Circolare 2/2006 DGR n.83 del 20 gennaio 2006

Trasmissione D.G.R. n. 83 del 20 gennaio 2006 concernente “Approvazione di integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 1280 del 26 aprile 1999 avente per oggetto ”Approvazione di modalità e procedure per l’attuazione degli articoli 41 e seguenti della L.R. 29/97 in materia di concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune, a modificazione della D.G.R. n. 2046 dell’8.06.1998

CIRCOLARE 2/2006

L’Assessore al Turismo, Sport. Commercio e Trasporti, sig. Ennio Pastoret, richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
• n. 2046 in data 8 giugno 1998 recante “Approvazione di modalità per l’attuazione degli articoli 41 e seguenti della legge regionale 29/97 in materia di concessione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune”;
• n. 1280 in data 26 aprile 1999 recante “Approvazione di modalità e procedure per l’attuazione degli articoli 41 e seguenti della L.R. 29/97 in materia di concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune, a modificazione della D.G.R. n. 2046 dell’8.6.1998”.
Riferisce che le deliberazioni soprarichiamate disciplinano le procedure relative al rilascio della concessione di costruzione e di esercizio in materia di impianti a fune la cui istruttoria amministrativa e tecnica, con decreto legislativo n. 79 dell’11 febbraio 1998, è stata trasferita dal Ministero dei Trasporti – Ufficio Speciale Trasporti con Impianti Fissi di Torino,
alla Regione Autonoma Valle d’Aosta – Servizio infrastrutture funiviarie, che svolge autonomamente le funzioni delegate dallo Stato relativamente agli impianti a fune di nuova costruzione e già in esercizio, in ordine alle norme tecniche, all’approvazione dei progetti, alle autorizzazioni, ai collaudi, ai controlli, alla sorveglianza, alla tutela ed alla sicurezza dei trasportati.
Ricorda che, a fronte delle nuove direttive e dell’applicazione dei regolamenti
dell’Unione Europea in materia di trasporto con impianti a fune, con le disposizioni attuative emanate con nuova normativa statale, in armonia con la direttiva europea e con l’art. 42 comma 5 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 la Giunta regionale ha già provveduto ad approvare con deliberazione n. 1914 in data 17 giugno 2005 la definizione dei nuovi contenuti per l’approvazione del progetto esecutivo.
Fa presente inoltre che le società del settore del trasporto pubblico con impianti a fune attuano non solo i periodici interventi manutentivi per garantire la sicurezza e la maggiore salvaguardia degli utenti, ma anche corretti programmi di sviluppo dei comprensori (sostituzione di alcuni impianti con nuove costruzioni e effettuazione di interventi sostanziali su altri). Tali programmi portano le società concessionarie a valutare la possibilità di utilizzare nuove forme di finanziamento e di gestione dei beni immobiliari destinati al pubblico trasporto.
Precisa che, in attesa dell’emanazione di una nuova legge regionale che aggiorni la materia della concessione di pubblico trasporto mediante impianti a fune ed a fronte di quanto sopra specificato, è necessario individuare in modo più completo i soggetti ammessi all’ottenimento delle concessioni funiviarie, pur mantenendo le prerogative di tutela del pubblico trasporto, integrando e modificando alcune parti del testo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280 del 26 aprile 1999 relativa all’attuazione dell’art. 42 della già citata l.r. 29/1997.
Riferisce ancora che è opportuno indicare gli importi del deposito cauzionale previsto per l’istruttoria relativa al rilascio della concessione per la costruzione e l’esercizio di cui alla D.G.R. n. 1280/99, mediante conversione da lire in euro.
LA GIUNTA REGIONALE
• preso atto di quanto riferito dall’Assessore sig. Ennio Pastoret; • viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1280 del 26 aprile 1999 e n. 1914 del 17 giugno 2005;
• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 in data 30 dicembre 2005 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative e di disposizioni applicative;
• visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione grandi infrastrutture e impianti a fune dell’Assessorato turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei in vacanza del posto di Capo del Servizio infrastrutture funiviarie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della Legge Regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
• ad unanimità di voti favorevoli
D E L I B E R A
di approvare le seguenti integrazioni da apportare al testo allegato alla deliberazione n. 1280 del 26 aprile 1999 avente per oggetto “Approvazione di modalità e procedure per l’attuazione degli articoli 41 e seguenti della l.r. n. 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune, a modificazione della D.G.R. n. 2046 dell’8.6.1998”:
a)
- la lettera c) Documentazione comprovante l’avvenuto deposito cauzionale nel seguente ammontare:, del paragrafo “MODALITA’ E PROCEDURE PER ATTUAZIONE ARTT. 41 E SEGUENTI” è da sostituire nel modo seguente:
“ c) Documentazione comprovante l’avvenuto deposito cauzionale nel seguente ammontare:
• euro 5.165,00 per linee da realizzare con funivie bifune a va e vieni, funicolari terrestri, ascensori inclinati, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, nonché impianti assimilati;
• euro 2.066,00 per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilati;
• euro 516,00 per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri quali sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili con una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e euro 1.032,00 per linee di lunghezza superiore; “
b)
- il punto 1. del paragrafo “PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE” è da sostituire nel modo seguente:

“ 1. La concessione per la costruzione e l’esercizio viene, di norma, rilasciata al soggetto proprietario dell’impianto che realizza la linea.
Qualora l’impianto sia realizzato con il concorso di finanziamenti, diretti o indiretti, di enti o soggetti pubblici, la proprietà può appartenere a soggetti terzi rispetto al titolare della concessione o al richiedente la stessa.
Tale ultima previsione non è applicabile nel caso di impianto realizzato con il concorso di contributi in conto investimento. ”.

 



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