Rilascio del "bollino blu" per la circolazione in Aosta

 

Nuove disposizioni relative al "bollino blu"

 


 

Il controllo dei gas di scarico di tutti gli autoveicoli e motoveicoli è ora contestuale alla revisione del mezzo, che avviene la prima volta dopo quattro anni e, successivamente, con cadenza biennale (legge 4 aprile 2012, n. 35) 

Nella seconda metà dell’anno 2011, l’Assessorato territorio e ambiente si era impegnato nella revisione della disciplina relativa al “bollino blu”, con l’obiettivo di semplificare e aggiornare le relative procedure e l’ambito di applicazione.

A tal fine era stato richiesto un parere ad ARPA Valle d’Aosta in relazione alla possibilità di escludere dall’obbligo del controllo dei gas di scarico le classi di autoveicoli più recenti, quali gli euro 3, 4 e 5, da cui si è confermata tale opportunità.

 Inoltre era stato organizzato un incontro con i rappresentanti delle autofficine e con il CNA per illustrare gli obiettivi dell’Amministrazione e per un confronto sulla rideterminazione delle modalità per il rilascio del bollino blu, anche in riferimento all’aggiornamento del prezzo, al fine di definire nuove procedure condivise.

 Quindi era stata predisposta una proposta di deliberazione della Giunta regionale, che avrebbe sostituito la precedente deliberazione che disciplinava le modalità riguardanti il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli circolanti nell'area urbana di Aosta (la deliberazione della Giunta regionale n. 4162 in data 22 novembre 1999), stabilendo nuove modalità a partire dall’inizio dell’anno 2012.

 Premesso quanto sopra, si rende nota la pubblicazione, sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, della legge 4 aprile 2012, n. 35, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, avente l’obiettivo di snellire le procedure burocratiche relative a numerosi aspetti della vita dei cittadini, e disciplinante anche la materia in oggetto.

 Più precisamente, l’art. 11 di tale legge prevede semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocità. In particolare, il comma 8 del succitato articolo riporta:

 A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

 Nella necessità di dare attuazione alle disposizioni sopra descritte, si informa che l’ipotesi di provvedimento non appare più necessaria e in generale le disposizioni dettate dall’Amministrazione regionale sono da intendersi superate. Ne consegue che gli atti emanati dall’Amministrazione regionale che prevedevano la frequenza annuale del controllo obbligatorio dei gas di scarico (la deliberazione della Giunta regionale n. 4162 in data 22 novembre 1999 e i relativi allegati) non costituiscono più il riferimento normativo relativo alla disciplina del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli che ora è rappresentato dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

 Si evidenzia dunque che il controllo dei gas di scarico di tutti gli autoveicoli e motoveicoli è ora contestuale alla revisione del mezzo, che avviene la prima volta dopo quattro anni e, successivamente, con cadenza biennale. Ne consegue che è sufficiente emettere il certificato di superamento della revisione periodica e non è più necessario il rilascio annuale del bollino blu né del relativo certificato di controllo.

 

 



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