Decreto Ministeriale 5 giugno 1985
IL MINISTRO DEI TRASPORTI:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Ritenuta la necessità di emanare per i pubblici servizi di trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri le disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto comma e 91, ultimo comma del suddetto decreto e riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnico-professionali fisici e morali delle persone da preporre a tali servizi, le modalità per la loro nomina e per la nomina dei sostituti, nonchè la determinazione delle incombenze degli assistenti tecnici;
Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;
DECRETA
Art. 1. Generalità.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che, agli effetti di tali disposizioni, si suddividono nelle seguenti categorie:
A ) funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B ) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C ) sciovie, slittinovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili
2. Nel seguito con la sigla M.C.T.C. viene individuata la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; con la sigla D.P.R. n. 735/80 è indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Art. 2. Direttore e responsabile dell'esercizio.
1. Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80 e per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio, a ciascuno degli impianti considerati all'art. 1 deve essere preposto:
a ) un direttore dell'esercizio per gli impianti delle categoria A ) e B );
b ) un responsabile dell'esercizio per gli impianti della categoria C ). 2. Il direttore d'esercizio, per tutto ciò che concerne l'attività operativa corrente sia di esercizio che di manutenzione, si avvale dell'opera di un agente capo servizio sotto la cui diretta responsabilità si svolge la predetta attività e che risponde dell'applicazione delle norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80, nonchè delle disposizioni interne di cui all'art. 102 dello stesso D.P.R. (regolamento d'esercizio), secondo le speciali istruzioni scritte impartitegli dal direttore d'esercizio medesimo.
Art. 3. Funzioni del direttore d'esercizio.
1. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie ovvero determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal direttore d'esercizio ai fini della sicurezza.
2. Il direttore d'esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma, 93 e 102, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 e in particolare:
1) ad abilitare, su proposta del caposervizio, gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 753/80, predisponendo altresì quanto necessario per l'aggiornamento professionale degli stessi agenti;
2) a comunicare al competente ufficio periferico della M.C.T.C., nonchè ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, l'elenco nominativo degli agenti in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresì alle suddette autorità ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni e cessazioni dal servizio;
3) a predisporre, d'intesa con l'azienda esercente, l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori in linea, in particolare:
prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo;
fornendo al caposervizio istruzioni per sovraintendere alle relative operazioni, per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature e per verificare il necessario livello di addestramento per il personale addetto e tali operazioni, anche con l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato;
valutando l'idoneità e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche ed integrazioni;
4) a programmare e predisporre d'intesa con la azienda esercente, sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;
5) ad adottare i provvedimenti necessari per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, fornendo al caposervizio le istruzioni per curare l'attuazione di tali provvedimenti da parte del personale e per controllare l'efficienza delle relative attrezzature ed il loro corretto uso da parte del personale stesso;
6) a segnalare tempestivamente al competente ufficio periferico della M.C.T.C. tutte le anomalie od irregolarità nel funzionamento dell'impianto, ancorchè non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso.
3. Il direttore d'esercizio rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. n. 753/80, del presente decreto o di altre norme riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, mediante ordini di servizio numerati progressivamente.
4. Il direttore d'esercizio è infine tenuto ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dal caposervizio, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale o l'integrità dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando per motivi di urgenza non vi abbia già provveduto il caposervizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, al competente ufficio periferico della M.C.T.C. ed ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi.
Art. 4. Funzioni del responsabile dell'esercizio.
1. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal responsabile dell'esercizio ai fini della sicurezza.
2. Il responsabile dell'esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma, 93 e 102 del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare, agli stessi adempimenti indicati al precedente art. 3 per il direttore d'esercizio; assume altresì direttamente anche le incombenze attribuibili al caposervizio.
3. Quando, con riferimento all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 ed al successivo art. 7, secondo comma, sia stato designato un assistente tecnico per affiancare il responsabile dell'esercizio, quest'ultimo provvede direttamente agli adempimenti elencati al secondo comma del precedente art. 3, sub 2), 3); in relazione al successivo art. 5, provvede inoltre d'intesa con il predetto assistente tecnico agli adempimenti sub 4) e 5) dello stesso secondo comma.
4. Il responsabile dell'esercizio non può svolgere altre mansioni interessanti la sicurezza, salvo il caso di impianti isolati e non appartenenti a sistemi, come definiti al successivo art. 15, primo comma; per tali impianti, su apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio periferico della M.C.T.C., le funzioni di responsabile dell'esercizio possono essere cumulate con le mansioni di macchinista.
Art. 5. Incombenze dell'assistente tecnico.
L'assistente tecnico eventualmente designato dall'azienda esercente, in relazione all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80, al precedente art. 4 ed al successivo art. 7, secondo comma, assume le seguenti incombenze e provvede ai seguenti adempimenti agli effetti degli articoli 100 e 102 del D.P.R. n. 753/80:
1) abilitazione, su proposta del responsabile dell'esercizio, degli agenti addetti alle diverse manzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio e predisposizione di quanto necessario per l'addestramento professionale di tali agenti;
2) programmazione e predisposizione, d'intesa con il responsabile dell'esercizio e con l'azienda esercente, nonchè sulla base delle norme in vigore e dalle apposite istruzioni fornite dal costruttore, di tutti i controlli e di tutti gli interventi periodici necessari per garantire la sicurezza dell'esercizio controllandone l'esecuzione;
3) elaborazione, sentito il responsabile dell'esercizio, delle disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari in materia di svolgimento dell'esercizio (regolamento d'esercizio);
4) elaborazione, sentito il responsabile dell'esercizio e, ove ricorra, sulla base anche delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, delle disposizioni interne riguardanti:
a ) l'impiego delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici; b ) le modalità per la manutenzione delle suddette apparecchiature e dei suddetti equipaggiamenti in generale e, in particolare, delle funi e dei veicoli;
c ) le modalità per l'espletamento del servizio;
d ) l'eventuale servizio nelle ore notturne;
5) predisposizione, d'intesa con il responsabile dell'esercizio, dei provvedimenti da adottare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;
6) effettuazione, con l'intervento del responsabile dell'esercizio, delle verifiche e prove annuali o stagionali di riapertura, delle revisioni speciali, generali e straordinarie previste dalle norme tecniche in vigore;
7) sovrintendenza, dandone atto in appositi verbali, alle operazioni per la formazione di impalmature o per la confezione di teste fuse per le funi dell'impianto;
8) sovrintendenza a tutti i controlli non distruttivi sulle funi e su particolari organi dell'impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;
9) espletamento dell'inchiesta prevista dall'art. 93 del D.P.R. n. 753/80;
10) relazione al competente ufficio periferico della M.C.T.C. su tutte le questioni di ordine tecnico e funzionale che coinvolgono la propria responsabilità professionale, in particolare per quanto riguarda anomalie od irregolarità di esercizio, nonchè eventuali proposte per varianti o per adeguamenti tecnici dell'impianto;
11) effettuazione delle ispezioni sull'impianto che gli vengono richieste dal responsabile dell'esercizio;
12) prescrizione di particolari cautele o modalità di esercizio in relazione a speciali circostanze che possano verificarsi.
Art. 6. Obblighi dell'azienda esercente.
In relazione agli obblighi ed alle incombenze poste a carico dell'azienda esercente dagli articoli 6; 7, primo comma; 10, quarto comma; 12, secondo comma; 89; 91, primo e secondo comma e 94, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, la medesima azienda deve provvedere in particolare:
1) a fornire, secondo quanto concordato con il direttore o con il responsabile dell'esercizio, ovvero con l'assistente tecnico quando previsto, tutte le attrezzature, i materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurando altresì la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione di materiali ed attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni occorrenti;
2) a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ritenuti necessari, ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza, dal direttore o dal responsabile dell'esercizio, ovvero dall'assistente tecnico quando previsto;
3) ad assumere, con il benestare del direttore o del responsabile dell'esercizio, gli agenti necessari al servizio in relazione all'organico stabilito ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 753/80;
4) ad applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari proposti nei confronti degli agenti dal direttore o dal responsabile dell'esercizio;
5) a stipulare gli atti relativi agli accordi di cui al secondo comma, sub 3) del precedente art. 3, per l'espletamento di eventuali operazioni di soccorso.
Art. 7. Requisiti del direttore e del responsabile dell'esercizio.
1. Ai fini della sicurezza, per poter espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio, l'interessato deve essere riconosciuto idoneo in base alle disposizioni del presente decreto e possedere i seguenti requisiti:
1) Requisiti tecnico-professionali:
a ) per il direttore d'esercizio: laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della relativa professione, nonchè esperienza specifica nel settore;
b ) responsabile dell'esercizio: diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico od elettrotecnico ed abilitazione all'esercizio della relativa professione, nonchè esperienza specifica nel settore: può essere peraltro ammesso un titolo di studio diverso, purchè ad indirizzo tecnico, dello stesso livello professionale e giudicato equipollente dalla Direzione generale M.C.T.C.
2) Requisiti morali: è richiesto:
a ) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b ) di non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
4) Requisiti fisici: età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni per i direttori di esercizio ed a 65 anni per i responsabili dell'esercizio e, inoltre, i requisiti fisici indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
2. In relazione all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 ed agli articoli 4 e 18 del presente decreto, è consentito l'espletamento delle funzioni di responsabile dell'esercizio anche a persona sprovvista del titolo di studio indicato al precedente primo comma, semprechè in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e di comprovata esperienza nel settore.
Art. 8. Documentazione per il riconoscimento dell'idoneità per il direttore per il responsabile dell'esercizio.
1. Per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla funzione di direttore o di responsabile dell'esercizio, l'interessato presenta all'ufficio periferico della M.C.T.C. territorialmente competente per la località di residenza dello stesso interessato apposita istanza su carta legale, precisando la categoria di impianti richiesta e corredandola della seguente documentazione:
1) certificato di residenza;
2) certificato di iscrizione al rispettivo ordine professionale, ovvero certificato di abilitazione all'esercizio della professione;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
5) certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario centrale o di un ufficio sanitario compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e relativo al possesso dei requisiti fisici di cui all'allegato I;
5) curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte, corredato dalle relative attestazioni.
2. Coloro che, aspirando ad espletare le funzioni di responsabile dell'esercizio, non sono in possesso del titolo professionale stabilito al precedente art. 7, devono comunque presentare la certificazione relativa al titolo di studio posseduto. 3. I documenti sub 1), 3), 4 e 5) del precedente primo comma, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'istanza di cui allo stesso primo comma.
Art. 9. Accertamento dell'idoneità tecnica.
1. Quando sussistono i presupposti stabiliti al precedente art. 8, l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza per gli interessati ad espletare le finzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio è accertata dall'ufficio periferico della M.C.T.C. territorialmente competente per la residenza dell'interessato, con le procedure indicate nel presente articolo e, in particolare:
a ) per coloro che sono in possesso del titolo professionale stabilito al primo comma, sub 1) del precedente art. 7: mediante colloquio rivolto ad accertare la preparazione tecnico-professionale dell'interessato sia nel settore dei trasporti a fune in generale, sia in quello specifico degli impianti della categoria richiesta;
b ) per coloro che, in relazione al secondo comma dello stesso art. 7 non sono in possesso del titolo professionale stabilito allo stesso articolo: mediante esami aventi le stesse finalità indicato alla precedente lettera a ) ed articolati in prove teoriche, scritte ed orali, ed in prove pratiche; l'ammissione alla prova orale è subordinata all'esito favorevole della prova scritta; l'ammissione alla prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova orale.
3. Sia il colloquio di cui alla lettera a ), che gli esami di cui alla lettera b ) del precedente primo comma, si svolgono sugli argomenti stabiliti nell'allegato II al presente decreto e sono sostenuti avanti ad una commissione costituita da:
due ingegneri della M.C.T.C., dei quali uno con funzioni anche di presidente;
un funzionario tecnico del competente ufficio periferico della M.C.T.C. con funzioni di segretario.
3. La commissione di cui al precedente secondo comma è nominata dal direttore del competente ufficio periferico della M.C.T.C.; del colloquio o degli esami di cui al precedente primo comma viene redatto apposito processo verbale.
Art. 10. Certificato di idoneità.
1. A seguito dell'esito favorevole del colloquio o degli esami di cui al precedente art. 9, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. rilascia all'interessato il certificato di idoneità, in bollo e conforme al modello allegato III al presente decreto, per l'espletamento della funzione di direttore o di responsabile dell'esercizio per gli impianti della categoria richiesta. 2. Il certificato di idoneità rilasciato per gli impianti di una categoria superiore è valido anche per quelli delle categorie inferiori, secondo la classificazione stabilita al precedente art. 1.
Articolo 11
Art. 11. Conferme di validità del certificato di idoneità.
La validità del certificato di idoneità di cui al precedente art. 10 è soggetta a conferma ogni cinque anni; a tal fine l'interessato presenta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. i documenti indicati sub 4) e 5) del primo comma del precedente art. 8; per quanto riguarda i requisiti fisici, il relativo certificato medico deve attestare il possesso di quelli stabiliti per le visite di revisione nell'allegato I al presente decreto.
Art. 12. Sospensione e revoca del certificato di idoneità.
1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite al precedente art. 11, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di direttore o di responsabile dell'esercizio, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione, fissando all'uopo il termine di trenta giorni.
2. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. provvede, rispettivamente, a sospendere od a revocare la validità del certificato di idoneità.
3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita di revisione.
4. La validità del certificato di idoneità si intende inoltre sospesa qualora, entro le scadenze temporali fissate al precedente art. 11, ovvero entro la scadenza stabilita ai sensi del precedente primo comma, l'interessato non produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione.
5. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per chi espleta la funzione di direttore o di responsabile dell'esercizio di un impianto, la Direzione generale M.C.T.C., su motivata proposta del competente ufficio periferico, può sospendere la validità del certificato di idoneità fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della stessa idoneità, da effettuare con le stesse modalità indicate al precedente art. 9.
6. Se, entro il termine di cui al precedente quarto comma e salvo giustificati motivi, l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero tale accertamento ha esito sfavorevole, il certificato di idoneità viene revocato.
Art. 13. Documentazione per richiedere l'assenso ed il nulla osta per la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio.
1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, per la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio di un impianto, l'azienda esercente presenta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. apposita istanza su carta legale, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:
1) certificato di idoneità (anche in fotocopia autenticata);
2) copia della lettera con la quale il legale rappresentante dell'azienda esercente nomina la persona proposta direttore o responsabile dell'esercizio per l'impianto di cui trattasi, con la esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del D.P.R. n. 753/80;
3) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico e, quando ricorra, elenca tutti gli impianti per i quali, eventualmente, svolge le finzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio, ovvero di assistente tecnico;
5) certificato di residenza (solo se diversa da quella riportata nel certificato di idoneità).
2. La persona proposta come direttore di esercizio, se non ha già residenza anagrafica nel comune od in uno dei comuni ove sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si svolge l'impianto stesso, deve altresì, in alternativa:
a ) presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi; a tali effetti è sufficiente peraltro documentare che in uno dei ripetuti comuni l'interessato dispone di una residenza secondaria, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell'impianto;
b ) presentare apposita istanza di deroga all'obbligo di residenza stabilito all'art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80, motivandola adeguatamente e precisando se tale deroga viene richiesta per un determinato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato; in ogni caso la istanza suddetta deve essere convalidata con l'esplicito consenso alla deroga da parte dell'azienda esercente.
3. Per la persona proposta come responsabile dell'esercizio, se non ha già residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si svolge l'impianto stesso, si applica la procedura di cui al precedente comma secondo, sub a ).
Art. 14. Rilascio, sospensione e revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico -- Deroghe.
1. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi statali, l'assenso di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 per la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio è rilasciato, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto, dalla Direzione generale M.C.T.C. La medesima Direzione generale accorda, se del caso ed in relazione a quanto stabilito al successivo terzo comma, la deroga eventualmente richiesta dall'interessato all'obbligo di residenza di cui all'art. 91, terzo comma, del succitato D.P.R. n. 753/80.
2. Per gli impianti rientrati nelle attribuzioni amministrative degli organi regionali, il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, è comunicato ai suddetti organi regionali, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto, dal competente ufficio periferico della M.C.T.C. Il medesimo ufficio, se del caso ed in relazione a quanto stabilito al successivo terzo comma, comunica altresì, per quanto rientra nelle attribuzioni degli organi statali ai fini della sicurezza, il proprio benestare per l'eventuale rilascio da parte degli stessi organi regionali della deroga all'obbligo di residenza di cui all'art. 91, terzo comma, del succitato D.P.R. n. 753/80, ove richiesta dall'interessato.
3. La deroga di cui al precedente primo comma, ovvero il benestare di cui al precedente secondo comma, sono accordati tenuto conto delle motivazioni addotte dall'interessato, ma a condizione comunque che questi abbia la propria residenza anagrafica nella stessa regione nella quale sorge l'impianto, ovvero in una provincia finitima anche se di diversa regione. Situazioni speciali potranno essere esaminate caso per caso, tenuto conto di tutte le circostanze addotte.
4. L'assenso di cui al precedente primo comma, o il nulla osta di cui al precedente secondo comma, sono revocati oltrechè nelle ipotesi previste dagli articoli 90, terzo comma e 92, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, in caso di revoca del certificato di idoneità dell'interessato; essi sono inoltre sospesi in caso di sospensione dello stesso certificato di idoneità.
Art. 15. Pluralità di incarichi di direttore o di responsabile dell'esercizio
1. Agli effetti del presente decreto si intende per sistema l'insieme di più impianti, anche se appartenenti a categorie diverse o esercitati da aziende diverse, ma finitimi o interconnessi e collegati reciprocamente mediante affidabili mezzi di telecomunicazione.
2. La stessa persona può esercitare le finzioni di direttore d'esercizio per più impianti, anche se appartenenti a categorie diverse, esercitati da aziende diverse ed ancorchè non formanti sistema ai sensi del precedente primo comma, con le limitazioni e modalità, nonchè alle condizioni stabilite ai successivi commi del presente articolo agli effetti dell'art. 89, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80.
3. Le stessa persona può esercitare le funzioni di responsabile dell'esercizio per più impianti, anche se esercitati da aziende diverse ed ancorchè non formanti sistema ai sensi del precedente primo comma, con le limitazioni e modalità, nonchè alle condizioni stabilite ai successivi commi del presente articolo, agli effetti dell'art. 89, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80.
4. La stessa persona che espleta le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio può svolgere anche le mansioni di assistente tecnico con le limitazioni stabilite ai successivi commi.
5. Il numero massimo degli impianti di ogni categoria ai quali può essere preposta una stessa persona, come direttore o responsabile dell'esercizio, si determina attribuendo ad ogni impianto un "pesoº espresso in "unità convenzionali di impegnoº (UCI) e calcolato come prodotto del "peso baseº, assegnato in relazione alla categoria ed al tipo di impianto, per un opportuno coefficiente secondo quanto espresso indicato:
1) a ciascun impianto è assegnato il seguente "peso base":
A 1) funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune a va e vieni ed impianti assimilabili................. 3 UCI
A 2) funivie bifune e monofune a collegamento temporaneo dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili. 4 UCI
B 1) funivie monofune a collegamento permanente dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili. 2,5 UCI
C 1) sciovie, slittinovie, ascensori ed impianti assimilabili ......................................... 1 UCI
C 2) scale mobili ed impianti assimilabili ........ 0,5 UCI
2) al "peso baseº di ciascuno degli impianti costituenti un sistema ai sensi dei precedente primo comma, ed ai quali è preposta la stessa persona, si applica uno dei seguenti coefficienti riduttivi:
a) se tutti gli impianti costituenti il sistema sono esercitati dalla medesima azienda ........ ....... 0,65
b) se gli impianti costituenti il sistema sono esercitati da aziende diverse ........................ 0,80
6. Il "peso" complessivo degli impianti ai quali può essere preposta la stessa persona come direttore d'esercizio, aumentato del 50% del "peso" complessivo degli impianti per i quali essa espleta le incombenze di assistente tecnico, non deve superare il limite di 50 UCI.
7. Il "pesoº complessivo degli impianti della categoria C, purchè formanti sistema, ai quali può essere preposta la stessa persona come responsabile dell'esercizio, aumentato del 50% del "pesoº complessivo degli impianti per i quali essa espleta le incombenze di assistente tecnico, non deve superare il limite di 25 UCI.
8. Qualora il "pesoº complessivo degli impianti costituenti un sistema ai sensi del precedente primo comma risulti maggiore di 40 UCI, non può essere accordata, per gli stessi impianti, la deroga di cui al precedente art. 14 all'obbligo di residenza del direttore di esercizio presso uno degli impianti costituenti il sistema medesimo.
9. Situazioni speciali potranno essere valutate, caso per caso, dalla Direzione generale M.C.T.C. per la individuazione degli impianti formanti sistema o per l'eventuale concessione di deroghe alle disposizioni del presente articolo, tenuto conto delle argomentazioni portate dagli interessati a sostegno delle proprie richieste e con particolare riferimento alle condizioni locali.
Art. 16. Sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio.
1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio di un impianto, per iniziativa dell'azienda esercente, per rinunzia dell'interessato o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, sia l'azienda che l'interessato medesimi ne danno comunicazione scritta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. ed ai competenti organi regionali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno trenta giorni prima della cessazione dell'incarico.
2. Comunque, ove il limite di età del direttore o del responsabile dell'esercizio maturi nel corso di un periodo stagionale di esercizio dell'impianto, la sostituzione può essere attuata al termine dello stesso periodo, intendendosi automaticamente prorogato dal tempo necessario il suddetto limite.
3. Può derogarsi dal termine fissato al precedente primo comma solo nei casi di forza maggiore o di comprovata necessità, ovvero di gravi inadempienze, da parte dell'interessato o dell'azienda esercente, agli obblighi contrattuali od a quelli stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero dal presente decreto.
4. Nell'eventualità di revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n 753/80, l'autorità che ha disposto tale revoca fissa altresì il termine di tempo entro il quale deve aver luogo la sostituzione.
5. Entro i termini di tempo indicati ai precedenti primo e quarto comma, l'azienda esercente deve nominare il nuovo direttore o responsabile dell'esercizio e presentare la documentazione prevista al precedente art. 13, per ottenere l'assenso od il nulla osta tecnico per tale nomina.
6. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente terzo comma, il direttore o il responsabile dell'esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, sino a quando non sia effettivamente subentrato il nuovo direttore o responsabile dell'esercizio
7. Salvo casi di forza maggiore l'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante dell'azienda esercente, e nel quale il direttore o il responsabile dell'esercizio cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dall'impianto, nonchè avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo. Copia del suddetto verbale viene inviata dall'azienda esercente al competente ufficio periferico della M.C.T.C. ed ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi.
Art. 17. Sostituto del direttore o del responsabile dell'esercizio.
1. Nei casi previsti dall'art. 91, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, il direttore o il responsabile dell'esercizio nomina previo benestare dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia e di pari titolo professionale, al quale affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto i particolari adempimenti, di norma concernenti l'attività corrente dell'impianto, che devono essere espletati dallo stesso sostituto.
2. Fatto salvo il benestare dell'azienda esercente, la scelta della persona da nominare sostituto del direttore o del responsabile dell'esercizio di un impianto è lasciata al giudizio del titolare che comunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 91, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, risponde di tale scelta anche agli effetti dell'idoneità professionale e della capacità della persona nominata ad espletare le funzioni ed i particolari adempimenti ad essa affidati.
3. Della nomina di cui al precedente primo comma il direttore o il responsabile dell'esercizio dà tempestiva comunicazione scritta al competente ufficio periferico della M.C.T.C., nonchè ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico.
4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della finzione di direttore o responsabile dell'esercizio dal titolare al sostituto, e viceversa, deve ogni volta essere registrato sul libro-giornale dell'impianto a cura di chi subentra all'altro, con l'indicazione del giorno e dell'ora del subentro e delle eventuali avvertenze per il subentrante.
Art. 18. Assistente tecnico.
1. L'assistente tecnico deve designare ai sensi dell'art. 90 quarto comma, del D.P.R. n. 753/80, ove intenda avvalersi della facoltà ivi prevista in relazione al secondo comma del precedente art. 7, deve possedere requisiti tecnico-professionali di livello non inferiore a quelli stabiliti allo stesso art. 7 per il responsabile dell'esercizio e, inoltre, età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni.
2. La designazione di cui al precedente primo comma è subordinata, ai fini della sicurezza, al gradimento da parte del competente ufficio periferico della M.C.T.C.; a tale scopo l'azienda esercente presenta al predetto ufficio apposita istanza su carta legale corredata dalla seguente documentazione, fornita dall'interessato:
1) certificato di residenza;
2) certificato di iscrizione al rispettivo ordine professionale, ovvero certificato di abilitazione all'esercizio della professione;
3) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente la designazione e comunica l'elenco degli eventuali impianti per i quali già espleta le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio, ovvero le mansioni di assistente tecnico.
3. L'interessato deve risiedere nella stessa regione nella quale è ubicato l'impianto, ovvero in una provincia finitima, anche se appartenente ad altra regione.
4. Nell'eventualità che l'interessato non svolga altre attività professionali nel settore dei trasporti a fune, la sua specifica competenza in tale settore viene accertata mediante colloquio, eventualmente integrato da dimostrazione pratica sull'impianto per il quale viene proposto; il colloquio e l'eventuale dimostrazione si svolgono alla presenza di un ingegnere del competente ufficio periferico della M.C.T.C. Di tale colloquio e dell'eventuale dimostrazione viene dato atto mediante apposito processo verbale.
5. Ove nel settore dei trasporti pubblici effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri l'interessato espleti soltanto le incombenze di assistente tecnico, il "pesoº complessivo degli impianti per i quali egli può espletare dette incombenze, calcolato con i criteri stabiliti al precedente art. 15, quinto comma, non deve superare le 50 UCI. Nel caso invece che l'interessato espleti anche funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio, si applicano le disposizioni di cui al sesto od al settimo comma, rispettivamente, dello stesso art. 15.
6. Il gradimento di cui al precedente secondo comma viene comunicato oltrechè all'interessato ed all'azienda esercente, ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni.
Art. 19. Sostituzione dell'assistente tecnico.
1. Ai fini della sicurezza, il competente ufficio periferico M.C.T.C. può in qualunque momento revocare il gradimento per l'assistente tecnico di un impianto, richiedendone all'azienda esercente la sostituzione, ove l'interessato dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente primo comma, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. fissa altresì il termine di tempo entro il quale l'azienda esercente deve provvedere alla sostituzione dell'assistente tecnico.
3. Quando debba provvedersi alla sostituzione dell'assistente tecnico per iniziativa dell'azienda esercente, per rinunzia dell'interessato, ovvero per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età fissato all'art. 18, si adotta la stessa procedura indicata all'art. 16 per la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio.
Art. 20. Disposizioni transitorie.
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in base alle precedenti disposizioni in materia, abbiano ottenuto il gradimento per esercitare le mansioni di direttore d'esercizio di un impianto delle categorie A o B , sono riconosciuti idonei ad espletare la funzione di direttore d'esercizio, per impianti della stessa categoria, ovvero di responsabile dell'esercizio, prescindendo dalle procedure stabilite ai precedenti articoli 8 e 9, salvo per ciò che concerne l'accertamento dell'idoneità fisica. Per ottenere tale riconoscimento, l'interessato, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. apposita istanza su carta legale, specificando la categoria di impianti richiesta ed allegando la seguente documentazione:
1) documenti comprovanti che l'interessato, ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, ha effettivamente svolto le funzioni di direttore d'esercizio per impianti della categoria A o B ;
2) certificato medico attestante l'idoneità fisica dell'interessato secondo quanto previsto per le visite di revisione nell'allegato I al presente decreto;
3) certificato di residenza.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati abilitati, ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, a svolgere le mansioni di caposervizio di un impianto, di qualunque categoria, e le hanno effettivamente svolte, possono essere riconosciuti idonei ad espletare la funzione di responsabile dell'esercizio, con le seguenti procedure:
a ) per coloro che sono in possesso di un titolo di studio di livello non inferiore a quello fissato al precedente art. 7, primo comma, sub 1), lettera b ), prescindendo dalle procedure stabilite agli articoli 8 e 9, salvo per ciò che concerne l'accertamento dell'idoneità fisica;
b ) per coloro che non sono in possesso del titolo di studio indicato alla precedente lettera a ), il riconoscimento dell'idoneità è subordinato, oltrechè all'accertamento della idoneità fisica, alla presentazione di una o più certificazioni, rilasciate dal direttore o dai direttori d'esercizio alle dipendenze dei quali l'interessato ha svolto le mansioni di caposervizio, attestanti che l'interessato stesso ha effettivamente svolto tali mansioni ininterrottamente almeno nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente decreto e che, inoltre, egli ha dimostrato preparazione e capacità sufficienti per potere espletare le funzioni di responsabile dell'esercizio.
3. Per ottenere il riconoscimento di cui al precedente secondo comma, l'interessato, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. apposita istanza su carta legale, allegando la seguente documentazione:
1) documenti comprovanti che l'interessato ha effettivamente svolto le mansioni di caposervizio su un impianto di qualunque categoria;
2) certificato medico attestante l'idoneità fisica dell'interessato secondo quanto previsto, per le visite di revisione, dall'allegato I al presente decreto;
3) certificato di residenza.
4. Subordinatamente al favorevole esito dell'accertamento dell'idoneità fisica con le modalità stabilite ai precedenti primo e terzo comma, è accordata deroga transitoria, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, al limite superiore d'età fissato all'art. 7, per i direttori ed i responsabili dell'esercizio.
5. Sulla base della documentazione esibita, i competenti uffici periferici della M.C.T.C. rilasciano agli interessati i richiesti certificati di idoneità.
6. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende esercenti devono richiedere ai competenti uffici periferici della M.C.T.C., secondo le procedure stabilite agli articoli 13, 14 e 15, il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, per il direttore o il responsabile dell'esercizio da preporre a ciascuno degli impianti dalle stesse aziende esercitati.
7. Fino a quando, comunque entro il termine fissato al precedente sesto comma, le aziende esercenti non avranno provveduto alle incombenze ivi stabilite, la responsabilità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, degli impianti esercitati dalle stesse aziende resta a carico del direttore o del responsabile dell'esercizio nominato secondo le norme precedentemente in vigore.
Art. 21. Abrogazioni.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto e, in particolare, i comma 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. e 4.2.6. del paragrafo 4.2 delle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico, approvate con decreto ministeriale 15 marzo 1982 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1982). Per effetto degli articoli 103 e 104 del D.P.R. n. 753/80 è inoltre abrogato il secondo comma dell'art. 33 del regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367.
ALLEGATO I
REQUISITI FISICI PRESCRITTI PER ESPLETARE LE FUNZIONI DI DIRETTORE O DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO
Prescrizioni generali.
1. Coloro che aspirano ad espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio devono possedere sana costituzione, nonchè i requisiti fisici indicati nella tabella seguente.
2. Nelle visite per l'accertamento iniziale dell'idoneità, coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva indicata nella tabella seguente sono giudicati idonei soltanto se detta acutezza visiva viene raggiunta con l'uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste nella tabella stessa.
3. Coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva prescritta hanno l'obbligo, durante l'espletamento delle proprie funzioni sull'impianto, di usare sempre occhiali con montatura fissa a staffa, muniti di lenti adatte. Coloro che espletano le funzioni di responsabile dell'esercizio hanno inoltre l'obbligo di tenere di riserva altro identico paio di occhiali.
4. Per coloro che raggiungono il visus naturale di 10/10 in un solo occhio e, complessivamente, raggiungono con l'uso di una lente per l'altro occhio il limite di visus stabilito nella tabella seguente, è consentito l'uso di una lente a contatto per l'occhio con ridotta acutezza visiva.
5. Il senso cromatico è da ritenere "soddisfacente" quando risulti accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno.
6. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva possono essere effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione), ovvero per mezzo di equivalente accertamento audiometrico.
All. 2. (Si omette la tabella)
ALLEGATO II
PROGRAMMA D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE O DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO
Generalità.
Gli argomenti compresi nel programma d'esame vanno riferiti alla categoria di impianti per la quale l'interessato richiede l'accertamento della propria idoneità tecnica. Il contenuto di tali argomenti va adeguato alla funzione richiesta dall'interessato e risulta quindi maggiormente approfondito per chi aspira ad espletare le funzioni di direttore d'esercizio, rispetto a chi richiede di espletare quelle di responsabile dell'esercizio.
Il programma d'esame per chi aspira ad espletare le funzioni di responsabile dell'esercizio comprende anche: nozioni di pronto soccorso in caso di ferite, emorragie, fratture e congelamenti; trasporto infortunati; respirazione artificiale.
Programma di esame.
1) Nozioni sulla normativa amministrativa e tecnica relativa alla concessione, alla costruzione ed all'esercizio degli impianti a fune.
2) Nozioni tecniche di carattere generale attinenti agli impianti a fune:
a ) elementi di elettrotecnica;
b ) elementi di meccanica e tecnologia dei materiali;
c ) elementi di disegno tecnico elettro-meccanico.
3) Tipi di impianti, descrizione generale sulla costituzione ed il funzionamento delle parti principali e terminologia.
4) Impianto elettrico:
a ) costituzione e funzionamento dei componenti relativi ai circuiti di potenza, comando, segnalazione, sicurezza e allarme e funzionamento dei relativi circuiti;
b ) esercizio, manutenzione, controllo.
5) Impianto meccanico:
a ) costituzione e funzionamento delle strutture, macchine e meccanismi di stazione e di linea (motori elettrici, termici, idraulici; riduttori, freni; veicoli; morse; carrelli; sostegni; scarpe; rulliere, ecc.);
b ) tipi e funzioni delle funi, impalmature, teste fuse, attacchi di estremità, dispositivi di tensione. c ) esercizio, manutenzione e controllo.
6) Prevenzione degli infortuni sul lavoro: nozioni sulla normativa generale e specifica; protezioni fisse e mobili; attrezzature e dispositivi per le operazioni di manutenzione e controllo;
7) Governo del personale; disciplina, formazione dei turni di servizio, aggiornamento professionale comportamento del personale in servizio e suo contegno verso il pubblico. 8) Prove pratiche sull'impianto:
a ) effettuazione di semplici misure elettriche e meccaniche; controllo, regolazione ed aggiustaggio di meccanismi, ecc.;
b ) manovre di funzionamento delle varie parti dell'impianto; c ) operazioni di salvataggio in linea.