Risques hydrogéologiques du territoire régional

La normativa regionale in materia di urbanistica - legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale" – stabilisce al Titolo V che i Comuni devono individuare e perimetrare le aree pericolose per inondazione, frana o valanghe e definisce i vincoli di utilizzo del territorio diversificati a seconda del livello di pericolosità. Le modalità di individuazione e classificazione delle aree pericolose sono state definite con un apposito provvedimento (DGR 2939/2008), fornendo indicazioni omogenee per la loro perimetrazione. Tutte le informazioni disponibili concorrono all’individuazione delle aree a diversa pericolosità e compete ai Comuni attivare gli studi geologici e idraulici necessari.

 

Solo dopo l’evento alluvionale di ottobre 2000 (con l'imposizione di pesanti limitazioni di uso del territorio in assenza delle perimetrazione) sono state però approvate le diverse cartografie, coprendo ad oggi l’intero territorio regionale. (sito urbanistica ambiti inedificabili - SCT).

Con la modifica della l.r. n. 11/1998 effettuata con la l.r. n. 34/2007 è stata introdotta anche una nuova cartografia degli ambiti accanto a quelle "tradizionali" di frana, inondazione e valanghe: quella per colata di detrito. Tali cartografie sono definite attraverso i cosiddetti "studi di bacino" e le modalità di realizzazione di tali studi sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale n.  2939/2008.

Un settore particolare di interesse è rappresentato dalla definizione della pericolosità derivanti dalle aree glaciali.

 



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