Autorizzazione idraulica

La realizzazione di qualunque intervento nell’alveo o nelle pertinenze di un corso d’acqua o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero l’occupazione per qualsiasi altro motivo, temporanea o permanente, anche in subalveo o in proiezione, di superfici appartenenti al demanio idrico, è regolamentata dal Testo Unico n. 523 del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche, agli articoli 93 e successivi.

La norma stabilisce in via generale il divieto di svolgere qualsiasi attività o di realizzare qualsiasi manufatto senza il permesso dell’autorità idraulica competente (art. 93).

Al fine di evitare di arrecare danno alle opere idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere più disagevoli o impedire le attività di controllo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di emergenza da parte dell’autorità idraulica e di tutti gli altri eventuali soggetti competenti, l’art. 96 elenca le opere e gli interventi vietati. Gli articoli 97 e 98 elencano le attività e gli interventi che possono essere realizzati solo con il permesso dell’autorità idraulica.

Vincoli specifici sono fissati per gli usi delle fasce di terreno laterali ai corsi d’acqua, come stabilito anche dall’art. 41 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). Le distanze previste dalle norme vanno misurate dal piede esterno dell’argine, nel caso di fiumi arginati, o dal ciglio superiore della scarpata, per gli alvei incassati, indipendentemente dai confini catastali del demanio idrico. Valgono quindi anche sui terreni di proprietà privata posti lateralmente al corso d’acqua.

Chiunque occupi, a qualsiasi titolo, superfici appartenenti al demanio idrico deve anche acquisire la concessione di occupazione da parte dell’amministrazione regionale.

 



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