Che cos'è l'autorizzazione idraulica

Interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell’alveo o nelle pertinenze di un corso d’acqua dichiarato pubblico o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.

Per corso d’acqua dichiarato pubblico ai sensi del D.P.R. n. 238 del 18.02.1999 “regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge n. 36 del 05.01.1994” si intendono tutti i corsi d’acqua catastalmente definiti ovvero individuati con specifica denominazione sulla carta tecnica regionale (C.T.R.). Sono espressamente esclusi dalla presente classificazione gli impluvi e i colatoi indicati sulla C.T.R. ma privi di specifica denominazione.

Per alveo di un corso d’acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell’erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse e artificiali, quali scogliere e muri d’argine in froldo.

Per pertinenze di un corso d’acqua si intendono tutte quelle aree prossime a fiumi, torrenti e canali per le quali vigono i divieti e le limitazioni per la realizzazione di interventi previsti al capo VII del R.D. n. 523/1904.

L’autorizzazione idraulica non consente al richiedente l’esecuzione dell’intervento all’interno dell’alveo del corso d’acqua; essa risulta propedeutica esclusivamente al rilascio dei titoli edificatori da parte del/dei comune/comuni in cui viene realizzato l’intervento.

Qualora il richiedente intenda ottenere contestualmente all’autorizzazione idraulica anche il benestare disciplinante le modalità di esecuzione dell’intervento in alveo deve specificarlo appositamente nella domanda di autorizzazione.

Il permesso relativo all’ingresso in alveo per l’esecuzione degli interventi è rilasciato con apposito benestare disciplinante le modalità di esecuzione dell’intervento e le tutele da porre in essere a salvaguardia del regime idraulico del corso d’acqua e dell’integrità delle sponde e delle opere di difesa esistenti.

L’Amministrazione regionale si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare, anche parzialmente, in qualunque momento l’autorizzazione idraulica, qualora intervengano ragioni di:

  • disciplina idraulica del corso d’acqua interessato;
  • ragioni di pubblica utilità;
  • esecuzione delle opere in difformità rispetto a quelle assentite;
  • mancata osservanza delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione.

 Una volta completato l’intervento, il titolare dell’autorizzazione deve inviare, sempre all’Ufficio gestione demanio e risorse idriche, la comunicazione di ultimazione lavori e l’attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto ed alle eventuali varianti autorizzate.

Per l’occupazione temporanea del demanio idrico determinatasi nel corso dell’esecuzione delle opere il richiedente è tenuto a versare a beneficio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta l’importo del canone demaniale il cui importo è calcolato in proporzione al periodo di occupazione effettivo risultante dalle predette dichiarazioni.

Il suddetto pagamento del canone può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

  • su c/c bancario intestato alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, UNICREDITBANCA, Servizio di Tesoreria, Via Challand n. 24, Aosta - codice IBAN: IT/19/U/02008/01299/000003867729;
  • su c/c postale n. 11019114 intestato a Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Servizio di Tesoreria

indicando come causale di pagamento “Concessioni demanio idrico - Rich. 9495”.

Copia dell’avvenuto pagamento deve quindi essere trasmessa all’Ufficio gestione demanio idrico dell’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica.

 



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