Sangue ed emocomponenti
In virtų della Legge Regionale 22 dicembre 1980, n.60 e successive modificazioni, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 e del Decreto legislativo 19 agosto 2007, n. 261, lAmministrazione regionale ha la funzione di programmazione, finanziamento e controllo delle attivitā in materia di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati gestite dallAzienda USL della Valle dAosta ed in dettaglio:
1. promuovere la donazione volontaria, periodica e non remunerata del sangue e degli emocomponenti, favorendo lo sviluppo sul territorio delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, anche corrispondendo annualmente contributi determinati dalla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti, a titolo di sostegno nelle spese di gestione e di funzionamento dell'attivitā e sostenendo linformazione e la sensibilizzazione del cittadino;
2. raccordare il sistema informativo regionale con quello nazionale di cui il registro sangue;
3. definire il programma di autosufficienza regionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, le modalitā di compensazione interregionale, stipulando apposite convenzioni, ed i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;
4. attuare gli interventi per la partecipazione della nostra Regione allAccordo Interregionale per lattivitā di lavorazione del plasma e la produzione di emoderivati (A.I.P.);
5. effettuare controlli ispettivi della struttura trasfusionale in relazione alle normative e procedure definite in ambito regionale ed ai disposti di cui alla citata Legge 21 ottobre 2005, n. 219;
6. determinare il prezzo unitario del sangue e degli emocomponenti negli scambi interregionali tra i servizi sanitari pubblici e l'ammontare dei contributi da corrispondere per ciascuna donazione effettuata nell'ambito dei rapporti convenzionali tra l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di sangue.