PREFETTURA

IMMIGRAZIONE


Il 18 giugno 2012 si è riunito a palazzo regionale il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, organismo di natura prefettizia, previsto dal Testo unico in materia di immigrazione, con funzioni di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale in materia di immigrazione.

Nel corso della riunione è stata illustrata dal Presidente della Regione Augusto Rollandin l’attività compiuta nel corso dell’ultimo anno da parte dei gruppi di lavoro (Politiche dell’occupazione, Politiche sociali e abitative, Politiche dell’integrazione) costituiti nella riunione di insediamento del Consiglio Territoriale del 4 febbraio 2011.

Sono stati inoltre presentati i primi risultati del Progetto SSII (Servizi, Sensori per l’Integrazione degli Immigrati) sviluppato nell’ambito del progetto europeo Demochange (Cambiamenti demografici nell’arco alpino) e realizzato dall’Osservatorio economico e sociale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con il Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione.

 

 

ACCORDO DI INTEGRAZIONE


Nel corso della riunione del Consiglio territoriale, è stato inoltre illustrato l’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, un nuovo istituto introdotto nell’ordinamento in materia di immigrazione.

L’Accordo, entrato in vigore il 10 marzo 2012, prevede che lo straniero maggiore di 16 anni che fa ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore, deve stipulare con lo Stato un accordo di integrazione, articolato per crediti e debiti. La sottoscrizione dell’accordo, effettuata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione o presso la Questura, comporta l’assunzione di alcuni impegni sia da parte del cittadino straniero sia da parte dello Stato. In particolare, il cittadino straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenze linguistiche, equivalente almeno al livello A2 del Quadro comune europeo di conoscenza delle lingue, oltre ad acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e del funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Lo Stato, invece, si impegna a sostenere il processo di integrazione attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa di raccordo con le Regioni e gli Enti Locali che, anche in collaborazione con i Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e, nell’immediato, ad assicurare allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia nella lingua di origine.

Dal 10 marzo 2012, sono stati circa 200 i cittadini stranieri che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione e che sono stati convocati, successivamente, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per partecipare alla sessione di formazione civica nella lingua di origine dello straniero della durata di cinque ore.

A partire dal 2014 si provvederà, sempre presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, alla verifica del raggiungimento dell’accordo. Qualora alla scadenza del biennio lo straniero abbia raggiunto 30 crediti, otterrà il rinnovo del permesso di soggiorno. In caso contrario, l’accordo verrà prorogato per un altro anno, al termine del quale se non saranno comunque stati raggiunti i 30 crediti, il permesso di soggiorno non sarà più rinnovato.

 

 

EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI.


Con il Decreto legislativo 16 luglio 2012, numero 109, per l’Attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono state previste sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi sprovvisti di regolare permesso di soggiorno.

Il Decreto legislativo citato ha inoltre previsto una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro, in fase di prima applicazione, di dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi.

Con decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono poi state dettate le disposizioni di dettaglio relative alla procedura di emersione.

I datori di lavoro che impiegavano irregolarmente da almeno tre mesi cittadini stranieri extracomunitari presenti sul territorio nazionale almeno dal 31 dicembre 2011, potevano presentare in via telematica, tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012, una dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare.

Allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Valle d’Aosta sono state presentate 60 dichiarazioni di emersione e i relativi procedimenti sono in corso di esame.