Assistenza sanitaria all'estero
Assistenza sanitaria negli Stati dell’Unione Europea e negli Stati in convenzione
I cittadini italiani che si spostano negli Stati dell’Unione Europea e negli Stati in convenzione per motivi vari (turismo studio, lavoro), per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri un formulario che attesti il diritto di godere delle prestazioni sanitarie. Sulla base di questo attestato viene erogata l’assistenza.
L’attestato viene rilasciato dalla ASL di residenza e permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato e nulla è dovuto se non l’eventuale partecipazione alle spese.
A seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a secondo di quanto previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.
In particolare:
- un’assistenza sanitaria completa viene assicurata dal modello E106 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) al lavoratore distaccato (ed ai familiari che risiedono con lui), dal modello E121 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) ai pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Paese e ai propri familiari (residenti nello stesso paese o in uno diverso)
- un’assistenza altamente specializzata viene assicurata dal modello E112 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione)
- un diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie “nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora” viene assicurato dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia, o dal suo certificato sostitutivo provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo o per brevi missioni
- un’assistenza limitata alle sole cure urgenti viene assicurata dal modello previsto dalle singole convenzioni in caso di temporaneo soggiorno per motivi diversi dal lavoro.
Assistenza sanitaria negli Stati non in convenzione
I cittadini italiani che per motivi di lavoro si recano nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, possono usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e successivamente chiedere il rimborso.
Gli italiani che lavorano all’estero devono richiedere alla ASL di appartenenza l’attestato ex art. 15 del DPR 31/7/80, n. 618.
La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero.
La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro.
Nessuna forma di rimborso è prevista per le spese sanitarie, neppure quelle che rivestono carattere di urgenza, sostenute da cittadini che si trovano nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea per motivi diversi dal lavoro (turismo, studio, ecc.).
Trasferimento all'estero per cure di altissima specializzazione
Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare, a tutti i cittadini residenti, le prestazioni in forma gratuita, ad esclusione dell’eventuale ticket, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.
L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
L’autorizzazione al trasferimento per cure di altissima specializzazione deve essere richiesta alla ASL di residenza. L’Azienda provvede quindi a sottoporre la richiesta e la relativa documentazione al Centro di Riferimento Regionale competente per territorio.
Il Centro di riferimento valuta la presenza dei requisiti richiesti (impossibilità di ricevere le cure necessarie, tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) e l'appropriatezza della struttura estera. Comunica, poi, all’Azienda sanitaria locale il proprio parere motivato.
L’Azienda sanitaria locale, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato.
Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere comunque preventivamente autorizzate dalla ASL, sentito il Centro di Riferimento Regionale. Per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo la stessa procedura sopra indicata.