Norme di attuazione

TITOLO II NORME PER PARTI DI TERRITORIO

Art. 10 - Articolazione del territorio in parti differenziate
Art. 11 - Sistema delle aree naturali: sottosistemi dell'alta montagna e delle altre aree naturali
Art. 12 - Sistema dei pascoli
Art. 13 - Sistema boschivo
Art. 14 - Sistema fluviale
Art. 15 - Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato
Art. 16 - Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale
Art. 17 - Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico
Art. 18 - Sistema urbano
Art. 19 - Unità locali

Articolo 10: Articolazione del territorio in parti differenziate

1. Il territorio è articolato in parti omogeneamente caratterizzate dalla prevalenza di una o più componenti paesistico-ambientali, nelle quali si applicano indirizzi differenziati di modalità di azione e di intervento, di usi ed attività e di condizioni operative; tali parti del territorio sono determinate dal PTP attraverso all’individuazione dei sistemi ambientali. I sistemi ambientali hanno natura e funzioni diversi da quelli delle zone omogenee del PRGC: mentre i sistemi ambientali sono finalizzati alla tutela ambientale e paesistica del territorio regionale, le zone del PRGC hanno lo scopo di attribuire destinazioni d’uso al territorio comunale. Pertanto, i sistemi ambientali non costituiscono modificazioni alla zonizzazione del PRGC vigente.

2. Gli elaborati grafici del PTP individuano e delimitano, mediante coloriture riferite ad una apposita legenda, i vari sistemi ambientali; la delimitazione dei sistemi ambientali e, al loro interno, delle aree soggette a specifica disciplina, è precisata dal comune in sede di formazione o adeguamento del piano regolatore generale comunale nella relativa cartografia; nelle more della sua formazione o adeguamento si applica, agli effetti del presente PTP, la delimitazione definita da quest’ultimo.

3. I sistemi ambientali in cui si articola il territorio regionale sono i seguenti:

a) sistema delle aree naturali articolato in sottosistemi:

1. dell’alta montagna;

2. delle altre aree naturali;

b) sistema dei pascoli;

c) sistema boschivo;

d) sistema fluviale;

e) sistema insediativo tradizionale, articolato in sottosistemi:

1. a sviluppo integrato;

2. a sviluppo residenziale;

3. a sviluppo turistico;

f) sistema urbano, articolato in sottosistemi locali.

4. I sistemi di cui al comma 3 sono definiti come segue:

a) sistema delle aree naturali: comprende ambiti non interessati, se non marginalmente, da utilizzazioni antropiche che interferiscono significativamente nei processi naturali; il sottosistema dell’alta montagna comprende ambiti caratterizzati dalle cime più elevate e dalle masse glaciali complessivamente qualificanti lo specifico paesaggio montano;

b) sistema dei pascoli: comprende ambiti caratterizzati prevalentemente, anche se non esclusivamente, dalle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi e dalle relative infrastrutture;

c) sistema boschivo: comprende ambiti caratterizzati prevalentemente, anche se non esclusivamente, dai boschi e dalle foreste, nonché dalle attività ad essi collegate; vi sono incluse le aree non coperte da boschi, ma funzionalmente, ecologicamente o paesisticamente connesse con i boschi stessi, quali mayen, radure, macereti, rocce, fasce di rinaturalizzazione ed aree di rimboschimento, arbusteti, aree insediate intercluse;

d) sistema fluviale: comprende ambiti interessati, sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geomorfologico, ecologico e paesistico, dalle dinamiche evolutive dei corsi d’acqua; vi sono incluse, oltre alle fasce fluviali di cui all’articolo 35, delle presenti norme, le aree, anche insediate od insediabili, nelle quali la disciplina degli usi e degli interventi non può prescindere dai loro rapporti specifici coi corsi d’acqua;

e) sistema insediativo tradizionale: comprende ambiti caratterizzati dalla presenza di insediamenti e di attività tradizionali; nel sottosistema “a sviluppo integrato” tali ambiti sono interessati da processi di sviluppo che non comportano significative discontinuità nell’originario contesto rurale; nel sottosistema “a sviluppo residenziale” tali ambiti sono interessati da processi di sviluppo, prevalentemente residenziale, relativamente indipendenti dall’originario contesto rurale; nel sottosistema “a sviluppo turistico” tali ambiti sono interessati da processi di sviluppo, prevalentemente turistico, relativamente indipendenti dall’originario contesto rurale;

f) sistema urbano: comprende ambiti densamente caratterizzati dagli sviluppi urbani e dalle relative attività ed infrastrutture.

5. Le determinazioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 specificano, mediante l’impiego delle categorie normative di cui all’articolo 9, gli indirizzi da attuare, per ciascun tipo di sistema ambientale, nella formazione e nell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore. Le determinazioni medesime stabiliscono, per ciascun tipo di sistema ambientale, l’indirizzo caratterizzante; ammettono inoltre ulteriori indirizzi, precisando le relative condizioni di attuazione, ove eccedano la condizione C1. Compete ai PRGC, specificando tali ulteriori indirizzi, l’evidenziazione, la valorizzazione e la disciplina, all’interno di un complessivo sistema ambientale, di aree con caratteristiche diverse da quelle prevalenti e caratterizzanti di ciascun sistema ambientale.

 

Articolo 11: Sistema delle aree naturali: sottosistemi dell’alta montagna e delle altre aree naturali

1. Nel sottosistema dell’alta montagna l’indirizzo caratterizzante è costituito dalla conservazione (CO) delle risorse per usi ed attività di tipo naturalistico (N1); sono inoltre ammessi interventi:

a) di restituzione (RE), per usi e attività di tipo: A1, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi e alla silvicoltura; S3, limitatamente allo sci alpino; U2, limitatamente all’escursionismo e all’alpinismo; U3, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi e alla silvicoltura;

b) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S3, limitatamente allo sci alpino; U2;

c) di trasformazione (TR1 e TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: S3, limitatamente allo sci alpino; U2, limitatamente alle attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e lo sci alpino.

2. Nel sottosistema delle altre aree naturali l’indirizzo caratterizzante è costituito dalla conservazione (CO) delle risorse naturali per usi ed attività di tipo naturalistico (N); sono inoltre ammessi interventi:

a) restituzione (RE) per usi e attività di tipo: A1; S3, limitatamente allo sci alpino e nordico; U;

b) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: A2; S3, limitatamente allo sci alpino e nordico; U2, limitatamente alle attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e lo sci alpino e nordico; U3, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi e alla silvicoltura;

c) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: A1; S3, limitatamente allo sci alpino e nordico; U2, limitatamente alle attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e lo sci alpino e nordico;

d) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: A2; S3, limitatamente allo sci alpino e nordico; U2, limitatamente alle attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e lo sci alpino e nordico.

3. I PRGC precisano le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, applicandole in modo differenziato alle varie parti dei sottosistemi di cui al presente articolo, in relazione alle rispettive specificità, evitando, con particolare riferimento agli interventi a contenuto trasformativo (TR1 e TR2), significative modificazioni alla copertura del suolo, al reticolo idrografico, al sistema dei percorsi e delle strutture storiche eventualmente presenti, aumenti dei carichi ambientali, degli effetti di disturbo e dei fattori di inquinamento in termini incompatibili con le capacità di sopportazione dei siti e con gli equilibri ecologici.

 

Articolo 13: Sistema dei pascoli

1. Nel sistema dei pascoli l’indirizzo caratterizzante è costituito dal mantenimento (MA) delle risorse e del paesaggio, per usi ed attività inerenti alla conduzione degli alpeggi (A1); sono inoltre ammessi interventi:

a) di restituzione (RE) per usi e attività di tipo: A1; S3; U;

b) di riqualificazione (RQ) per usi e attività di tipo: U2; S3 limitatamente all’escursionismo e allo sci alpino e nordico;

c) di trasformazione (TR1) per usi e attività di tipo: A2 e U3, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi; S3 e U2, limitatamente alle attività e alle attrezzature per lo sci alpino e nordico;

d) di trasformazione (TR1), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U2, limitatamente alle attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e lo sci alpino e nordico;

e) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: A2 e U3, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi; U2 limitatamente alle attrezzature per l’alpinismo, l’escursionismo e lo sci alpino e nordico; S3, limitatamente all’escursionismo e allo sci alpino e nordico.

2. I PRGC precisano le determinazioni di cui al comma 1, applicandole in modo differenziato alle varie parti del sistema di cui al presente articolo, in relazione alle rispettive specificità, stabilendo, con particolare riferimento agli interventi a contenuto trasformativo (TR1 e TR2):

a) il divieto di interventi che compromettano la stabilità del suolo o la funzionalità del reticolo idrografico, o sconvolgano i sistemi di percorsi, infrastrutture e strutture storiche esistenti;

b) la promozione di idonee modificazioni delle pratiche colturali ove si verifichino processi di degrado ambientale;

c) la promozione di interventi di riqualificazione nelle aree degradate o dissestate da usi e attività extragricole, in particolare da infrastrutture e sistemazioni per lo sci alpino, nonché interventi di recupero delle strutture edilizie.

3. Gli interventi a contenuto trasformativo (TR1), attuabili alla condizione C1, per l’ampliamento delle strutture edilizie esistenti strettamente funzionali ad attività inerenti alla conduzione degli alpeggi, la modifica dei sistemi di accesso, in particolare la realizzazione di nuove strade, e l’aumento significativo dei carichi di bestiame, possono essere consentiti, con le cautele di cui alle presenti norme, per i pascoli da riqualificare o potenziare, come tali individuati negli strumenti urbanistici comunali, d’intesa con l’assessorato regionale competente per materia.

 

Articolo 13: Sistema boschivo

1. Nel sistema boschivo l’indirizzo caratterizzante è costituito dal mantenimento (MA) del patrimonio forestale per usi ed attività inerenti alla conduzione degli alpeggi, agricoli o forestali (A1); sono inoltre ammessi interventi:

a) restituzione (RE) per usi e attività di tipo: A1; S3; U;

b) di riqualificazione (RQ) per usi e attività di tipo: U2; U3; S3, limitatamente al tempo libero, all’escursionismo e allo sci alpino e nordico;

c) di trasformazione (TR1) per usi e attività di tipo: A2; U3; S3 e U2, limitatamente alle attività e alle attrezzature per lo sci alpino e nordico;

d) di trasformazione (TR2), alla condizione C2 per usi e attività di tipo: S3 e U2, limitatamente alle attività e alle attrezzature per lo sci alpino e nordico.

2. I PRGC precisano le determinazioni di cui al comma 1, applicandole in modo differenziato allevarie parti del sistema di cui al presente articolo, in relazione alle rispettive specificità, stabilendo,con particolare riferimento agli interventi a contenuto trasformativo (TR1 e TR2):

a) il divieto di ogni intervento che possa pregiudicare la funzionalità ecosistemica del bosco, nonché il mantenimento dei mayen, degli alpeggi e delle altre radure tradizionalmente antropizzate ricompresi nel sistema stesso; resta salva la possibilità di realizzare le opere e le infrastrutture commisurate alle effettive necessità di gestione selvicolturale e degli alpeggi, rispettando i criteri di funzionalità ed efficienza stabiliti dalla competente struttura regionale, con le cautele di cui alle presenti norme;

b) la regolamentazione delle utilizzazioni a fini turistici, specialmente per quanto concerne l’accessibilità veicolare, lo sci alpino e lo scialpinismo, onde evitare sovraccarichi ambientali, rischi di incendio, danni al novellame e al patrimonio boschivo;

c) la promozione, in ambiti definiti dalla struttura regionale competente per materia, di interventi di riqualificazione, ivi comprese la modificazione, l’eliminazione o la chiusura di strade e infrastrutture attraversanti, tali da mitigare gli impatti in atto e da ridurre gli effetti negativi e i rischi di cui alle lettere precedenti.

3. Nel sistema boschivo è consentita, a cura della struttura regionale competente per materia, nel rispetto delle esigenze di gestione e delle cautele di cui alle presenti norme, la realizzazione di aree attrezzate per picnic e ricreazione, e la sistemazione di percorsi atti a migliorare la fruibilità turistica e ricreativa e a indirizzarne la frequentazione.

 

Articolo 14: Sistema fluviale

1. Nel sistema fluviale, da non confondersi con le fasce fluviali di cui all’art. 35, l’indirizzo caratterizzante è costituito dalla valorizzazione delle risorse idriche e dalla riqualificazione (RQ) degli ecosistemi fluviali e degli insediamenti esistenti, per usi ed attività agrosilvopastorali (A); sono inoltre ammessi, nel rispetto delle determinazioni di cui all’articolo 35, i seguenti interventi, soggetti a particolare attenzione riguardante gli insediamenti esistenti e la valorizzazione degli usi naturalistici e ricreativi:

a) riqualificazione (RQ) per usi e attività di tipo: S, U1, U2;

b) di trasformazione (TR1), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: S1; S2; S3, limitatamente a ricreazione, tempo libero e sport; U1; U2;

c) di trasformazione (TR2), alla condizione C3, per usi e attività di tipo: S1; S2; S3, limitatamente a ricreazione, tempo libero e sport; U1; U2, limitatamente ad attrezzature ricettive e di servizio.

2. I PRGC precisano le determinazioni di cui al comma 1, applicandole in modo differenziato nelle

diverse parti del sistema di cui al presente articolo, in relazione alle rispettive specificità e tenuto

conto degli indirizzi di cui al comma 3 e delle determinazioni di cui all’articolo 35.

3. Nel sistema fluviale:

a) devono essere realizzati interventi di mantenimento e riqualificazione volti a migliorare stabilmente le condizioni di sicurezza idraulica (in particolare la capacità di contenimento e di laminazione delle piene), il grado di naturalità, l’efficienza e la continuità degli ecosistemi fluviali (con particolare riguardo per le aree spondali e le zone umide latistanti), a ridurre i fattori di rischio e le situazioni di degrado ambientale, a ripristinare nella maggior misura possibile la dinamica evolutiva naturale dei corsi d’acqua, e a restituire loro i terreni impropriamente sottratti;

b) sono vietati usi, attività ed interventi tali da aggravare le interferenze antropiche nelle dinamiche evolutive dei corsi d’acqua e i rischi idraulici ed idrogeologici, o tali da ridurre la fruibilità e l’accessibilità dei corsi d’acqua stessi e delle loro sponde, o tali da richiedere opere di difesa e di sistemazione idraulica, con le sole eccezioni degli insediamenti consolidati e di quelli espressamente previsti dal PRGC e coerenti con le determinazioni del presente PTP, ivi comprese le opere per utilizzi delle acque per scopi irrigui, idroelettrici, industriali e per consumi umani, purché i nuovi interventi non comportino riduzioni significative delle aree di espansione e laminazione delle piene;

c) devono essere promosse, anche con le misure di sostegno e di incentivazione previste da provvedimenti comunali o regionali, forme di utilizzazione delle sponde e delle aree latistanti e pratiche colturali atte a ridurre i carichi inquinanti, gli impedimenti al deflusso delle acque e gli altri impatti negativi, compatibilmente con le esigenze di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di piena e di evitare danni a valle delle aree di intervento.

4. Il PTP individua parti del sistema fluviale assimilabili, in ragione delle trasformazioni pregresse, ad altri sistemi ambientali (sistema insediativo tradizionale e sistema urbano): in tali porzioni di territorio si applicano, oltre alle determinazioni di cui al presente articolo, quelle definite rispettivamente dagli articoli 15, 16, 17, 18 delle presenti norme.

 

Articolo 15: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato

1. Nel sottosistema a sviluppo integrato del sistema insediativo tradizionale l’indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività agroforestali e inerenti alla conduzione degli alpeggi (A) ed abitativi (U); sono inoltre ammessi interventi:

a) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S;

b) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;

c) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: U1; U2, limitatamente a infrastrutture ricettive e di servizio.

2. I PRGC precisano le determinazioni di cui al comma 1, applicandole in modo differenziato alle varie parti del sottosistema di cui al presente articolo, in relazione alle rispettive specificità e tenuto conto degli indirizzi di cui al comma 3.

3. Nel sottosistema di cui al presente articolo:

a) le espansioni dei nuclei esistenti devono evitare di trasformare aree agricole dotate di maggiore capacità di uso e boscate, di provocare la saldatura tra i nuclei stessi e, comunque, devono rispettare le determinazioni di cui alle lettere d) ed e); le espansioni anzidette, ivi compresi i completamenti devono, inoltre, essere coerenti con la struttura morfologica di rispettivi nuclei sotto il profilo:

1. dell’adattamento: i movimenti di terra non devono modificare percettibilmente i precedenti profili;

2. della leggibilità: i lotti edificati devono sottolineare le particolarità dell’assetto vegetazionalee del frazionamento agrario;

b) gli edifici ad uso agricolo, devono essere localizzati in adiacenza ai nuclei o ai margini delle aree agricole libere;

c) devono essere promosse la conservazione, il mantenimento, la restituzione o, ove necessario, la riqualificazione della struttura storica dei nuclei insediativi, dei beni isolati, dei percorsi storici, in particolare di quelli evidenziati nelle tavole di piano, e dei segni emergenti del paesaggio agrario di rilevante interesse storico-culturale;

d) devono essere evitati gli interventi che possono pregiudicare la continuità e la fruibilità delle relazioni fisiche, funzionali e visive tra gli elementi suddetti;

e) ogni intervento a contenuto trasformativo (TR1 e TR2) riguardante l’espansione dei nuclei esistenti, ivi compresi i completamenti, deve essere coerente con la struttura storica, sotto il profilo:

1. del dimensionamento: le espansioni dei nuclei devono avere carattere marginale rispetto alla dimensione complessiva del nucleo storico;

2. della localizzazione: le espansioni e i completamenti devono di regola realizzarsi a monte di nuclei, di preferenza negli exseminativi, ed aderire alla loro configurazione, senza snaturarla;

3. della tipologia: le nuove costruzioni devono uniformarsi, per altezza, giacitura, orientamento, alle tipologie preesistenti.

 

Articolo 16: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale

1. Nel sottosistema a sviluppo residenziale del sistema insediativo tradizionale, l’indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e infrastrutturale, e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività di tipo abitativo (U1); (U2) con esclusione delle residenze temporanee; sono inoltre ammessi interventi:

a) restituzione (RE), per usi e attività di tipo: A1;

b) riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S; U2;

c) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1;

d) di trasformazione (TR1), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: S; U2, limitatamente ad attrezzature ricettive e servizi connessi alla ricreazione e allo sport;

e) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: S1; S2; S3, limitatamente ad attività sportive, ricreative e del tempo libero; U1; U2, limitatamente ad attrezzature ricettive e servizi connessi alla ricreazione e allo sport.

2. Gli strumenti urbanistici comunali precisano le determinazioni di cui al comma 1, applicandole in modo differenziato nelle diverse parti del sottosistema di cui al presente articolo, in relazione alle rispettive specificità e dell’esigenza di assicurare il recupero ambientale, la rinaturalizzazione o il ripristino o la riqualificazione delle aree degradate o ambientalmente carenti, con particolare riguardo per le frange periferiche alle aree storiche, per i margini urbani lungo i corsi d’acqua e le principali vie di accesso e di transito, per le periferie, per le aree abbandonate; si applicano, inoltre, seguenti indirizzi:

a) evitare la saldatura dei nuclei storici lungo le strade di connessione;

b) promuovere la conservazione, il mantenimento, la restituzione e la riqualificazione dei nuclei storici, dei beni isolati, dei percorsi storici, in particolare quelli evidenziati nelle tavole di piano;

c) evitare gli interventi che possono pregiudicare la continuità e la fruibilità delle relazioni fisiche, funzionali e visive tra gli elementi suddetti;

d) stabilire che ogni espansione di completamento degli insediamenti esistenti tenda alla saturazione delle aree già urbanizzate e compromesse, con la massima utilizzazione delle infrastrutture a rete presenti riducendo la necessità di potenziamento delle stesse;

e) stabilire che ogni completamento degli insediamenti esistenti con interventi di trasformazione TR1 e l’espansione con insediamenti di nuovo impianto mediante interventi di trasformazione TR2:

1. impegnino il territorio nella misura minima necessaria;

2. si appoggino alle infrastrutture a rete presenti evitandone ingiustificate estensioni;

3. usufruiscano di densità edilizie fondiarie elevate ma compatibili con l’aggregazione di volumi articolati paragonabili per dimensioni alle tipologie locali preesistenti;

4. prescindano dai vincoli del frazionamento catastale agricolo realizzando insediamenti organici e compiuti.

 

Articolo 17: Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico

1. Nel sottosistema a sviluppo turistico del sistema insediativo tradizionale, l’indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e infrastrutturale e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività di tipo abitativo e turistico (U1, U2, S3); sono inoltre ammessi interventi:

a) restituzione (RE), per usi e attività di tipo: A1;

b) riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: S1; S2;

c) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: U1; U2;

d) di trasformazione (TR1), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: S1; S2; S3;

e) di trasformazione (TR2), alla condizione C3, per usi e attività di tipo: S1; S2, limitatamente ad attività commerciali; S3; U1; U2, limitatamente ad attrezzature ricettive e di servizio.

2. Gli strumenti urbanistici comunali precisano le determinazioni di cui al comma 1, applicandole in modo differenziato alle varie parti del sottosistema di cui al presente articolo, in relazione alle rispettive specificità e all’esigenza di assicurare il recupero ambientale, la rinaturalizzazione o il ripristino o la riqualificazione delle aree degradate o ambientalmente carenti, con particolare riguardo per le frange periferiche alle aree storiche, per i margini urbani lungo i corsi d’acqua e le principali vie di accesso e di transito, per le periferie, per le aree abbandonate; si applicano, inoltre, i seguenti indirizzi:

a) evitare la saldatura dei nuclei storici lungo le strade di connessione;

b) promuovere la conservazione, il mantenimento, la restituzione e la riqualificazione dei nuclei storici, dei beni isolati, dei percorsi storici, in particolare quelli evidenziati nelle tavole di piano;

c) evitare gli interventi che possono pregiudicare la continuità e la fruibilità delle relazioni fisiche, funzionali e visive tra gli elementi suddetti;

d) stabilire che ogni espansione di completamento degli insediamenti esistenti tenda alla saturazione delle aree già urbanizzate e compromesse, con la massima utilizzazione delle infrastrutture a rete presenti riducendo la necessità di potenziamento delle stesse;

e) stabilire che ogni completamento degli insediamenti esistenti con interventi di trasformazione TR1 e l’espansione con insediamenti di nuovo impianto mediante interventi di trasformazione TR2:

1. impegnino il territorio nella misura minima necessaria;

2. si appoggino alle infrastrutture a rete presenti evitandone ingiustificate estensioni;

3. usufruiscano di densità edilizie fondiarie elevate ma compatibili con l’aggregazione di volumi articolati assimilabili per dimensioni alle tipologie locali preesistenti;

4. sottolineino le caratteristiche del frazionamento catastale agricolo evitando recinzioni che limitino la visibilità ed incrementando le masse arboree.

 

Articolo 18: Sistema urbano

1. Nel sistema urbano l’indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo e infrastrutturale per usi ed attività di tipo S nonché di tipo abitativo e di servizio (S, U1 e U2); sono inoltre ammessi interventi:

a) restituzione (RE), per usi e attività di tipo: A1, limitatamente alle attività agricole;

b) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: S; U1; U2;

c) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: S; U1; U2, limitatamente ad attrezzature ricettive e di servizio.

2. Gli strumenti urbanistici comunali precisano le determinazioni del comma 1 applicandole in modo differenziato alle varie parti del sistema urbano, in relazione alle rispettive specificità, considerando congiuntamente:

a) il recupero urbano di base (delle reti tecnologiche, delle strade e degli spazi pubblici, degli impianti di base, ecc.);

b) il recupero funzionale diffuso e il restauro del patrimonio storico e culturale;

c) la riorganizzazione e il potenziamento delle reti di servizi e del sistema del verde;

d) il recupero ambientale, la rinaturalizzazione o il ripristino o la riqualificazione delle aree degradate o ambientalmente carenti, con particolare riguardo per le frange periferiche alle aree storiche, per i margini urbani lungo i corsi d’acqua e le principali vie d’accesso e di transito, per le periferie, per le aree abbandonate;

e) la riorganizzazione delle funzioni urbane;

f) la riorganizzazione del traffico e dei trasporti;

g) il risparmio energetico;

h) l’innovazione edilizia.

3. Gli interventi di trasformazione TR1 e TR2 devono impegnare il territorio nella misura minima possibile e tendere ad appoggiarsi alle infrastrutture a rete presenti.

 

Articolo 19: Unità locali

1. Al fine di garantire l’integrazione delle diverse componenti che concorrono a definire l’identità e la riconoscibilità delle diverse parti del territorio regionale, il PTP individua inoltre specifici sottosistemi di relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali, che costituiscono altrettante “unità di relazioni locali”, denominate per brevità“unità locali”.

2. Le determinazioni di cui al titolo II delle presenti norme sono integrate, con riferimento alle unità locali di cui al comma 1, dalle schede allegate, che individuano i problemi e definiscono gli orientamenti da considerare nella formazione e nell’adeguamento degli strumenti urbanistici locali e dei piani di settore, per quanto concerne le relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali caratterizzanti ciascuna unità.

3. In particolare, le schede individuano, con l’ausilio di appositi schemi grafici, elementi, quali:

a) le interazioni paesistiche tra le principali componenti che caratterizzano il paesaggio;

b) le linee di connessione ecologica e paesistica, costituite da fasce continue di componenti naturali e seminaturali e dai corridoi che le collegano;

c) i corridoi ecologici, costituiti da elementi lineari, quali corsi d’acqua e sistemi spondali, alberate e siepi, ecc., atti a collegare le aree e le risorse d’interesse naturale;

d) i varchi liberi da costruzioni, che separano le aree edificate, assicurando la continuità ecologica e paesistica delle aree verdi;

e) i confini delle espansioni urbanizzative nei confronti del contesto agricolo;

f) le principali mete visive;

g) i canali principali di fruizione visiva e i punti panoramici;

h) i siti di integrazione paesistica, costituiti da interazioni paesistiche particolarmente intense tra elementi limitrofi;

i) i margini naturali e i bordi dell’edificato, di particolare rilievo paesistico;

l) gli elementi di degrado o di detrazione visiva, che alterano o mutilano le interazioni paesistiche ed ecologiche;

m) le connessioni per la mobilità, significative per l’unità locale:

1. viabilistiche;

2. con trasporti pubblici;

n) le relazioni funzionali, significative per l’unità locale:

1. tra centri di servizi complementari;

2. tra servizi o risorse turistiche complementari o integrabili.

4. Per ciascuna delle relazioni di cui al comma 3, le schede precisano gli orientamenti da perseguire:

a) di conservazione o mantenimento, con modalità di azione e di intervento di tipo CO o MA sulle componenti interessate o interposte, atte ad evitare riduzioni o mutilazioni o degrado delle relazioni in atto;

b) di ripristino o di riqualificazione, con modalità di azione e di intervento di tipo RE o RQ sulle componenti interessate o interposte, atte a migliorare le relazioni in atto, con la mitigazione o la rimozione dei fattori di degrado;

c) di trasformazione, con modalità di azione e di intervento di tipo TR1 o TR2 sulle componenti interessate o interposte, atte a porre in essere relazioni o a rafforzare quelle in atto.

 

 



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