Regione autonoma Valle d'Aosta - Rr n. 4/94

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Regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 4

Norme regolamentari per la concessione di benefici economici da erogare a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).
testo

 

 

La Regione interviene, mediante la concessione di benefici ai mutilati e invalidi del lavoro, residenti nei comuni della Valle d'Aosta, con gli interventi di assistenza economica previsti dall'Articolo 2 dello Statuto dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL). In particolare:

a) sussidi straordinari una tantum ad invalidi in stato di bisogno;

b) sussidi una tantum ad invalidi liquidati in capitale;

c) contributi una tantum nelle spese scolastiche ad invalidi studenti;

d) contributi una tantum nelle spese scolastiche ad invalidi aventi figli studenti;

e) contributi per soggiorni estivi, della durata massima di quindici giorni, per invalidi del lavoro in servizio, con percentuale di invalidità non inferiore al 34%;

f) assegno di incollocamento agli invalidi disoccupati, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%, ed in stato di bisogno;

g) sussidi ad ex titolari di assegno di incollocamento in stato di bisogno ed ultracinquantacinquenni;

h) sussidi per le spese del canone RAI-TV ad invalidi con percentuale di invalidità pari al 100%.