazione dei treni e veicoli;
2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee,
nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti
in genere;
3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;
4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve
corrispondere il materiale mobile.
Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le
norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di
esecuzione e delle leggi speciali.
Titolo IX
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE
NORME REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI INTERNE
Capo II
Disposizioni riguardanti le ferrovie dello Stato.
Art. 96. Il direttore generale delle F.S. emana:
1) le disposizioni interne in applicazione delle norme
regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del
precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalità di
esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio
ferroviario;
2) le disposizioni interne riguardanti:
a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e
l'immissione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori
anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle
officine, nonchè dei veicoli di ogni specie;
b) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli
impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni;
c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di
trazione elettrica;
d) l'illuminazione dei treni delle stazioni e dei loro accessi
nonchè degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze
dell'esercizio e della sicurezza pubblica;
e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da
effettuare sulle caldaie di qualunque tipo;
f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio
durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni;
g) le condizioni da osservare per la composizione e la
frenatura dei treni;
h) la determinazione della velocità massima dei treni e delle
locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti
di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei
convogli ed alle condizioni di frenatura;
i) la condotta e la scorta dei treni;
l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei
rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non
addette alla condotta degli stessi;
m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso
da utilizzare in caso di sinistri;
n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei
passaggi a livello e i servizi ai treni;
o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari
di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.
Titolo IX
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE
NORME REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI INTERNE
Capo II
Disposizioni riguardanti le ferrovie dello Stato.
Art. 97. Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S.
emana le disposizioni interne riguardanti:
1) le modalità e la frequenza delle revisioni periodiche del
materiale rotabile nonchè le modalità delle prove e verifiche da
effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che
abbia subìto incidenti;
2) la tenuta delle registrazioni dello stato di servizio del
materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza;
3) le indicazioni da apporsi sul materiale rotabile per
consentirne l'individuazione e per rilevarne le caratteristiche e lo
stato di manutenzione.
Titolo IX
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE
NORME REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI INTERNE
Capo II
Disposizioni riguardanti le ferrovie dello Stato.
Art. 98. Il direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S.
emana le disposizioni interne riguardanti:
1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo alla
linea, alle gallerie ed alle altre opere d'arte;
2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione
delle principali opere d'arte.
Titolo IX
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE
NORME REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI INTERNE
Capo II
Disposizioni riguardanti le ferrovie dello Stato.
Art. 99. Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S.
emana le disposizioni interne riguardanti:
1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli
impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di
illuminazione ed ai meccanismi speciali;
2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione degli
impianti di cui al precedente punto 1), nonchè di quelli di sicurezza
e di segnalamento.
Titolo IX
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE
NORME REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI INTERNE
Capo III
Disposizioni riguardanti le ferrovie in concessione
Art. 100. Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in
concessione, le norme regolamentari riguardanti:
1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da
effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora
sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza,
per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il
materiale mobile, nonchè per qualsiasi apparecchiatura attinente alla
sicurezza dell'esercizio;
2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i
competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece
autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio,
ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente
art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di
pubblico trasporto;
3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o
di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli
impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;
4) le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e sue parti di
rilevante importanza per consentirne l'individuazione;
5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario
di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni
interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
6) la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere
giurato nelle forme di legge agli effetti del quarto comma del
precedente art. 71;
7) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi di quelli
ferroviari forzatamente sospesi;
8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni
di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste
dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di
altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso
il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonchè
per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attività di
ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle
regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi
di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni
stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali
servizi.
Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni,
alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici
della M.C.T.C. ai sensi del precedente primo comma, punto 2),
partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi
regionali.
I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare
ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione
della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle
apparecchiature e del materiale mobile, nonchè sulle verifiche e
prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono
autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.
In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui
al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti
uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al
primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di
cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti
rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle
attribuzioni degli organi statali o regionali.
Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti
uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonchè quelli degli
enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione
dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive
attribuzioni.
Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di
pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del
vigente codice della strada e delle relative disposizioni di
esecuzione.
Titolo IX
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE
NORME REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI INTERNE
Capo III
Disposizioni riguardanti le ferrovie in concessione
Art. 101. Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle
caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di
pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:
1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e
4) del precedente art. 95, nonchè di quelle di cui al precedente art.
100;
2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle
funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto
rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia
e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze
regionali;
3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle
presenti norme;
4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.,
dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3,
secondo comma;
5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.,
dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102,
secondo comma.
Titolo IX
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE
NORME REGOLAMENTARI E DISPOSIZIONI INTERNE
Capo III
Disposizioni riguardanti le ferrovie in concessione
Art. 102. Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni
ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei
patti di concessione e delle altre norme:
1) le disposizioni interne in applicazione delle norme
regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in
relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;
2) le disposizioni interne riguardanti:
a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;
b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle
apparecchiature;
c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale
mobile;
d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a
livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore
notturne;
e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo
svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle
stazioni;
f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonchè il
numero delle fermate;
g) l'ubicazione delle fermate;
h) le velocità ammesse e gli orari;
i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le
relative condizioni di frenatura;
l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di
controllo dei veicoli e delle stazioni;
m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonchè le
modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;
n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei
passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.
Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di
cui al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente
approvate dai competenti, uffici della M.C.T.C., per i servizi di
competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai
fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C, per
i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta
non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al
precedente punto 2), lettera f).
Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico
interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonchè il
numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico
trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali
territoriali, devono essere anche da questi approvati.
Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 103. Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle
disposizioni interne di cui al precedente titolo IX restano in vigore
le disposizioni di legge regolamentari esistenti per le singole
materie indicate nel titolo medesimo.
Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 104. Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono
abrogati:
-- gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la
dizione <lavori pubblici>> dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F;
-- il regolamento, approvato con il regio decreto 31 ottobre 1873,
n. 1687;
-- gli articoli 7, 8, punto 2°, 9, 10, 12, 15, 16 del regolamento
approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688;
-- il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354;
-- il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385;
-- la legge 27 dicembre 1896, n. 561;
-- il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4;
-- la legge 21 dicembre 1899, n. 446;
-- il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143;
-- il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145;
-- gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato con
regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;
-- il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369;
-- il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522;
-- gli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo e secondo, 8, commi
secondo e terzo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma, 23, 26
della legge 30 giugno 1906, n. 272;
-- l'art. 7 e la dizione <> dell'art. 11 della legge 25 giugno
1909, n. 372;
-- gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109, escluso ultimo
comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117, 118,
120, 121, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177,
206, 207, 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269, 270, la
dizione <lavori pubblici>> dell'art. 108 -- le dizioni <<118, ultimo comma,>>
e <> dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con
regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
-- il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730;
-- gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n.
2375;
-- il regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608;
-- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684;
-- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1686;
-- il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328;
-- il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46;
-- il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175;
-- il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059;
-- gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
-- il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867;
-- il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265;
-- il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694;
-- gli articoli 13, 18, commi primo, 19, 37 del regio decreto-legge
2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n.
1752;
-- l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
-- il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella
legge 24 marzo 1932, n. 300;
-- il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966;
-- il regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito
nella legge 7 giugno 1934, n. 1062;
-- il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995;
-- il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285;
-- gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5
gennaio 1939, n. 8;
-- gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e 36
della legge 28 settembre 1939, n. 1822;
-- il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710;
-- il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344;
-- il comma quinto dell'art. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173;
-- il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n.
173;
-- il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n.
1139;
-- gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, comma
secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la
dizione <<, in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal
competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione>> dell'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
-- il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;
-- la legge 27 luglio 1967, n. 660;
-- la legge 20 marzo 1968, n. 304;
-- gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202;
-- la legge 4 marzo 1969, n. 89;
-- il comma terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
-- tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre
contenuti nell'art. 1, lettera a), nonchè i commi primo e secondo
dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque
contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.