Regione autonoma Valle d'Aosta - FAMIGLIA: Contributi integrativi minimo vitale

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Sommario:

FAMIGLIA: Contributi integrativi al minimo vitale

Deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 10 gennaio 2005
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OGGETTO DELIBERAZIONE:Approvazione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all'erogazione dei contributi di cui alla Legge regionale 27.05.1994 n. 19 recante " Norme in materia di assistenza economica" e determinazione dal 01.01.2005 dei limiti della Situazione economica per l'accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge. Revoca della DGR n.4169/2002. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 392 del 15 febbraio 2008
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OGGETTO DELIBERAZIONE: Appprovazione di un ulteriore criterio per gli utenti ultrasessantacinquenni relativo all'erogazione dei contributi integrativi al minimo vitale di cui alla Legge regionale 27.05.1994 n. 19 recante " Norme in materia di assistenza economica" a integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 10 gennaio 2005.

Deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 19 febbraio 2010
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OGGETTO DELIBERAZIONE: Determinazione, a decorrere dal 01.01.2010, della soglia base mensile della situazione economica per l'accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27 maggio 1994, n. 19.

 


REQUISITI 

 I cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti in Valle d'Aosta e i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato che si trovino in situazione di disagio economico;

 Le istanze presentate sono sottoposte all'esame della Commissione di cui all'art. 6 - comma 3- della legge regionale 27.05.1994, n. 19 e dell'art.. 7 - comma 3 - come modificato dall'art. 13 - comma 6 - della Legge regionale 04.09.2001 n. 18.   

  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 Domanda di intervento economico su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva unica del nucleo famigliare del richiedente;
  • dichiarazione sostitutiva unica dei parenti non conviventi tenuti all'assistenza limitatamente ai nuclei anagrafici dei figli e dei genitori.

 

SCADENZA  

 Non esistono termini di scadenza.

L'erogazione dell'eventuale contributo decorre dal mese di presentazione della domanda  se la domanda viene protocollata entro il giorno 15 del mese e dal mese successivo se il protocollo è successivo al 15 del mese.   

 

 DOVE PRESENTARE LA DOMANDA E LA DOCUMENTAZIONE  

 Presso l'assistente sociale competente a livello territoriale   

 

 RICHIESTA INFORMAZIONI 

Assistente sociale competente a livello territoriale

Uffici centrali: funzionario del Servizio famiglia e politiche giovanili dott.ssa Anna Jacquemet

tel. 0165/527004

e-mail: a.jacquemet@regione.vda.it   

 

MODULISTICA

Domanda per contributi integrativi al minimo vitale
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