Servizio di leva
La Presidenza della Giunta regionale rammenta che i valdostani residenti nei 65 Comuni gravemente danneggiati dall'alluvione dell'ottobre 2000 possono beneficiare delle disposizioni previste dalla legge 365/2000 (cosiddetta "Soverato") in materia di servizio civile e militare di leva.
I Comuni interessati, individuati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in base ai requisiti stabiliti dall'Ordinanza di protezione civile n. 3096/2000 e recepiti dal Ministro dell'Interno con Decreti pubblicati sulle G.U. del 17 gennaio e 21 febbraio 2001, sono i seguenti:
Allein - Antey-Saint-André - Aosta - Arnad - Arvier - Avise - Ayas - Aymavilles - Bard - Brissogne - Brusson - Challand-Saint-Anselme - Challand-Saint-Victor - Chambave - Champdepraz - Champorcher - Charvensod - Châtillon - Cogne - Courmayeur - Donnas - Doues - Emarèse - Etroubles - Fenis - Fontainemore - Gaby - Gressan - Gressoney-La-Trinité - Gressoney-Saint-Jean - Hône - Issime - Issogne - Jovençan - La Magdeleine - La Salle - La Thuile - Lillianes - Montjovet - Nus - Ollomont - Oyace - Perloz - Pollein - Pontboset - Pontey - Pont-Saint-Martin - Pré-Saint-Didier - Quart - Rhêmes-Notre-Dame - Rhêmes-Saint-Georges - Roisan - Saint-Christophe - Saint-Denis - Saint-Marcel - Saint-Nicolas - Saint-Pierre - Saint-Rhémy-en-Bosses - Saint-Vincent - Sarre - Valpelline - Valsavarenche - Valtournenche - Verrayes - Verrès.
I residenti in questi Comuni interessati al servizio di leva, civile e militare, per gli anni 2000 e 2001 possono presentare domanda per usufruire delle seguenti possibilità:
1) essere utilizzati, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, della Regione o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza. Le domande devono essere presentate ai rispettivi comandi di corpo, se già in servizio, o ai distretti militari di appartenenza, se ancora da incorporare.
2) essere dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, posti in congedo anticipato, qualora la propria abitazione principale sia stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale.
Si invitano gli interessati, per ulteriori informazioni e chiarimenti, a rivolgersi alla Direzione Gestione Eventi Calamitosi della Presidenza della Giunta regionale (telefono: 0165 272697 - e-mail:alluvione@regione.vda.it) o al Comune di residenza.
Legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365, recante: "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali.".
Art. 5.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e dell'ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, e previdenziali
1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni ai servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.
2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio l998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.
4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
4-bis. (OMISSIS)
Art. 5-bis.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, e previdenziali, giudiziari e di controllo
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.
3. (OMISSIS)